Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 42137 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 42137 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 14/09/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
1.NOME NOME, nato a Catania il DATA_NASCITA
2.COGNOME NOME, nato a Catania il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/05/2022 della Corte di appello di Catania;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; sentita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso di NOME COGNOME e per l’annullamento della sentenza emessa nei confronti di NOME COGNOME senza rinvio e trasmissione degli atti alla Corte di appello per ulteriore seguito;
letta la memoria difensiva dell’AVV_NOTAIO, di1:ensore di NOME COGNOME, con cui insiste per l’accoglimento del ricorso contestando le conclusioni della Procura Generale.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Catania ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale di Catania, nei confronti NOME COGNOME e NOME COGNOME (oltre che NOME COGNOME) per il reato di cui all’art. 372 cod. pen. per avere falsamente dichiarato al giudice civile, in un processo concernente il sinistro stradale del 7 febbraio 2010 tra NOME COGNOME e NOME COGNOME, che il primo, a bordo della propria moto, era stato colpito dall’improvvisa apertura dello sportello dell’auto guidata dal secondo.
Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso NOME COGNOME e NOME COGNOME, tramite i propri rispettivi difensori.
2.1. NOME COGNOME con un unico motivo censura la Corte di merito per non avere tenuto conto che il ricorrente avesse rinunciato al motivo di appello principale, concernente la sua responsabilità, senza previamente rigettare il concordato ex art. 602, comma 1 – bis, cod. proc. pen.
NOME COGNOME ha proposto tre motivi.
3.1. Con il primo denuncia la violazione dell’art. 546 cod. proc. pen. in quanto la sentenza risulta priva del capo di imputazione e all’interno della motivazione non sono indicate le norme penali contestate, tanto da violare il diritto di difesa.
3.2. Con il secondo censura la sentenza per vizio di motivazione poiché la Corte di appello ha ritenuto veritiera la dichiarazione della sola NOME COGNOME, nonostante fosse concorrente morale di COGNOME, senza tenere conto né del fatto che il ricorrente avesse subito un’amnesia dall’incidente, né della versione offerta dall’imputato e delle prove a suo favore idonee per una ricostruzione alternativa.
3.3. Con il terzo censura il diniego delle circostanze attenuanti generiche avvenuto con motivazione apparente e comunque la mancata declaratoria di prescrizione del reato, già maturata al momento dell’emissione della sentenza impugnata.
Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso proposto da NOME COGNOME è fondato, mentre quello proposto da NOME COGNOME è inammissibile.
2. Ricorso di NOME COGNOME.
Sussiste la nullità di ordine generale dedotta nel ricorso.
Dalla lettura degli atti, consentita a questa Corte per la deduzione di un vizio processuale, risulta che all’udienza del 6 maggio 2022 l’imputato, previa rinuncia a tutti i motivi di appello, aveva concordato con il pubblico ministero l’applicazione della pena di un anno e quattro mesi di reclusione in relazione al delitto di falsa testimonianza.
La Corte di appello, senza emettere alcun tipo di provvedimento, né di accoglimento né di rigetto, aveva rinviato all’udienza del 20 maggio 2022 nella quale aveva emesso la sentenza impugnata confermando quella di primo grado nei confronti di tutti gli imputati, incluso COGNOME, senza menzionare, neanche nella motivazione, le ragioni del rigetto della pena concordata tra le parti.
Secondo il pacifico orientamento di questa Corte, qualora il giudice di appello non accolga la richiesta non deve esplicitarne le ragioni nella fase anticipata in cui esso viene espresso (Sez. 4, n. 16195 del 22/01/2019, Rv. 275581; Sez. 2, n. 8745 del 22/11/2019, Avolese, Rv. 278527), ma è tenuto a provvedervi nella sentenza in cui, però, nella specie non ve ne è alcuna menzione, tanto da imporne l’annullamento.
3. Ricorso di NOME COGNOME.
3.1. Il primo motivo è manifestamente infondato.
Tra gli elementi essenziali la cui mancanza o incompletezza determina la nullità della sentenza, a norma dell’art. 546, comma 3, cod. proc. pen., non è previsto il capo di imputazione, posto che l’enunciazione dei fatti e delle circostanze ascritte all’imputato ben possono desumersi dal complessivo contenuto della decisione, tenendo conto delle sentenze di primo e secondo grado, che si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile (Sez. 3, n. 48348 del 29/09/2017, Cappello, Rv. 271882).
Peraltro, nel caso in esame, il fatto ed il delitto contestati sono univocamente desumibili dalla motivazione che, proprio delineando la tesi accusatoria, ha ricostruito la vicenda storico-fattuale concernente il presupposto della falsa testimonianza e poi quest’ultima, tanto da operare una puntuale e corretta qualificazione giuridica, in base a numerose evidenze probatorie puntualmente richiamate, così escludendosi la denunciata violazione del diritto di difesa.
3.2. Il secondo motivo di ricorso, oltreché volto a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello in ordine all’attendibilità della testimone NOME COGNOME, risulta dedotto per la prima volta con il ricorso per cassazione in violazione dell’art. 606, comma 3, cod. proc. peri.
3.3. Il terzo motivo è reiterativo e generico in quanto, premesso che l’applicazione delle attenuanti generiche non costituisce un diritto dell’imputato ma deve essere fondata su elementi di fatto che legittimino il ridimensionamento sanzionatorio, la Corte di merito, con specifica argomentazione, ne ha ritenuto insussistenti i presupposti alla luce del particolare disvalore del fatto, desunto dall’accordo illecito intervenuto tra tre soggetti per commettere falsa testimonianza dinanzi al giudice civile, oltre che per l’assenza di qualsiasi forma di resipiscenza:
In conclusione, il ricorso di NOME COGNOME deve essere accolto, con annullamento della sentenza emessa nei suoi confronti senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Catania per nuovo giudizio; mentre il ricorso di NOME COGNOME è inammissibile per i motivi sopra esposti, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che si stima di quantificare nella misura di euro tremila.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME e trasmette gli atti alla Corte di appello di Catania per nuovo giudizio.
Dichiara inammissibile il ricorso di riusumeci NOME, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14 settembre 2023.