Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41244 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41244 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME CITTA SANT’ANGELO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
cQ
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di l’Aquila ha confermato la condanna del ricorrente per il reato di cui all’art. 495 cod.pen.;
Considerato che mediante entrambi i motivi proposti l’imputato reitera le censure, già formulate in appello, afferenti l’erronea qualificazione giuridica del fatto contestato che avrebbe dovuto essere ricondotto alla fattispecie ex art. 496 cod.pen.;
Ritenuti tali motivi manifestamente infondati poiché il ricorrente ha decliNOME false generalità senza disporre di documenti ad un pubblico ufficiale in vista della predisposizione di un atto pubblico;
Ribadito, infatti, che la differenza tra le ipotesi di reato previste, rispettivamente, dagli artt. 495 e 496 cod. pen., è data dal fatto che, mentre nella prima le false dichiarazioni debbono essere rese al pubblico ufficiale in un atto pubblico o in una dichiarazione destinata ad essere riprodotta in un atto pubblico, nella seconda le false dichiarazioni rese al pubblico ufficiale non hanno alcuna attinenza, diretta o indiretta, con la formazione dell’atto pubblico (Sez. 5, n. 2307 del 26/01/1984, Rv. P_IVA);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso devono essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13/09/2023