Falsa testimonianza: quando mentire per i parenti non evita la condanna
La questione della falsa testimonianza resa per proteggere un familiare stretto rappresenta un tema delicato nel diritto penale italiano. Spesso si ritiene, erroneamente, che il legame di sangue possa giustificare qualsiasi dichiarazione mendace davanti a un giudice. Tuttavia, una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini rigidi entro cui opera la causa di non punibilità per chi tenta di salvare un prossimo congiunto.
Il caso della falsa testimonianza per proteggere la madre
La vicenda trae origine dalla condanna di un uomo per il reato di falsa testimonianza. L’imputato aveva fornito dichiarazioni non veritiere durante un procedimento giudiziario, sostenendo successivamente di aver agito spinto dal timore di gravi ripercussioni nei confronti della propria madre. Secondo la difesa, tale condotta avrebbe dovuto beneficiare dell’esimente prevista dall’articolo 384 del Codice Penale, che esclude la punibilità quando il fatto è commesso per salvare se stessi o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell’onore.
La facoltà di astensione e la scelta del testimone
Un elemento cruciale analizzato dai giudici riguarda il rispetto delle norme procedurali. L’imputato era stato regolarmente avvertito, ai sensi dell’articolo 199 del Codice di Procedura Penale, della sua facoltà di astenersi dal deporre in quanto prossimo congiunto di una delle parti. Nonostante l’avviso, il soggetto aveva scelto consapevolmente di assumere la qualifica di testimone. Questa decisione comporta l’obbligo giuridico di dire la verità, rendendo la successiva menzogna penalmente rilevante.
La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha confermato la sentenza di appello, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici di legittimità hanno evidenziato come la motivazione della sentenza impugnata fosse solida e priva di vizi. In particolare, è stata accertata l’insussistenza dei presupposti per l’applicazione della causa di non punibilità. Non è stato infatti dimostrato che la madre del testimone corresse un pericolo reale, grave e soprattutto inevitabile che giustificasse il sacrificio della verità processuale.
Le motivazioni
La Corte ha ribadito che la causa di non punibilità non può essere invocata in modo generico. Per escludere la responsabilità penale, il pericolo di nocumento deve essere imminente e non altrimenti evitabile se non attraverso la falsa testimonianza. Nel caso di specie, la scelta volontaria di testimoniare, unita alla mancanza di una prova concreta del rischio per la libertà della congiunta, ha reso la condotta dell’imputato pienamente punibile. La legge tutela il legame familiare, ma non a scapito del corretto funzionamento della giustizia quando il testimone accetta deliberatamente il proprio ruolo.
Le conclusioni
In conclusione, mentire in tribunale rimane un rischio elevato anche quando lo scopo è la protezione di un genitore. La sentenza sottolinea l’importanza di valutare attentamente la facoltà di astensione offerta dalla legge ai prossimi congiunti. Una volta accettato l’incarico di testimoniare, l’obbligo di verità prevale sui sentimenti personali, a meno che non si dimostri una situazione di necessità estrema e documentata. Il ricorso è stato dunque rigettato con conseguente condanna al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria.
Si può essere condannati se si mente per salvare un genitore?
Sì, la falsa testimonianza è punibile a meno che non si dimostri la necessità di salvare il congiunto da un pericolo grave, inevitabile e imminente per la sua libertà o onore.
Cosa accade se un familiare decide di testimoniare comunque?
Se un prossimo congiunto viene avvertito della facoltà di astenersi ma sceglie di deporre, assume l’obbligo di dire la verità e può essere perseguito penalmente se fornisce dichiarazioni false.
Quali sono le conseguenze di un ricorso in Cassazione dichiarato inammissibile?
L’inammissibilità comporta la conferma definitiva della condanna precedente e l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11485 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11485 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 06/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME ( CUI 03WEUOW ) nato a TUNISI( TUNISIA) il DATA_NASCITA il avverso la sentenza del 17/04/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. NUMERO_DOCUMENTO NOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 372 cod. pen.);
Esaminato il motivo di ricorso;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 384, comma 1, cod. pen., avendo l’imputato commesso il fatto per timore di subire ripercussioni, risulta manifestamente infondato, dal momento che la Corte, con motivazione immune da vizi censurabili in sede di legittimità, ha evidenziato l’insussistenza, in capo all’imputato, della necessità di salvare la madre da un grave e inevitabile nocumento nella libertà, nonché la consapevole volontà dello stesso di assumere la qualifica del testimone pur avendo correttamente ricevuto gli avvisi ex art. 199 cod. proc. pen. (v. p. 5 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 06/03/2026
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
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