Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 3654 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 3654 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 25/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nata il DATA_NASCITA a Pozzuoli
avverso !a sentenza del 27/01/2023 della Corte di appello di Torino visti (721i atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso;
letta la memoria della parte civile RAGIONE_SOCIALE, che ha depositato conclusioni scritte e nota spese.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza di condanna nei confronti di COGNOME NOME per il reato di cui all’art. 372 cod. pen, resa dal Tribunale di -Tbrino il 1.3 dicembre 2019.
Si contesta all’irnpiltata di avere affermate i falso, dPocriendo come testimone innanzi a! Tribunale di Torino, con l’intento ch contribuire alla assoluzione di NOME
NOME, processato per avere denunciato falsamente il sinistro alla compagnia assicurativa, figurando come trasportato, anziché come conduc:ente, del motociclo Honda che aveva urtato il 25 aprile 2013 l’autovettura da lei condotta, in modo da ottenere indebitamente il risarcimento per le lesioni patite. In particolare, l’imputata affermava falsamente che, a bordo del motociclo, vi erano due persone e che il conducente era la persona più anziana, di seguito identificata nel padre di NOME COGNOME.
Il compendio probatorio è costituito -dal verbale di udienza nell’ambito del processo a carico dell’imputato per il reato di frode assicurativa; -dalla testimonianza resa da COGNOME NOME in tale procedimento; dal documento, firmato dall’imputata e consegnato al perito dell’assicurazione, nel quale si affermava che a bordo del motorino viaggiava solo un ragazzo; -dalla contraddittorietà delle dichiarazioni rese dal padre dell’imputato, che avrebbe dovuto essere alla guida del motociclo, e che, invece, dichiarava inizialmente al perito che lo stesso era condotto unicamente dal figli; -dalla relazione investigativa del 3 luglio 2014 della società RAGIONE_SOCIALE nella quale si dava conto delle contraddittorie dichiarazioni verbali rese da NOME.
COGNOME Avverso la sentenza ricorre per cassazione l’imputata, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi:
2.1. Violazione di legge processuale per omessa notifica all’imputata dell’avviso di fissazione delle udienze del processo di appello del 14/06/2022, del 30/09/2022, del 24/11/2022, del decreto del rinvio di ufficio all’udienza del 28/11/22 e dell’avviso dell’udienza del 27/01/2023.
Violazione dell’art. 423 cod. proc. pen, per omessa notifica dell’ordinanza con cui è stato disposto il rinvio per legittimo impedimento.
2.2. Violazione di legge processuale, in relazione all’art. 63 cod. proc. pen.: inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dagli imputati nel procedimento n. 4759/15 e del relativo verbale di udienza del 28 settembre 2016.
È palese che, nel momento in cui NOME ha smentito il contenuto del documento del 30 ottobre 2014, sul quale si fonda anche la sentenza impugnata, automaticamente ha reso delle dichiarazioni auto indizianti, ovvero ha concorso nel reato di cui all’art. 642 cod. pen. Erroneamente tale dichiarazione viene considerata corpo del reato.
2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione, anche con riferimento al travisamento delle prove acquisite in sede dibattimentale. Inutilizzabilità del verbale del 28 settembre 2016, ovvero della testimonianza del teste COGNOME, in quanto relativo ad altro procedimento penale ed erroneamente acquisito in violazione dell’art. 468 cod. proc. pen. Inutilizzabilità della testimonianza indiretta
del teste NOME, contenuta nel verbale del 28 settembre 2016, in quanto priva di oggettivo riscontro probatorio e mancato rispetto del principio del contraddittorio; insussistenza del fatto tipico del reato di cui all’art. 642 cod. pen. per mancanza della falsità della denuncia, quale elemento costitutivo della fattispecie in questione.
La testimonianza della COGNOME deve ritenersi assolutamente genuina e credibile, in considerazione della assoluta assenza di qualsivoglia interesse in causa da parte dell’imputata, che, secondo le risultanze istruttorie, era già stata risarcita dalla propria compagnia assicurativa. E assai più verosimile la circostanza riferita dalla COGNOME, secondo la quale la predetta non si era resa conto di ciò che aveva sottoscritto l’informatore assicurativo e che lo stesso aveva approfittato della fiducia in lui riposta.
Il verbale di udienza del 28 settembre 2016, relativo al processo penale a carico di COGNOME NOME, può essere acquisito esclusivamente come corpo del reato di falsa testimonianza a carico dell’imputata. Tuttavia, a pagina 8 dell’impugnata sentenza si evince che è stato erroneamente acquisito integralmente, anche per ciò che concerne il contenuto delle dichiarazioni del teste COGNOME, informatore assicurativo, e ciò in violazione dell’art. 468 cod. proc. pen.
2.4.Violazione di legge e vizio di motivazione in merito al danno effettivamente cagionato alla parte civile costituita. Eccessiva quantificazione della condanna e delle spese di costituzione di parte civile.
Manca la motivazione sul nesso di causalità tra la condotta e il danno cagionato e non viene effettuata una concreta quantificazione dello stesso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate.
Il primo motivo è generico in quanto si risolve in una mera reiterazione dell’eccezione più volte sollevata dalla difesa nel corso del giudizio di secondo grado e già motivatamente respinta in quanto infondata.
Nella sentenza impugnata, infatti, i Giudici di secondo grado hanno correttamente rilevato che. in assenza agli atti di una dichiarazione o elezione di domicilio da parte dell’imputata – atto, fra l’altro, oggetto di attente ricerche d parte della Corte e della cui esistenza nemmeno la difesa è riuscita a fornire prova – tutte le not;fiche, in entrambi i gradi di giudizio, sono state regolarmente
eseguite presso il difensore di fiducia della COGNOME ai sensi dell’art. 157, comma 8bis cod. proc. pen.
Peraltro, il ricorso per cassazione non confuta in alcun modo le puntualizzazioni della Corte d’appello.
Quanto al rinvio del processo dal 29 novembre 2022 al 27 gennaio 2023 per legittimo impedimento dell’imputata, con motivazione congrua, la Corte di appello ha evidenziato che risultava proprio dal verbale dell’udienza del 29 novembre 2022 che, anche in tal caso, l’avviso alla COGNOME fu dato mediante consegna al difensore ai sensi dell’art. 157 comma 8-bis cod. proc. pen. e non risultava una specifica eccezione formulata dal difensore alla successiva udienza.
Il secondo motivo, oltre a essere non deducibile in quanto proposto per la prima volta in questa Sede, è, comunque, generico.
La Corte di appello ha, correttamente, ritenuto utilizzabili le dichiarazioni rese dalla COGNOME nel dibattimento a carico di NOME NOME, essendo certamente da escludere che la stessa dovesse essere sentita come imputata o indagata, difettando alcun elemento a suo carico.
Con motivazione congrua e logica, la Corte di appello ha sottolineato l’insussistenza del carattere autoindiziante delle dichiarazioni della ricorrente, poichè il reato di cui all’art. 642 cod. pen., addebitato all’RAGIONE_SOCIALE, era già stato commesso e, per quanto attiene alla falsa testimonianza, è pacifico che «le dichiarazioni indizianti di cui all’art. 63, comma 1, cod. proc. pen., sono quelle rese da un soggetto, sentito come testimone o persona informata sui fatti, che riveli circostanze dalle quali emerga una sua responsabilità penale per fatti pregressi, non invece quelle attraverso le quali il medesimo soggetto realizzi il fatto tipico di una determinata figura di reato quale il favoreggiamento personale, la calunnia o la falsa testimonianza, in quanto la predetta norma di garanzia è ispirata al principio nemo tenetur se detegere, che salvaguarda la persona che abbia commesso un reato, e non quella che debba ancora commetterlo» (in questi termini la massima di S.U. n. 33583/2015, COGNOME, ove peraltro la questione controversa era altra e il principio enunciato su questo tema era già pacifico).
Con il terzo motivo di ricorso sono dedotte questioni in fatto che non evidenziano illogicità o contraddittorietà della motivazione, a fronte di una ricostruzione completa dei fatti operata nella sentenza alle pag. 7-8.
La difesa lamenta, in maniera del tutto generica e senza addurre sul punto alcun principio di diritto, la violazione dell’art. 468 cod. proc. pen. e l’inutilizzab del verbale di udienza del 28 settembre 2016, concernente la testimonianza resa dalla dott.ssa “fletta nel procedimento a carico di NOME, sostenendo che il
Pubblico Ministero avrebbe dovuto chiederne l’acquisizione nella lista testi, non depositata agli atti per il procedimento a carico della COGNOME.
In realtà, il verbale d’udienza del 28 settembre 2016 e le relative trascrizioni, acquisite su richiesta del Pubblico Ministero all’udienza del 26 giugno 2019 e senza alcuna opposizione della difesa della COGNOME, sono stati correttamente ritenuti dal Giudice di prime cure pienamente utilizzabili ai sensi dell’art. 238 cod. proc. pen., a nulla rilevando che il Pubblico Ministero non avesse presentato lista testi ove indicare tale documentazione.
Sul punto la giurisprudenza di questa Suprema Corte è costante nel ritenere che «L’inosservanza delle formalità dettate dall’art. 468, comrna 4-bis cod. proc. pen. per l’acquisizione a richiesta di parte di verbali di prove di altro procedimento penale è sfornita di qualsivoglia sanzione processuale, non operando l’inammissibilità, prevista dal comma 1 del medesimo articolo per il solo caso di inosservanza dei termini di deposito della liste testimoniali, e non potendosi, d’altra parte, in difetto di espressa previsione, far ricorso all’istituto della nul come pure quello dell’inutilizzabilità, il quale ultimo richiederebbe la violazione di uno specifico divieto di acquisizione, nella spesa insussistente» (Sez. 5, n. 14457 del 02/02/2011, COGNOME, Rv. 249934 – 01).
Parimenti è manifestamente infondata la tesi difensiva, secondo la quale il verbale d’udienza del 28 settembre 2016 sarebbe inutilizzabile in quanto la dott.ssa COGNOME avrebbe riferito de relato sugli accertamenti effettuati dalla società investigativa RAGIONE_SOCIALE. La testimonianza della dott.ssa COGNOME, infatti, come, puntualmente sottolineato nella sentenza impugnata, non può essere qualificata come indiretta, avendo la stessa reso dichiarazioni in ordine all’istruzione della pratica di sinistro e al contenuto della querela sporta dalla Compagnia, nella quale sono riportati, altresì, gli esiti dell’attività investigati compiuti dall’accertatore della J-RAGIONE_SOCIALE.
5.Con il quarto motivo, la difesa reitera la stessa censura prospettata con l’atto di appello e respinta dalla Corte territoriale con motivazione congrua, senza quindi confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, limitandosi, al contrario, a censurare in maniera del tutto generica una presunta carenza o illogicità della motivazione.
Rileva il Collegio che le statuizioni civili sono state debitamente motivate con riferimento al danno derivante dal maggior tempo trascorso per la definizione della pratica e dall’attività stragiudiziale compiuta dalla parte civile e al danno d immagine.
6.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, come indicate in dispositivo.
In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Condanna la ricorrente a rifondere alla parte civile RAGIONE_SOCIALE le spese di rappresentanza e difesa nel presente grado del giudizio, che liquida in euro 3.686,00 oltre accessori.
Così deciso il 25 ottobre 2023
COGNOME