Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40372 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40372 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Ruvo di Puglia il DATA_NASCITA avverso la sentenza della CORTE di APPELLO di VENEZIA del 04/07/2022 Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; dato atto che si procede nelle forme di cui all’art. 23, comrna 8, d.l. n.137de1 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; letta le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 04/07/2022 la Corte di Appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Padova emessa il 15/07/2020, ha confermato il giudizio di responsabilità di COGNOME NOME per i reati di false certificazioni mediche ex art. 55-quinquies d.lgs. 165/2021 (capo A) e di truffa continuata (capo B), riducendo la pena a seguito della dichiarazione di non doversi procedere per i fatti commessi fino al 2 dicembre 2013 per intervenuta prescrizione.
In sintesi, il COGNOME è stato condannato, unitamente a NOME COGNOME, per avere quest’ultimo, nella qualità di medico di base, rilasciato certificati medici fals attestanti patologie del COGNOME in realtà inesistenti e da questi prodotti all’amministrazione di appartenenza (struttura penitenziaria presso la Casa
Circondariale di Padova) per giustificare prolungate assenze dal lavoro, ugualmente retribuite.
Avverso il provvedimento di secondo grado ricorre COGNOME tramite il difensore di fiducia, eccependo:
inosservanza ed erronea applicazione delle norme incriminatrici, dell’art. 62 bis cod. pen. nonché degli artt. 49 cod. pen. e 220 cod. proc. pen. atteso che la documentazione medica non poteva ritenersi falsa perché confermata dalla RAGIONE_SOCIALE e che non corrispondeva al vero l’espletamento durante il rapporto lavorativo di altra attività; non era stat espletata altresì una perizia, sul presupposto della macroscopica falsità dei documenti, circostanza che avrebbe dovuto determinare la non punibilità dei fatti e, comunque, escludere valutazioni tecniche, estranee alle cognizioni del giudice; il diniego delle circostanze attenuanti generiche, inoltre, era privo di adeguata motivazione, in relazione alla personalità dell’imputato;
inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. e del principio del favor rei basandosi la condanna su ipotesi e congetture, in contrasto con le emergenze processuali, attestanti la genuinità della documentazione medica;
vizio di motivazione in ordine all’accertamento di responsabilità, con particolare riferimento al dolo della truffa.
Il ricorso è inammissibile, perché presentato per motivi non consentiti, incentrati su valutazioni di merito, estranee al giudizio di legittimità, oltre c generici, in quanto privi della specificità necessaria ex art. 581, comma 1, e 591, comma 1 lett. c), cod. proc. pen.
I tre motivi reiterano doglianze già correttamente disattese dalla Corte di appello, con argomentazioni con le quali il ricorrente in concreto non si confronta.
Va ribadito, inoltre, che il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell’elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del devolutum in caso – come quello in esame – di cosiddetta “doppia conforme” e l’intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio
Il giudice di secondo grado ha richiamato gli snodi fondamentali della sentenza di primo grado, sottolineando, con motivazione immune da evidenti vizi
logici, le circostanze che hanno escluso la necessità di una perizia sulle reali condizioni di salute del COGNOME COGNOMEla permanenza nel luogo di residenza in Puglia, la mancata presentazione presso la CMO, la frequente impossibilità di verifica tramite visite fiscali per le modalità di presentazione dei certificati, lo svolgimento di alt lavoro nel paese di origine, la banalità dei disturbi diagnosticati, la lunghezza smisurata della prognosi per periodi di diversi mesi consecutivi che non si estendevano solo alle ferie); in particolare, risulta dal testo della sentenza impugnata come le conclusioni del giudice di merito, plausibili sul piano della coerenza argomentativa, siano supportate sul piano strettamente tecnico non già da conoscenze personali ma dai referti delle visite fiscali che si sono potute espletare, attestanti che il COGNOME non soffriva delle patologie emergenti dai certificati rilasciati dal coimputato.
Il duplice profilo di responsabilità – per le false certificazioni del lavorato dipendente di una pubblica amministrazione al fine di giustificare la propria assenza dal servizio e per la truffa contestata – ha trovato quindi riscontro oggettivo e soggettivo; sulla carenza dell’elemento psicologico della truffa (terzo motivo di ricorso) la Corte di appello ha in termini plausibili affermato che la stessa dinamica dei fatti ha rilevato l’intento del COGNOME di rimanere per lunghi periodi dell’anno presso il proprio paese in Puglia, senza recarsi sul luogo di lavoro, escogitando a tal fine un sistema fraudolento per continuare a percepire la retribuzione e garantirsi la continuità del rapporto lavorativo.
Immune da censure, infine, il diniego delle attenuanti generiche, basato sulla personalità negativa del ricorrente, desumibile dalla gravità della condotta, reiterata nel tempo, in mancanza di elementi positivi di valutazione.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il giorno 27 settembre 2023
Il Consigliere estensore
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La Presidente