Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 28422 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 28422 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/06/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
La COGNOME NOMENOME nato a Palermo il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/09/2023 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento denunziato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Palermo confermava la sentenza del Tribunale di Palermo dell’8 febbraio 2023 che aveva condannato gli imputati NOME COGNOME e NOME COGNOME per il reato di falsa testimonianza (art. 372), commesso il 29 gennaio 2016.
Era stato contestato agli imputati di aver deposto il falso nel procedimento penale a carico di NOME COGNOME, imputato del reato di violazione delle prescrizioni inerenti alla misura di prevenzione di speciale con obbligo di soggior o
(nella specie gli era stato prescritto di non associarsi abitualmente con soggetti condannati), dichiarando falsamente di non averlo visto all’interno di un bar in compagnia di pregiudicati.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il comune difensore degli imputati, denunciando nel loro interesse e con un unico atto i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 99 e 157 cod. pen.
Erroneamente la Corte di appello non ha dichiarato la prescrizione dei reati ascritti ai ricorrenti.
Quanto al La COGNOME la Corte di appello doveva escludere la recidiva reiterata, non avendo motivato sulla sua applicazione.
In ogni caso, è stato calcolato erroneamente il periodo di sospensione della prescrizione (i giorni erano 62 e non 63), di guisa che il reato era già prescritto alla pronuncia di appello.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione.
La motivazione della sentenza impugnata è meramente reiterativa di quella di primo grado, nonostante il puntuale appello, e basata esclusivamente sulle dichiarazioni dei testi di polizia giudiziaria.
La Corte di appello non ha spiegato perché le dichiarazioni rese dagli imputati fossero false (si erano limitati a riferire di non aver visto nel bar il COGNOME non vi è la prova che lo avessero effettivamente visto).
Inoltre, le dichiarazioni rese erano irrilevanti per il processo penale e non potevano incidere o alterare il convincimento del giudice.
COGNOME è stato inoltre assolto dal reato a lui ascritto con formula piena e quindi le circostanze riferite non erano decisive e rilevanti ai fini della decision
Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono entrambi inammissibili per le ragioni di seguito illustrate.
Quanto al primo motivo, con cui si deduce la prescrizione dei reati già alla data della sentenza impugnata, va osservato quanto segue.
2.1. In ordine alla posizione di COGNOME è sufficiente rilevare che non era stato proposto dal ricorrente specifico motivo di appello sul punto della ritenuta recidiva (si veda tanto la sintesi dei motivi di appello, riportata a pag. 2 del sentenza impugnata e non oggetto di contestazione da parte del ricorrente, quanto lo stesso atto di appello). Pertanto, i rilievi sulla motivazione su tale punto sono preclusi in questa Sede (per tutte, Sez. 3, n. 2343 del 28/09/2018, dep. 2019, Rv. 274346).
2.2. Per COGNOME la difesa adduce invece un errore di calcolo del periodo di sospensione della prescrizione.
Tale censura è manifestamente infondata.
Non solo, stando al periodo di sospensione considerato dalla Corte di appello, la prescrizione non era maturata alla data del 29 settembre 2023, ma risulta anche un ulteriore periodo di sospensione, la c.d. sospensione “Covid” per complessivi 64 giorni, di cui all’art. 83, comma 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
In particolare, quanto al primo periodo di sospensione, devono essere conteggiati 62 giorni (per rinvio dell’udienza del 17 settembre 2021 per astensione del difensore alla data della nuova udienza del 19 novembre 2021), considerato che, per il calcolo della prescrizione, il conteggio del periodo di sospensione del dibattimento deve essere effettuato secondo il calendario comune, con riferimento ai giorni e non ai mesi e nel computo del termine deve essere considerato il giorno dell’udienza rinviata e non quello dell’udienza di rinvio (Sez. 4, n. 5599 del 25/10/2022, dep. 2023, Rv. 284351).
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il decorso del termine di prescrizione inizia, per i reati consumati, dal giorno in cui si è esaurita la condotta illecita e, quindi, il computo incomincia con le ore zero del giorno successivo a quello in cui si è manifestata compiutamente la previsione criminosa (nella specie dal 30 gennaio 2016) e termina alle ore ventiquattro del giorno finale calcolato secondo il calendario comune (tra tante, Sez. 3, n. 23259 del 29/04/2015, Rv. 263650; da ultimo v. Sez. 3, n. 2559 del 25/10/2023, dep. 2024, non mass.), senza tenere conto dei giorni effettivi di cui è composto l’anno o il mese (Sez. 5, n. 21497 del 06/05/2010, Rv. 247413; più di recente v. Sez. 2, n. 50719 del 19/11/2019, Leva, non mass.).
Pertanto, in applicazione di tale regola il termine di prescrizione ordinario veniva a scadere il 29 luglio 2023 e quello prolungato per la sospensione alle ore 24 del 29 settembre 2023. Quindi al momento in cui è stata emessa la sentenza di appello tale termine non era ancora spirato.
Inoltre, come anticipato, andava calcolata anche la sospensione “Covid” (per 64 gg.), posto che nel periodo compreso dal 9 marzo all’il maggio 2020 era
possibile lo svolgimento di attività processuali in vista dell’udienza di prima comparizione, di poco successiva a tale periodo.
Le cesure versate nel secondo motivo sono generiche, non correlandosi alla motivazione della sentenza impugnata.
In primo luogo, la Corte di appello ha definito aspecifica e quindi inammissibile buona parte dei rilievi nel merito avanzati con l’appello dai ricorrenti, in quanto gl stessi non si confrontavano con il ragionamento giustificativo del primo giudice.
In questa Sede i ricorrenti, lungi dal riferirsi a tale motivazione, si sono soltanto lamentati della mancata risposta ai loro motivi di appello.
Va rammentato a tal riguardo che la censura di omessa valutazione da parte del giudice dell’appello dei motivi articolati con l’atto di gravame onera il ricorrente della necessità di specificare il contenuto dell’impugnazione e la decisività del motivo negletto al fine di consentire l’autonoma individuazione delle questioni che si assumono non risolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l’atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degl elementi di fatto da sottoporre a verifica (tra tante, Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, Rv. 275853). Onere nella specie non assolto dai ricorsi.
Quanto poi alla falsità delle dichiarazioni rese dagli imputati circa la presenza del COGNOME nel bar, la Corte di appello ha ritenuto tale rilievo infondato, poiché si trattava di un “piccolo bar” ovvero di un “locale molto piccolo” (in tal senso, vi era in atti anche la documentazione fotografica), e che pertanto la tesi difensiva (ovvero che gli imputatati potevano non aver scorto la presenza del suddetto nel locale) si scontrava con il dato oggettivo ed incontrastato delle dimensioni del bar.
Con riferimento alla rilevanza della testimonianza, oggetto del reato, la Corte di appello ha evidenziato come i rilievi fossero meramente oppositivi e aspecifici, avendo già il primo giudice chiarito che l’esclusione in fatto della presenza del COGNOME nel bar avrebbe comportato l’esclusione di uno dei fatti costitutivi del reato attribuito a quest’ultimo.
E’ principio pacifico in tema di falsa testimonianza che la valutazione della pertinenza (da intendersi come riferibilità o afferenza dell’oggetto della testimonianza ai fatti che il processo è destinato ad accertare) e della rilevanza (che riguarda l’efficacia probatoria dei fatti dichiarati) della deposizione v effettuata con riferimento alla situazione processuale esistente al momento in cui il reato è consumato, ossia “ex ante” e non “ex post” (tra tante, Sez. 6, n. 37649 del 21/09/2021, Rv. 282179).
Quindi era ininfluente che l’imputato di quel processo fosse stato assolto (potrebbe esserlo stato proprio per il deficit probatorio), occorrendo verificare la
pertinenza e rilevanza delle testimonianze in esame al momento in cui vennero rese.
Per le considerazioni su esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento alla Cassa delle ammende di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro 3.000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. —
Così deciso il 12/ 6/2024.