Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 45261 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 45261 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Torino n procedimento nei confronti di COGNOME COGNOME nato a San Lorenzo del Vallo il 09/09/1973
avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 07/12/2023;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME ha concluso chiedendo che il ricorso venga accolto con annullamento della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di appello per nuovo giudizio;
sentito il difensore dell’imputato, Avvocato NOME COGNOME che ha chiesto che il ricorso Pubblico ministero venga dichiarato inammissibile o comunque rigettato.
RITENUTO IN FATTO
Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Torino ricorre avverso la sentenza detta Corte emessa il 7 dicembre 2023 (motivazione depositata il 10 gennaio 2024) che, in riforma di quella di condanna in primo grado pronunciata dal G.u.p. in sede di giudiz abbreviato, ha assolto COGNOME Pasquale dal delitto di falsa testimonianza “perché il fatto costituisce reato”.
1.1. L’imputazione è relativa alle dichiarazioni testimoniali durante la deposizion Tribunale di Torino all’udienza del 10 maggio 2018, nel corso della quale l’imputato ha ritrat le dichiarazioni accusatorie rese nelle indagini preliminari nei confronti di alcune persone, quali COGNOME NOME. COGNOME nell’ambito di un diverso procedimento ha successivamente ammesso la falsità, sostenendo che ciò era stato determinato dalle pressioni ricevute da sodalizio criminoso del quale faceva parte il COGNOME. Ciò premesso in fatto, la Corte territo ha ritenuto configurabile a favore dell’imputato l’esimente di cui all’art. 384 cod. pen., in “deve ritenersi sussistente, grave ed effettivo, il timore del grave pericolo alla sua pe palesatosi all’atto della ritrattazione”.
Avverso detta sentenza il Procuratore generale ha proposto ricorso nel quale deduce due motivi.
2.1. Con il primo motivo eccepisce violazione di legge avendo la Corte di appello ritenuto in contrasto con la giurisprudenza di legittimità – operante la causa di giustificazione ex art. 384 cod. pen. nonostante non ne sussistessero i presupposti, per l’integrazione dei quali, si sostie non è sufficiente il semplice timore, anche solo presunto e ipotetico, di un danno alla libe all’onore, implicando essa un rapporto di derivazione del fatto dalla esigenza di tutela di beni che va rilevato sulla base di un criterio di immediata ed inderogabile conseguenzialità e n di semplice supposizione. Inoltre, la disposizione in esame può trovare applicazione solo riferimento alla necessità di tutelare l’onore e la libertà personale, mentre eventuali risc l’incolumità personale possono venire in rilievo solo ai sensi dell’art. 54 cod. pen. (st necessità), che non è però configurabile in favore del testimone che dica il falso, sentend minacciato, difettando il requisito del pericolo attuale e non altrimenti evitabile, tendo conto delle disposizioni in tema di protezione dei testimoni di giustizia (legge n. 6 del 201
2.2. Il secondo motivo eccepisce violazione di legge in ordine al ritenuto difetto dell’elem psicologico (la Corte di appello ha assolto COGNOME “perché il fatto non costituisce reato”) me dalla pronuncia di primo grado emerge con chiarezza la sussistenza del dolo della falsità, peralt ammessa dall’imputato.
Il difensore dell’imputato, Avv. NOME COGNOME ha depositato memoria scritta nella qual chiede che il ricorso del PM venga dichiarato inammissibile, o comunque rigettato, evidenziando: che è pacifico (e non contestato dal ricorrente PG) che COGNOME abbia ricevuto minacce da parte
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GLYPH della consorteria criminale; che parte della giurisprudenza di legittimità ha – in dette situ – ritenuta operativa l’esimente ex 384 cod. pen.; che, in ogni caso, si ravvisano i presupposti dello “stato di necessità”; che la questione relativa al dolo – oggetto del secondo motivo ricorso – non è rilevante in quanto una volta riconosciuta l’esistenza della scriminante risul assorbiti i profili rispetto alla connotazione dell’elemento soggettivo; che comunque Motta successivamente ammesso la falsità delle dichiarazioni derivante dall’obiettiva gravità del minacce ricevute, come dimostrato dalle dichiarazioni rese nel giugno del 2020 dall’imputato innanzi alla Polizia giudiziaria. Alla memoria è stata allegata documentazione relativa a pericolosità del COGNOME che è stato anche coinvolto in possibili attentati a danni d magistrato che indagava sulle infiltrazioni della ‘ngrangheta in Piemonte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
La recente giurisprudenza di questa Sezione ha ritenuto che «in tema di falsa testimonianza, il timore di subire conseguenze pregiudizievoli per la vita o l’incolumità a seg della propria testimonianza può rilevare ai fini del riconoscimento della scriminante dello st di necessità ex art. 54 cod. pen., non rientrando, invece, nella previsione dell’esimente di c all’art. 384 cod. pen., che si applica solo ove il teste possa subire un inevitabile nocumento n libertà o nell’onore (da ultimo, Sez. 6, n. 27411 del 20/06/2024, COGNOME Rv. 286826 – 0 Sez. 6, n. 7006 del 08/01/2021, COGNOME, Rv. 280840 – 01). Pertanto, errato è il riferimen alla causa di non punibilità di cui all’art. 384 cod. pen., nella specie inapplicabile.
Occorre dunque valutare se, al di là di tale erroneo riferimento, la motivazione del sentenza impugnata possa comunque risultare congrua per giustificare l’assoluzione dell’imputato ai sensi dell’art. 54 cod. pen.
3.1. Su tale profilo, si è recentemente precisato che «ai fini della configurabilità scriminante dello stato di necessità, l’art. 54, comma primo, cod. pen. richiede che condotta sia determinata dalla necessità di salvare sé o altri da un pericolo attuale e n altrimenti evitabile, nonché la sussistenza di un rapporto di proporzione tra il fatt pericolo medesimo. Ai sensi del terzo comma, inoltre, la medesima disposizione si applica anche se lo stato di necessità è determinato dall’altrui minaccia, ma, in tal caso, del f commesso dalla persona minacciata risponde chi l’ha costretta a commetterlo. La nozione di attualità del pericolo è stata definita da un remoto precedente, mai smentito da successiva giurisprudenza, non in termini assoluti, come rapporto di assoluta immediatezza tra la situazione di pericolo e l’azione necessitata, ma in temini relativi con riferiment circostanze esistenti nel momento in cui l’agente pone in essere il fatto costituente rea Si è, infatti, affermato che tale situazione di attualità del pericolo può riconoscersi, al
esiste, secondo una valutazione ex ante che tenga conto di tutte le circostanze concrete e contingenti di tempi e di luogo, del tipo di danno temuto e della sua possibile prevenzion la ragionevole minaccia di una causa imminente e prossima del danno (sez. I, n. 4903 del 2 giugno 1988, Colella, Rv. 180963). In altra successiva pronuncia, si è, inoltre, afferma che lo stato di necessità determinato dall’altrui minaccia, di cui all’art. 54, comma t cod. pen. (c.d. coazione morale), è configurabile anche nel caso in cui il pericolo attual un danno grave alla persona non abbia la natura di pericolo “imminente”, ma quella di pericolo “perdurante”, in cui il danno possa verificarsi nei confronti del soggetto minacc in un futuro prossimo ovvero farsi attendere per un più lungo lasso di tempo (sez. III, 15654 del 2 febbraio 2022, COGNOME, Rv. 283168). Si è, in ogni caso, esclusa la rilevanza di una situazione di generico timore di un danno grave alla persona (sez. VI, n. 13134 de 16 marzo 2011, COGNOME, Rv. 249891; sez. VI, n. 34595 del 7 maggio 2009, lo Scrudato, Rv. 244759). Va, inoltre, considerato che, ai sensi dell’art. 59, comma quarto, cod. pen., sussistenza delle condizioni di attualità o inevitabilità del pericolo può essere erroneame supposta dall’agente, rilevando ai fini della configurabilità della scriminante sotto il “putativo” (cfr. sez. VI, n. 14037 del 30 settembre 2014, dep. 2015, locco, Rv. 262969). tal caso, è, tuttavia, necessario che l’erronea supposizione della sussistenza dello stato necessità sia fondata, non già su un mero criterio soggettivo, riferito al solo stato d’a dell’agente, bensì su dati di fatto concreti, tali da giustificare l’erroneo convincim capo all’imputato di trovarsi in tale stato (così, tra le tante, sez. IV, n. 2241 del 16 2019, dep. 2020, Rv. 277955; sez. VI, n. 4114 del 14 dicembre 2016, dep. 2017, Rv. 269724). È, dunque, necessario che l’imputato alleghi dati concreti, suffraganti il prop ragionevole convincimento di essersi trovato, a causa di un errore sul fatto, in una situazio che, se effettiva, avrebbe integrato un pericolo attuale e non altrimenti inevitabile, a derivato dall’altrui minaccia» (così, Sez. 6, n. 30592 del 11/06/2024, L.R., che ha riten integrato lo stato di necessità esimente in favore di una donna che aveva reso false dichiarazion testimoniali per il timore di subire ulteriori violenze da parte dell’ex compagno che l’aveva ripetutamente fatta oggetto di condotte maltrattanti). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
3.2. Anche in altra pronuncia (la già citata Sez. 6, n. 27411 del 20/06/2024, ric. Valent si è ritenuto che i requisiti necessari per l’operatività della causa di giustificazione ex art. 54 cod. pen. presuppongono la concretezza e attualità del pericolo paventato. Sulla base di detto principio, la Corte di legittimità ha concluso che’alla luce delle modalità particolarmente viol di una intimidazione subita dal testimone che poi aveva reso le false dichiarazioni (al predet era stato puntato un fucile in bocca, erano state fatte ingoiare due pallottole ed era s violentemente colpito in testa cagionandogli una ferita suturata con ben settantadue punti), no risultava adeguata la motivazione della sentenza di appello che – senza prendere in considerazione tale specifica situazione – aveva confermato la penale responsabilità per falsa testimonianza.
La sentenza impugnata (pag. 5) ha ritenuto che potessero ricorrere gli estremi di uno “stato di necessità” (pur erroneamente declinato sub art. 384 cod. pen.) in quanto il COGNOME – che all’udienza del 10 maggio 2018 aveva reso le dichiarazioni testimoniali, “ritrattanti” qua riferito nelle indagini preliminari, giudicate false – “in data 10.04.2019 era nuovame interrogato dal pubblico ministero, ed in tale circostanza confermava la versione resa innanzi pubblico ministero, specificando di avere incontrato in due distinte occasioni COGNOME COGNOME e i fratelli COGNOME i quali gli chiesero con modalità intimidatorie di assumere un loro nipot corso del suddetto interrogatorio del 10.04.2019 il COGNOME ammetteva di aver dichiarato fatti circostanze non conformi al vero nel corso della predetta deposizione dibattimentale nell’ambito del giudizio a carico di COGNOME NOMECOGNOME precisando di avere ritrattato le precede dichiarazioni accusatorie in quanto, conoscendo lo spessore criminale dei soggetti implicati qual appartenenti ad organismi criminali di tipo mafioso, temeva seriamente di gravi ritorsioni suoi confronti”.
4.1. Tale motivazione non è idonea a dare conto dell’esistenza dei requisiti – sopra indic – necessari per la sussistenza di uno stato di necessità (ancorchè incolpevolmente supposto, e quindi rilevante ai sensi dell’art. 59 cod. pen.). A tal fine è necessario ricostruire in mo preciso le dinamiche e il contesto delinquenziale nel cui ambito si collocano i colloqui del Mo con il COGNOME e i fratelli COGNOME, verificando sia l’effettiva valenza di “intimidazion conversazioni, sia se la pericolosità di tali soggetti (compresa la perdurante appartenenza a associazioni di tipo mafioso) fosse, al momento degli episodi che avrebbero ingenerato il senso di pericolo, ancora attuale ovvero neutralizzata, quantomeno in relazione al COGNOME, allorquand questi rese la falsa testimonianza.
Si tratta di accertamenti di competenza del Giudice di merito, il che impone l’annullament della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte territoriale per nuovo giudiz sul punto.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Torino.
Così deciso il 10 ottobre 2024
Il Consigliere COGNOME )/)
Il Presidente