Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 46666 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 46666 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/09/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria nel procedimento nei confronti di COGNOME NOME, nato il DATA_NASCITA a Taurianova, avverso l’ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria del 11/04/2023
visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto c:he il ricorso venga rigettato.
v
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale del riesame di Reggio Calabria, con ordinanza dell’11-13 aprile 2023 (motivazione depositata il successivo 25 maggio), ha annullato l’ordinanza genetica emessa in data 6 marzo 2023 dal Gip a carico di COGNOME NOME, in relazione all’addebito di cui al capo n. 66), avente ad oggetto il concorso dell’indagato nel reato di cui all’art. 374 bis cod. pen., per aver istigato, tramite l’intervento di due ‘ndranghetisti di spicco, un sacerdote – don NOME COGNOME – a rilasciare una falsa attestazione in favore di un detenuto, proprio parente, avente ad oggetto circostanze rilevanti al fine di poter ottenere l’affidamento in prova.
Avverso detta ordinanza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria ha presentato ricorso nel quale deduce vizio della motivazione dell’ordinanza del riesame, nella parte in cui ha erroneamente escluso la sussistenza della gravità indiziaria a carico del COGNOME sulla base degli elementi rappresentati nel provvedimento applicativo della misura,
Rileva al riguardo il PM che dalle indagini è emersa chiaramente la falsità della dichiarazione. Ciò sulla base delle circostanze rappresentate: dal fatto che il sacerdote non ha instaurato alcun contatto con la famiglia COGNOME o con il difensore del beneficiario ma con intermediari (il boss COGNOME COGNOME e il di lui figlio NOME) del tutto estranei al nucleo familiare del detenuto; dalla circostanza che per tale “attività” il sacerdote avrebbe percepito 300 euro (circostanza, questa, non negata dal COGNOME, anche se ricondotta alla necessità di una copertura assicurativa preso l’RAGIONE_SOCIALE); dall’argomentazione che, essendo il reato ex art. 374 bis cod. pen. una fattispecie di pericolo, non è necessario per la sua integrazione che l’attività attestatrice di fatti non veri destinata alla Autorità Giudiziaria sia effettivamente portata a conoscenza della stessa o raggiunga l’obiettivo di trarla in inganno, risultando dunque irrilevante il mancato reperimento della dichiarazione e la non individuazione del procedimento al quale la stessa era finalizzata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Va premesso che è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte (ex multis, Sez. 1, n. 30415 del 25/09/2020, Castagnella, Rv. 279789 – 01) che in sede cautelare il controllo di legittimità è limitato all’esame del contenuto dell’atto impugnato e alla verifica delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e dell’assenza d’illogicità evidente, ossia dell’adeguatezza e della congruenza del tessuto argomentativo riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e al principi di diritto che governano
l’apprezzamento delle risultanze probatorie (tra le altre, Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, COGNOME, Rv. 255460; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, COGNOME, Rv. 237012; Sez. 2, n. 9532 del 22/01/2002, COGNOME, Rv. 221001; Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, COGNOME, Rv. 215828), avuto, altresì, riguardo alla diversità di oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un giucizio prognostico in termini di ragionevole e qualificata probabilità di colpevolezza dell’indagato, rispetto a quella demandata al giudizio di merito, che è intesa invece all’acquisizione della certezza processuale della colpevolezza dell’imputato (Sez.1, n.1951 dell’1/04/2010, Rv.247206).
Alla luce dei principi sopra ricordati, il ricorso del Pubblico ministero è inammissibile.
Il ricorrente procuratore della Repubblica con l’atto di impugnazione richiede infatti alla Corte una complessiva rilettura delle emergenze delle indagini, a fronte di una motivazione certamente non illogica del provvedimento impugnato che ha argomentato in merito alla carenza indiziaria relativamente alla contestazione di cui all’art. 374 bis cod. pen.
L’ordinanza impugnata ha escluso la ricorrenza del necessario profilo della gravità indiziaria rilevando che: non è stata reperita la dichiarazione in questione; non è stato possibile individuare il procedimento in relazione al quale la falsa attestazione è stata prodotta; mancano concreti elementi dai quali poter inferire che detta attestazione a firma di don COGNOME – ove pure esistente – avesse un contenuto falso o di comodo e che, al contrario, essa non dovesse intendersi quale certificazione di effettiva disponibilità ad accogliere il soggetto destinatario dell’atto.
La motivazione del Tribunale del riesame non è illogica avendo adeguatamente argomentato in ordine alla radicale insufficienza di gravità indiziaria nei confronti dell’indagato, atteso che gli elementi a carico del COGNOME non superano il livello di mero “sospetto” difettando gravi e precisi indizi sia in ordine all’effettiva esistenza di detta attestazione sia in merito alla sua falsità. Atteso tal deficit non superato dalle considerazioni del PM ricorrente – non assume rilevanza significativa la natura di reato di pericolo della fattispecie ex art. 374 bis cod. pen., dal momento che presupposto imprescindibile per l’integrazione del delitto è l’accertata materialità del fatto, in merito alla quale in modo plausibile i Tribunale del riesame ha escluso la necessaria piattaforma indiziaria.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 29 settembre 2023
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