Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 32690 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 32690 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nata a Brescia il DATA_NASCITA
avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia del 4/07/2023
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in premessa, la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Brescia del 21 settembre 2022, che aveva prosciolto NOME COGNOME dal reato di falsa testimonianza riconoscendo la causa di non punibilità di cui all’art. 384, comma secondo, cod. pen., ha assolto l’imputata perché non punibile per la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen.
Si imputa ad NOME COGNOME di avere falsamente dichiarato, nel giudizio abbreviato condizionato alla sua escussione, intentato per il reato di illecita detenzione di armi nei confronti del convivente NOME COGNOME, di avere rinvenuto ed occultato – all’insaputa del predetto – il fucile monocanna oggetto di addebito e di averne consentito il ritrovamento alcuni mesi più tardi, in occasione della perquisizione effettuata dai Carabinieri del nucleo provinciale di Brescia presso la loro dimora.
Ricorre NOME COGNOME con un unico ed articolato motivo, deducendo la violazione degli artt. 63, comma 1, 198, comma 2, 197, 210 e 191 cod. proc. pen., 372 e 384 cod. pen., 697, comma 2, cod. pen. e 38 r .d. n. 773 del 1931.
La difesa lamenta come ricorrano, in relazione alla dichiarazione incriminata, i presupposti di operatività della causa di non punibilità di cui all’ar 384, comma 2, cod. pen., ritenuta dal primo Giudice.
Avendo la ricorrente reso dichiarazioni autoindizianti in ordine alla contravvenzione di cui all’art. 697, comma 2, cod. pen., per non avere denunciato l’arma – ossia per lo stesso reato nel quale fu riqualificata dalla Corte d’appello l’originaria ipotesi di detenzione di arma comune contestata a NOME COGNOME – il Tribunale avrebbe dovuto interromperne l’esame, invitarla a nominare un difensore ed avvertirla della facoltà di astenersi dal rendere ulteriori dichiarazioni.
Erroneamente la Corte di merito ha ritenuto non applicabile il disposto di cui all’art. 348, comma 2, cod. pen. sul presupposto che l’imputata abbia reso la dichiarazione incriminata (dopo essere stata avvertita della facoltà di astenersi dal rispondere in ragione del rapporto di convivenza more uxorio con l’imputato ed avere scelto di non avvalersene), senza che mai, prima di allora, fossero emersi indizi di responsabilità a suo carico; ma così opinando non ha colto la stretta connessione tra le dichiarazioni autoindizianti rese dalla ricorrente e l’oggetto del processo, in ragione della quale la stessa non poteva essere obbligata a rispondere sugli stessi fatti dai quali sarebbe potuta emergere una sua responsabilità penale.
Il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO, ha concluso la propria requisitoria nei termini riportati epigrafe.
In mancanza di richiesta di discussione orale nei termini di legge, il procedimento è stato trattato con rito cartolare.
Considerato in diritto
1 .. ‘Il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni che di seguito si espongono.
Va premesso che è incontroverso che abbia contenuto non veridico la testimonianza resa dalla ricorrente nel procedimento intentato nei confronti del convivente, quanto: a) alla negazione di avere comunicato al convivente il rinvenimento dell’arma; b) alla affermazione di avere consentito di propria iniziativa agli operanti, durante l’attività perquirente, di rinvenire il f occultato nella camera da letto.
Il tema sollevato dalla difesa attiene alla applicabilità della causa di non punibilità ex art. 384, comma 2, cod. pen., prevista per la testimonianza mendace o reticente proferita da «chi per legge non avrebbe dovuto essere richiesto di fornire informazioni ai fini delle indagini o essere assunto come testimonio, perito, consulente tecnico o interprete, ovvero non avrebbe potuto essere obbligato a. deporre o comunque a rispondere o avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal rendere informazioni, testimonianza, perizia, consulenza o interpretazione»; in luogo della quale la Corte di appello ha optato per la meno favorevole causa proscioglitiva della particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. pen., la quale non elide l’antigiuridicità de condotta, ma solo la relativa pena (onde l’interesse al ricorso) .
Si assume che la ricorrente abbia reso dichiarazioni autoaccusatorie in relazione al reato contravvenzionale di omessa denuncia del fucile che aveva riferito di avere accidentalmente rinvenuto nella abitazione del suocero; sicché l’omesso avvertimento in ordine alle facoltà difensive – prima fra tutte, quella di non rispondere, ma anche quella di nominare un difensore – configurerebbe la violazione dell’art. 198, comma 2, cod. proc. pen., non potendo la stessa essere obbligata a deporre, con conseguente inutilizzabilità contra se dei riferiti contenuti dichiarativi a norma dell’art. 63, comma 1, cod. proc. pen.
3. Tale ricostruzione non può essere condivisa.
Ritiene il Collegio che doverosamente la Corte abbia ritenuto di verificare, ai fini della applicabilità della invocata esimente, quale fosse in concreto la qualifica da attribuire alla dichiarante quando rese il proprio esame.
E’ stato fatto buon governo del principio, enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte, in forza del quale in tema di prova dichiarativa, allorché venga in rilievo la veste che può assumere il dichiarante, spetta al giudice il potere di verificare in termini sostanziali, e quindi al di là del riscontro di indici form come l’eventuale già intervenuta iscrizione nominativa nel registro delle notizie di reato – l’attribuibilità allo stesso della qualità di indagato nel momento in cui dichiarazioni stesse vengano rese ed il relativo accertamento si sottrae, se congruamente motivato, al sindacato di legittimità. (Sez. U, n. 15208 del 25/02/2010, Mills, Rv. 246584 – 01).
All’esito di tale verifica i Giudici di appello hanno congruamente argomentato come le dichiarazioni testimoniali rese dalla COGNOME (il cui verbale è stato prodotto in allegato al ricorso) non abbiano evidenziato alcun contenuto autoindiziante.
4.1. Come più analiticamente ricostruito nella sentenza di primo grado, con cui quella impugnata si salda a formare un unitario corpo argomentativo, COGNOME riferiva: a) di aver causalmente rinvenuto, nell’agosto 2015, sotto la rete del letto matrimoniale, il fucile da caccia oggetto di contestazione smontato e avvolto in un telo da mare; b) di averlo riposto dietro una specchiera della camera da letto, riservandosi di consegnarlo al suocero NOME COGNOME, proprietario della casa ove, con il compagno NOME COGNOME, stava trascorrendo un breve periodo di vacanze ed al quale aveva ricondotto la disponibilità dell’arma, in quanto unico congiunto dedito all’attività venatoria; c) di non aver rivelato la scoperta al convivente; d) di averne invece parlato, alcuni giorni dopo il rinvenimento, con il suocero, il quale aveva garantito che di lì a breve si sarebbe recato a recuperare l’arma; e) di avere quindi, in occasione della perquisizione domiciliare eseguita dai Carabinieri, rivelato l’esistenza e l’ubicazione dell’arma, consentendone il ritrovamento; f) di non essere mai stata al corrente dell’esistenza in casa delle munizioni rinvenute dai Carabinieri nel contesto della medesima attività perquirente.
4.2. Sulla base degli indicati presupposti fattuali, i Giudici di merito hanno motivato che, attesa la pacifica riferibilità del possesso dell’arma a terzi dichiarata da COGNOME e del tutto plausibile in ragione sia della relazione di temporanea disponibilità dell’abitazione per le vacanze, sia delle condizioni dell’arma stessa, apparsa vetusta e non in esercizio – la ricorrente non fosse tenuta ad effettuare alcuna denuncia di detenzione (per la cui omissione non risulta del resto essere mai stata mai neppure indagata).
Peraltro, a carico del detentore NOME COGNOME, informato dalla RAGIONE_SOCIALE del rinvenimento, emerse non già la violazione dell’obbligo di denuncia dell’arma, ma
quella dell’obbligo di denuncia del suo trasferimento in località diversa da quella ove l’arma risultava dallo stesso denunciata, come riferito dal teste maggiore COGNOME; omissione che ben poteva essere ignota all’imputata, la quale aveva riferito di avere informato del rinvenimento il legittimo detentore, ottenendone conferma circa la titolarità del fucile e rassicurazione sul suo successivo recupero.
Dunque, deve ritenersi corretto il ragionamento della Corte di appello secondo il quale la ricorrente non ha reso nel contesto della testimonianza dichiarazioni autoaccusatorie ma solo dichiarazioni integrative del reato di falsa testimonianza.
Viene in rilievo il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite ( Sez. U n. 33583 del 26/03/2015, Sez. U, Lo Presti, Rv. 264481 – 01), secondo il quale le dichiarazioni “indizianti” di cui all’art. 63, comma 1, cod. proc. pen. son quelle rese da un soggetto sentito come testimone o persona informata sui fatti che riveli circostanze da cui emerga una sua responsabilità penale per fatti pregressi, non invece quelle attraverso le quali il medesimo soggetto realizzi il fatto tipico di una determinata figura di reato quale il favoreggiamento personale, la calunnia o la falsa testimonianza, in quanto la predetta norma di garanzia è ispirata al principio “nemo.tenetur se detegere”, che salvaguarda la. persona che abbia commesso un reato, e non quella che debba ancora commetterlo. Il Massimo Collegio ha nell’occasione chiarito che, se il dichiarante non è chiamato a rispondere di reati diversi da quelli che integrano il tessuto delle sue dichiarazioni, egli rimane compatibile con l’ufficio di testimone, ponendosi solo un problema di attendibilità della deposizione, che dovrà essere valutata secondo gli ordinari criteri.
Al rigetto del ricorso, che discende da quanto precede, consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso il 04/07/2024