Falsa testimonianza: Registrazioni e Limiti della Non Punibilità
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione affronta temi cruciali in materia di falsa testimonianza, chiarendo due aspetti di grande rilevanza pratica: l’utilizzabilità delle registrazioni audio come prova e i confini della causa di non punibilità per chi testimonia il falso per proteggere un familiare. La pronuncia offre spunti fondamentali per comprendere come il sistema giudiziario bilancia il diritto di difesa con la necessità di garantire la veridicità delle prove testimoniali.
Il Caso in Esame: Dalla Condanna al Ricorso in Cassazione
Il caso nasce dalla condanna di un individuo per il reato di falsa testimonianza, previsto dall’art. 372 del codice penale. La condanna, confermata in appello, veniva impugnata dinanzi alla Corte di Cassazione sulla base di diversi motivi.
In primo luogo, il ricorrente lamentava una motivazione generica da parte della Corte d’Appello, che a suo dire non aveva risposto puntualmente alle deduzioni difensive. In secondo luogo, contestava l’utilizzabilità di una registrazione audio di una conversazione, ritenendola una prova acquisita illecitamente. Infine, invocava l’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 384 del codice penale, sostenendo di aver agito per proteggere un suo prossimo congiunto, parte in un processo civile.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rigettando tutte le argomentazioni della difesa e confermando la condanna. La decisione si fonda su un’analisi precisa dei motivi di ricorso, offrendo chiarimenti importanti su ciascuno dei punti sollevati.
L’Utilizzabilità della Registrazione come Prova per la falsa testimonianza
La Corte ha ribadito un principio consolidato: una registrazione di una conversazione, effettuata da uno dei partecipanti, non costituisce un’intercettazione illecita, ma un documento. Poiché la registrazione è stata fatta da colui che ha preso parte al colloquio, essa rappresenta semplicemente la memorizzazione su un supporto duraturo di un fatto storico a cui egli ha direttamente assistito. Pertanto, la sua acquisizione è stata ritenuta lecita e pienamente utilizzabile come prova nel processo, senza che vi fosse alcuna lesione della privacy dell’imputato.
I Limiti della Causa di Non Punibilità
Il punto più significativo della decisione riguarda l’inapplicabilità dell’art. 384 c.p. al caso di specie. Questa norma esclude la punibilità per chi commette determinati reati, tra cui la falsa testimonianza, per salvare sé stesso o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento alla libertà o all’onore.
La Corte ha specificato che questa esimente non opera indiscriminatamente. Nel caso specifico, il ricorrente aveva reso la sua testimonianza in un processo civile che vedeva coinvolto un suo familiare. Tuttavia, la controversia aveva una rilevanza esclusivamente economica. Secondo i giudici, in un contesto del genere, l’assunzione della prova testimoniale non poteva comportare alcun pregiudizio né per la libertà né per l’onore del testimone o del suo congiunto. Di conseguenza, mancava il presupposto fondamentale per l’applicazione della causa di non punibilità.
Le Motivazioni della Corte
La Corte Suprema ha motivato la propria decisione di inammissibilità sottolineando la genericità del primo motivo di ricorso, in cui il ricorrente non aveva nemmeno specificato quali fossero le doglianze difensive ignorate dai giudici d’appello. Per quanto riguarda le censure più tecniche, la Corte ha spiegato in modo dettagliato le ragioni giuridiche del rigetto. La distinzione tra registrazione-documento e intercettazione illecita è stata fondamentale per validare la prova principale. Sull’art. 384 c.p., la motivazione ha posto l’accento sulla natura dei beni giuridici tutelati dalla norma (libertà e onore), escludendo che potesse estendersi a contesti puramente patrimoniali, dove il testimone non corre rischi di tale natura.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza ha importanti implicazioni pratiche. Anzitutto, consolida la prassi di utilizzare come prova le registrazioni effettuate da un partecipante a una conversazione, strumento sempre più diffuso nell’era digitale. In secondo luogo, traccia un confine netto per l’applicazione della causa di non punibilità per falsa testimonianza: essa non può essere invocata come uno scudo generico per proteggere parenti in qualsiasi tipo di causa. L’esimente opera solo quando la testimonianza espone il dichiarante o un suo familiare a un pericolo concreto e grave per la libertà o l’onore, escludendo quindi le controversie di natura meramente economica.
Una registrazione audio fatta da uno dei partecipanti a una conversazione può essere usata come prova in un processo?
Sì, secondo la Corte la registrazione di una conversazione effettuata da uno dei presenti è considerata un documento e non un’intercettazione illecita. Può essere legittimamente acquisita e utilizzata come prova, in quanto documenta un evento a cui il registrante ha partecipato direttamente.
Un testimone che commette falsa testimonianza in un processo civile per aiutare un parente è sempre non punibile?
No. La causa di non punibilità prevista dall’art. 384 c.p. non si applica se la testimonianza avviene in un processo civile che riguarda questioni di esclusiva rilevanza economica. L’esimente è valida solo se la testimonianza espone il teste o il suo congiunto a un grave e inevitabile nocumento alla libertà o all’onore.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati sono stati ritenuti infondati o generici. In particolare, la Corte ha considerato la registrazione una prova lecita, ha escluso l’applicabilità della causa di non punibilità al caso concreto e ha giudicato troppo vago il motivo relativo alla presunta omissione di motivazione da parte della corte d’appello.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32460 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32460 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 31/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/07/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe, con cui è stata confermata la pronuncia di condanna del ricorrente per il reato di cui all’art. 372 cod, pen.;
considerato che il primo motivo, con cui si censura la motivazione della sentenza impugnata per avere fatto rinvio alle argomentazioni della sentenza di primo grado, senza dare risposta alle deduzioni difensive, è del tutto generico, atteso che il ricorrente non ha illustrato neanche il contenuto delle doglianze che sarebbero state pretermesse;
rilevato che le censure sull’inutilizzabilità della registrazione e sulla mancata applicazione dell’art. 384, primo comma, cod. pen. sono state correttamente disattese dalla Corte territoriale (cfr. pagine tre e quattro della sentenza impugnata, in cui – quanto alla dedotta inutilizzabilità della registrazione eseguita il 26 gennaio 2018 – si è osservato che quella registrazione, da considerarsi quale documento, riproducendo una conversazione, era stata acquisita in maniera lecita e non vi era stata alcuna acquisizione indebita di notizia sulla vita privata dell’imputato, atteso che una delle parti del colloquio era proprio colui che aveva registrato, il quale, così facendo, non aveva fatto altro che documentare su supporto duraturo il contenuto della conversazione intercorsa con l’appellante, acceduto al dialogo in maniera libera. Quanto alla mancata applicazione dell’art. 384 cod. pen. la Corte di appello ha affermato correttamente che la causa di non punibilità de qua non può applicarsi al testimone (qual è stato il ricorrente) in un processo civile, di cui è parte un suo prossimo congiunto, quando la regiudicanda investe profili di esclusiva rilevanza economica e dall’assunzione della prova testimoniale non può derivare alcun nocumento alla libertà o all’onore del teste o del prossimo congiunto); Corte di Cassazione – copia non ufficiale rilevato che sono pervenuti motivi nuovi con cui è stata chiesta l’assegnazione del ricorso a una sezione ordinaria, evidenziando che il ricorso era diretto a sindacare la motivazione della sentenza impugnata con conseguenti effetti sulla ritenuta sussistenza del reato contestato, ma tale richiesta non può trovare accoglimento in ragione delle argomentazioni innanzi formulate in risposta ai motivi del ricorso;
ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 31/5/2024