Falsa Testimonianza: La Cassazione Sancisce l’Inammissibilità del Ricorso
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha affrontato un caso di falsa testimonianza, chiarendo i presupposti che rendono un ricorso inammissibile. La decisione evidenzia come anche una dichiarazione semplicemente reticente, e non apertamente falsa, possa compromettere la genuinità della prova e, di conseguenza, integrare il reato. Analizziamo insieme la vicenda processuale e i principi affermati dai giudici.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un soggetto, condannato in Corte d’Appello per il delitto di falsa testimonianza. L’imputato sosteneva che le sue dichiarazioni, anche se non veritiere, fossero state ininfluenti sull’esito del processo di merito. Davanti alla Suprema Corte, tuttavia, la difesa ha tentato di modificare la linea argomentativa, asserendo che in realtà non vi fosse prova della falsità delle sue affermazioni. Questo cambio di prospettiva è stato uno dei punti centrali della valutazione dei giudici di legittimità.
L’Analisi della Corte sulla Falsa Testimonianza
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile per due ragioni fondamentali.
1. Indeducibilità del Motivo di Ricorso
In primo luogo, il motivo è stato ritenuto ‘indeducibile’. I giudici hanno osservato una palese contraddizione tra quanto sostenuto nel gravame d’appello (l’ininfluenza delle falsità) e quanto proposto in sede di legittimità (l’assenza di prova della falsità). Questa incoerenza strategica ha reso il motivo non esaminabile nel merito.
2. Manifesta Infondatezza della Tesi Difensiva
In secondo luogo, e in modo ancora più netto, il ricorso è stato giudicato ‘manifestamente infondato’. La Corte ha ribadito che il reato di falsa testimonianza tutela la genuinità della prova dichiarativa. Una deposizione reticente e falsa è di per sé idonea a ledere questo bene giuridico, indipendentemente dal suo impatto concreto sulla decisione finale. Nel caso specifico, la falsità delle dichiarazioni del ricorrente era emersa chiaramente dalla necessità di analizzare conversazioni registrate a sua insaputa, in cui egli stesso confidava a un’altra persona dettagli sulle lesioni subite, aspetti che aveva invece taciuto o negato in sede di testimonianza.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte si fondano sul principio cardine secondo cui l’obiettivo della norma sulla falsa testimonianza è salvaguardare il corretto funzionamento della giustizia, garantendo che le decisioni si basino su prove veritiere. La dichiarazione dell’imputato, per come è stata circoscritta dai giudici di merito, era palesemente idonea a inquinare il processo di accertamento della verità. La presenza di prove esterne (le registrazioni) che smentivano la testimonianza ha reso la condotta dell’imputato ancora più grave e ha confermato la correttezza della decisione dei giudici di merito. La Suprema Corte, pertanto, ha ritenuto che il ricorso dovesse essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Conclusioni
Questa ordinanza riafferma un principio fondamentale: per configurare il reato di falsa testimonianza non è necessario dimostrare che la bugia abbia effettivamente deviato l’esito del processo, ma è sufficiente che fosse potenzialmente idonea a farlo. La decisione serve anche da monito sull’importanza della coerenza e del rigore nella formulazione dei motivi di ricorso, la cui manifesta infondatezza o contraddittorietà porta a una declaratoria di inammissibilità e a sanzioni economiche per il ricorrente.
Perché il ricorso per falsa testimonianza è stato dichiarato inammissibile?
La Corte lo ha dichiarato inammissibile principalmente per due ragioni: il motivo di ricorso era diverso e in contraddizione con quello presentato in appello, e inoltre era manifestamente infondato, poiché la dichiarazione falsa era palesemente idonea a ledere la genuinità della prova.
Una dichiarazione solo ‘reticente’ può costituire falsa testimonianza?
Sì, l’ordinanza conferma che una dichiarazione reticente e falsa è sufficiente per integrare il reato, poiché la norma penale mira a proteggere la genuinità della prova dichiarativa, che viene compromessa anche da omissioni o mancate verità.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della decisione?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21395 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21395 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLl dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di COGNOME NOME
OSSERVA
Ritenuto che il motivo con cui si deduce violazione di legge in ordine alla riten responsabilità per il delitto di falsa testimonianza sul presupposto che le falsità r sarebbero state inidonee ad influire sull’esito del processo risulta indeducibile se solo si oss come il motivo di gravame prospettava, invece, l’assenza di dimostrazione della falsità dell dichiarazioni;
ritenuto che il motivo risulta anche manifestamente infondato: la dichiarazione reticente e falsa, per come circoscritta dai Giudici di merito, risulta all’evidenza idonea a ledere la di genuinità della prova dichiarativa che la fattispecie penale in esame tende a salvaguarda tanto che si rendeva necessario valorizzare il contenuto di conversazioni registrate all’insap del ricorrente a cui è seguita la necessaria verifica circa la veridicità di quanto confi NOME COGNOME in ordine alle patite lesioni;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/04/2024.