Falsa Testimonianza: Cassazione Conferma Inammissibilità del Ricorso
La recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: un ricorso non può limitarsi a riproporre le stesse questioni già esaminate e respinte nei gradi di giudizio precedenti. Il caso in esame riguarda una condanna per falsa testimonianza, dove le dichiarazioni dell’imputato sono state smentite da prove schiaccianti, portando alla dichiarazione di inammissibilità del suo appello finale.
Il Caso: Accuse Contro un Defunto e Prove Oggettive
La vicenda giudiziaria trae origine da una rapina. Durante le indagini, un soggetto, chiamato a testimoniare ai sensi dell’art. 197-bis c.p.p., aveva accusato della rapina una persona che, al momento della testimonianza, era già deceduta. Questa versione dei fatti, tuttavia, si è scontrata con le risultanze investigative.
Le Prove che Hanno Smentito il Testimone
La Corte d’Appello, confermando la decisione di primo grado, ha basato la condanna per falsa testimonianza su elementi di prova chiari e concordanti:
1. Tabulati Telefonici: I dati del traffico telefonico dimostravano che il ricorrente si trovava nel luogo e all’ora della rapina insieme a un complice.
2. Riconoscimento: Le persone offese avevano riconosciuto proprio il complice del testimone come uno degli autori materiali della rapina.
Questi elementi hanno reso palese la falsità della deposizione, che mirava evidentemente a deviare le indagini accusando una persona non più in grado di difendersi.
Il Ricorso in Cassazione per Falsa Testimonianza
Nonostante la solidità del quadro probatorio, l’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, lamentando vizi di motivazione nella sentenza della Corte d’Appello. Tuttavia, l’analisi della Suprema Corte ha evidenziato come il ricorso fosse meramente “riproduttivo”.
Questo significa che l’appellante non ha sollevato nuove questioni di diritto o vizi logici rilevanti, ma si è limitato a ripetere le stesse argomentazioni già presentate e adeguatamente confutate nel giudizio d’appello. La Corte di merito aveva infatti spiegato in modo dettagliato e logico perché la testimonianza era da considerarsi falsa alla luce delle prove raccolte.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La motivazione si fonda sul principio secondo cui il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito dove poter riesaminare i fatti. Il compito della Cassazione è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non rivalutare le prove.
Poiché la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione esauriente e priva di contraddizioni per giustificare la condanna per falsa testimonianza, e il ricorso non faceva altro che riproporre le medesime doglianze, la Suprema Corte non ha potuto fare altro che respingerlo. Alla dichiarazione di inammissibilità è seguita, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre due importanti spunti di riflessione. In primo luogo, sottolinea l’importanza della verità processuale e la gravità del reato di falsa testimonianza, un delitto che mina le fondamenta stesse del sistema giudiziario. In secondo luogo, ribadisce un principio cruciale in tema di impugnazioni: un ricorso in Cassazione deve basarsi su vizi specifici della sentenza impugnata e non può essere una semplice riproposizione di argomenti già vagliati. Un ricorso presentato senza validi motivi di diritto non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche ulteriori costi per chi lo propone.
Quando un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando, tra le altre ragioni, si limita a riproporre le stesse censure e argomentazioni già adeguatamente esaminate e respinte dalla corte nel grado di giudizio precedente, senza sollevare nuove questioni di diritto o vizi logici pertinenti.
Quali prove sono state decisive per smentire la falsa testimonianza nel caso di specie?
Le prove decisive sono state i tabulati telefonici, che collocavano il testimone e il suo complice sul luogo e all’ora del reato, e il riconoscimento del complice da parte delle vittime come uno degli autori della rapina.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
La persona che presenta un ricorso dichiarato inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25217 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25217 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a ORISTANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esamiNOME il ricorso di COGNOME NOME;
OSSERVA
Ritenuto che il motivo con cui si deducono vizi di motivazione in ordine alla riten responsabilità per il delitto di cui all’art. 372 cod. pen. è riproduttivo di identic adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha evidenziato quali fossero gli elementi ch deponevano per la falsità della testimonianza resa ex art. 197-bis cod. proc. pen. del ricorrente che aveva, in contrasto con le risultanze istruttorie, accusato persona che era ormai decedut a fronte di tabulati telefonici che deponevano per la presenza con il complice COGNOME COGNOME NOME nel luogo e nell’ora della rapina (pagg. 4 e 5), come anche confermato dalle persone offese che ebbero a riconoscere proprio COGNOME come uno dei rapiNOMEri (pag. 3 sentenza di appello nella parte in cui richiama la decisione di primo grado);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 07/06/2024