Falsa testimonianza: lo stress non scusa il silenzio in aula
Il reato di falsa testimonianza rappresenta una delle violazioni più insidiose per il corretto funzionamento della giustizia. Recentemente, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sulla validità delle giustificazioni addotte dai testimoni reticenti, chiarendo che non basta invocare lo stress o la dimenticanza per evitare una condanna penale.
I fatti di causa
La vicenda trae origine dalla condanna di un soggetto che, chiamato a testimoniare in un procedimento penale, aveva omesso di riferire dettagli fondamentali di cui era a conoscenza. Durante il processo di merito, l’imputato si era difeso sostenendo che il suo silenzio non fosse intenzionale, ma causato da un forte stato di agitazione emotiva che avrebbe compromesso la sua memoria al momento della deposizione. Nonostante questa linea difensiva, sia il Tribunale che la Corte d’Appello avevano confermato la responsabilità penale, ritenendo la reticenza frutto di una precisa volontà di nascondere la verità.
La decisione della Corte sulla falsa testimonianza
La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 39665 del 2023, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dall’imputato. I giudici di legittimità hanno ribadito che il controllo della Cassazione deve limitarsi alla coerenza logica della motivazione fornita dai giudici di merito, senza poter entrare nel merito della ricostruzione dei fatti. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è stata giudicata solida e priva di vizi logici, avendo correttamente evidenziato come le giustificazioni del teste fossero palesemente false.
L’inattendibilità della dimenticanza
Un punto centrale della decisione riguarda la valutazione del cosiddetto “mancato ricordo”. La Corte ha sottolineato che non è plausibile dimenticare circostanze di rilievo che il testimone ha dimostrato di ricordare perfettamente in altre sedi, come durante gli interrogatori. Il richiamo allo stato emotivo è stato considerato un mero espediente difensivo, privo di riscontri oggettivi e incapace di scalfire l’impianto accusatorio.
Le motivazioni
Le motivazioni della sentenza si fondano sul carattere doloso della condotta. Il giudice di merito ha fornito una ricostruzione adeguata dell’accertamento del dolo, basandosi sulla falsità delle giustificazioni addotte. La Corte ha evidenziato che l’omessa considerazione di alcuni verbali di interrogatorio non incide sulla valutazione complessiva, poiché è lo stesso imputato ad aver ammesso, in momenti diversi, di ricordare i fatti. Pertanto, il travaglio emotivo invocato non assume alcuna rilevanza giuridica di fronte a una violazione consapevole dell’obbligo di dire la verità.
Le conclusioni
In conclusione, la Cassazione ha confermato che la falsa testimonianza si configura ogni qualvolta il teste scelga deliberatamente di tacere fatti pertinenti, a nulla rilevando scuse generiche legate all’emotività. Oltre alla conferma della condanna, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende, a dimostrazione della severità con cui l’ordinamento punisce i tentativi di inquinamento probatorio.
Cosa rischia chi dichiara il falso o è reticente in tribunale?
Chiunque affermi il falso, neghi il vero o taccia in tutto o in parte ciò che sa sui fatti oggetto di indagine rischia una condanna per falsa testimonianza ai sensi dell’articolo 372 del Codice Penale.
Lo stato di agitazione emotiva può escludere la punibilità?
No, lo stato emotivo o lo stress non costituiscono una scusante valida se il giudice ritiene, secondo massime di esperienza, che i fatti taciuti siano troppo rilevanti per essere stati realmente dimenticati.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile in Cassazione?
Oltre alla conferma della condanna precedente, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese del procedimento e, solitamente, di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39665 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39665 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 18/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MARSICO NUOVO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/11/2022 della CORTE APPELLO di POTENZA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il ricorso introduce inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza;
ritenuto che nelle sentenze di primo e secondo grado è stata fornita una motivazione adeguata in merito all’accertamento del carattere doloso della reticenza del teste basato sulla falsità delle giustificazioni addotte dal COGNOME con argomentazioni che non possono ritenersi contraddittorie né basate su alterazioni delle risultanze probatorie, a fronte di censure generiche perché reiterative di prospettazioni alternative già respinte con adeguata motivazione;
ritenuto, in particolare, che l’omessa considerazione del verbale di interrogatorio reso dall’imputato nel corso del giudizio di primo grado non incide sulla valutazione dell’accertata falsità del mancato ricordo di circostanze che l’imputato non poteva avere dimenticato (peraltro nell’interrogatorio è lo stesso imputato che ha ammesso di avere tuttora il ricordo di quelle medesime circostanze), essendo stata ritenuta comunque non plausibile la giustificazione addotta dalla difesa circa lo stato emotivo di agitazione che avrebbe condizionato la testimonianza, sicchè il travaglio emotivo cui ha fatto riferimento l’imputato nel corso del suo esame non assume alcuna rilevanza ai fini della decisione, per il richiamo operato nella sentenza di appello alle argomentazioni della sentenza di primo grado a sostegno del carattere doloso della violazione dell’obbligo di testimonianza (vedi pp. 8 e 9 della sentenza del Gip);
ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 18 settembre 2023
Il Co GLYPH estensore