Falsa testimonianza: la Cassazione conferma la condanna
Il reato di falsa testimonianza rappresenta un grave illecito contro l’amministrazione della giustizia. In una recente ordinanza, la Suprema Corte ha ribadito che il ricorso basato su motivi generici o volti a una mera rivalutazione dei fatti è destinato all’inammissibilità. La vicenda riguarda un imputato condannato per aver reso dichiarazioni mendaci in merito alla ricezione di un titolo di credito contraffatto.
I fatti di causa
La controversia nasce da una sentenza della Corte d’Appello che aveva accertato la responsabilità penale del ricorrente per il delitto di cui all’art. 372 c.p. L’imputato aveva fornito in sede testimoniale una versione dei fatti antitetica rispetto a quanto precedentemente dichiarato alla polizia giudiziaria. Nello specifico, la divergenza riguardava l’identità della persona da cui l’imputato aveva ricevuto un assegno falso. La difesa ha tentato di impugnare tale decisione lamentando vizi di motivazione e violazioni di legge, cercando di confutare la valutazione di non credibilità operata dai giudici di merito.
La decisione della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile, sottolineando come le doglianze fossero declinate esclusivamente in fatto. La Cassazione ha ricordato che non è possibile richiedere un nuovo esame delle prove in sede di legittimità se la motivazione della sentenza impugnata è logica e completa. Oltre alla conferma della condanna, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le motivazioni
Le motivazioni della decisione risiedono nella natura stessa del giudizio di legittimità. La Corte ha evidenziato che il ricorrente ha proposto motivi cumulativi e generici, senza scalfire la coerenza della sentenza della Corte d’Appello. Quest’ultima aveva già ampiamente giustificato il motivo per cui la testimonianza resa fosse da considerarsi falsa, basandosi sul contrasto insanabile con le precedenti dichiarazioni. Inoltre, la censura relativa alla mancata concessione delle attenuanti generiche è stata ritenuta inammissibile poiché basata su prospettazioni vaghe che non offrivano alcun elemento concreto per una riduzione della pena.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza riafferma che la falsa testimonianza non può essere difesa con argomentazioni che richiedono una nuova istruttoria sui fatti. L’inammissibilità del ricorso comporta non solo la definitività della sanzione penale, ma anche un aggravio economico significativo per il condannato. La pronuncia sottolinea l’importanza di formulare ricorsi basati su specifici vizi di legge, evitando di riproporre questioni di merito già risolte nei precedenti gradi di giudizio.
Cosa rischia chi presenta un ricorso generico in Cassazione?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile, rendendo definitiva la condanna e obbligando il ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione alla Cassa delle ammende.
Quando si configura il reato di falsa testimonianza?
Il reato si configura quando un testimone, davanti all’autorità giudiziaria, afferma il falso, nega il vero o nasconde ciò che sa sui fatti oggetto dell’esame.
È possibile ottenere le attenuanti generiche senza motivazioni specifiche?
No, la richiesta di attenuanti generiche deve essere supportata da elementi concreti e non può limitarsi a richieste vaghe o prive di giustificazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49564 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49564 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di COGNOME NOME;
OSSERVA
Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deducono vizi cumulativi di motivazione violazione di legge penale e processuale in ordine alla ritenuta responsabilità per il delitto all’art. 372 cod. pen. è generico e declinato in fatto nella parte in cui il ricorrente confutare quanto contenuto nella sentenza impugnata che dà conto delle ragioni che hanno fatto ritenere non credibili le ragioni motivo dell’antitetica testimonianza rispetto alle dichiarazio alla polizia giudiziaria là dove indicavano nel COGNOME il soggetto da cui ebbe a ricevere l’a falso;
rilevato che analoga genericità si riscontra nella parte del ricorso con cui si censura mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, avendo la Corte di appello rilevato come le generiche prospettazioni del ricorrente non giustificassero il riconoscimento delle stess rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/12/2023.