Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 17658 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 17658 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nata il DATA_NASCITA a Torino avverso la sentenza in data 14/04/2023 della Corte di appello di Lecce, sez. distacc. Taranto
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento con rinvio in relazione alla sospensione condizionale della pena con declaratoria di inammissibilità nel resto; udito il difensore, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso, richiamando anche la memoria depositata.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 14/04/2023 la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha confermato quella di Taranto in data 19/01/2022, con
cui NOME COGNOME è stata riconosciuta colpevole del delitto di cui all’art. 372 cod. pen. in relazione a testimonianza resa 1’11/05/2016 in processo a carico del marito.
Ha proposto ricorso NOME tramite il suo difensore.
2.1. Con il primo ordine di motivi denuncia violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla ricostruzione del fatto e alla configurabilità del reato.
A fronte di una contestazione incentrata sul fatto che la testimone aveva dichiarato di non aver udito l’imputato rivolgere frasi minacciose all’indirizzo degli operanti, la Corte non aveva tenuto conto che la ricorrente si trovava in posizione leggermente discosta e che ai fini della configurabilità della falsa testimonianza avrebbe dovuto aversi riguardo al c.d. vero soggettivo, avendo inoltre travisato la testimonianza del AVV_NOTAIO.
Indebitamente era stato valutato come mero inattendibile ripensamento il fatto che la ricorrente nel processo a suo carico avesse dichiarato di non aver udito la frase eventualmente pronunciata dal marito, quando il precedente processo si era svolto a ridosso dei fatti.
In realtà tale processo si era comunque svolto a distanza di circa cinque anni e inoltre la ricorrente non aveva operato alcun ripensamento, l’assunto che ella avesse in precedenza riferito che si trattasse di frase inventata essendo stato desunto dalla risposta affermativa fornita ad una domanda suggestiva, nella quale si prospettava interrogativamente la frase come del tutto inventata.
2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego della sospensione condizionale della pena.
La Corte aveva dato rilievo al fatto che la testimonianza avrebbe potuto integrare anche il delitto di calunnia, ma non era dato comprendere la ragione per cui potesse su tali basi legittimarsi un giudizio prognostico negativo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
Il primo motivo è inammissibile, in quanto volto a sollecitare un diverso apprezzamento delle risultanze processuali, inerente al merito e non consentito in sede di legittimità in assenza dell’individuazione di vizi deducibili, non ravvisabil in un travisamento delle prove.
Al riguardo la Corte territoriale, con motivazione non manifestamente illogica, ha dato rilievo alla circostanza che le dichiarazioni rese, a minor distanza temporale dai fatti, dalla ricorrente, in qualità di teste, nel processo celebratosi
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carico del marito, che era chiamato a rispondere di invettive pronunciate nei confronti degli operanti e da costoro confermate, avrebbero dovuto reputarsi false, in quanto volte addirittura a smentire che le frasi incriminate fossero state pronunciate e non solo a negare di averle udite, come poi sostenuto dall’imputata nel corso del presente processo.
Deve aggiungersi che la Corte ha richiamato un passaggio delle dichiarazioni della ricorrente, allora testimone, stando al quale la frase «assolutamente non è mai stata detta», ciò che va ben al di là della conferma di un’affermazione contenuta in una domanda suggestiva.
E’, per contro, fondato il secondo motivo, riguardante la sospensione condizionale della pena.
E’ noto che il beneficio si fonda su una prognosi di non recidiva che deve essere correlata, sia in senso positivo che in senso negativo, ad un esame di tipo personologico, desunto da dati sintomaticamente rilevanti e non arbitrariamente valorizzati.
Orbene, nel caso di specie la Corte ha dato rilievo alla circostanza che la condotta avrebbe potuto integrare anche il delitto di calunnia e costituiva un indice da cui desumere che la ricorrente non si sarebbe astenuta dal commettere ulteriori reati, se motivata da fini personali: si tratta, all’evidenza, di una motivazion sostanzialmente apparente e dunque inidonea a sorreggere il diniego del beneficio, in quanto il primo profilo non ha alcuna connotazione prognostica, mentre il secondo è stato arbitrariamente valorizzato al di fuori di una approfondita verifica di tipo personologico, nella quale si sarebbe dovuto necessariamente tener conto della peculiarità e occasionalità della vicenda e dell’assenza di elementi legati alla pregressa condotta di vita (sul punto si rinvia a Sez. 4, n. 33746 del 26/04/2017, Morrone, Rv. 270609, secondo cui il giudizio ostativo deve fondarsi su specifici elementi idonei a contrastare la valenza dell’incensuratezza), risultando inoltre del tutto generico il riferimento ad interessi personali.
Posto che il ricorso risulta dunque fondato, deve tenersi conto del tempo trascorso dai fatti ai fini del computo del termine massimo di prescrizione, pari ad anni sette e mesi sei.
Deve al riguardo tenersi conto di un periodo di sospensione derivante dal rinvio del processo disposto all’udienza del 22 gennaio 2020, chiesto dal difensore per un impedimento costituito da concomitante e documentato impegno professionale.
Tale sospensione avrebbe dovuto calcolarsi nella misura di giorni 60, cui avrebbe dovuto aggiungersi la sospensione decorrente dal 9 marzo fino all’il
maggio 2020 per le note ragioni legate all’emergenza pandemica: in tal modo avrebbe dovuto computarsi un periodo massimo di sospensione dal 22 gennaio 2020 all’il maggio 2020, per un totale di mesi tre e giorni venti.
Poiché il termine di prescrizione decorre dalla data del fatto, cioè dall’I maggio 2016, deve prendersi atto che lo stesso, nonostante la menzionata sospensione, è interamente decorso alla data odierna.
Da ciò discende che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché il reato è estinto per prescrizione.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso il 03/04/2024