Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41230 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41230 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna del ricorrente per i reati di cui ai capi a) e c) dell’imputazione;
Considerato che mediante entrambi i motivi proposti l’imputato reitera le censure, già formulate in appello, afferenti l’insussistenza del reato ex art. 495, comma 2, cod. pen., perché non avrebbe dichiarato false generalità ai Pubblici Ufficiali presentandosi con il cognome acquisito per effetto del matrimonio;
Rilevato che tali censure sono reiterative di quelle già correttamente disattese dalla Corte territoriale in virtù della circostanza – inerente accertamenti in fatto che si sottraggono ad ogni sindacato in questa sede di legittimità – che il matrimonio dell’imputato è avvenuto successivamente alla commissione dei fatti di reato (pag. 3);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso devono essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13/09/2023