Falsa testimonianza: quando il ricorso in Cassazione è inammissibile
Il reato di falsa testimonianza mina la credibilità del sistema giudiziario e la corretta amministrazione della giustizia. Recentemente, la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: il ricorso per cassazione non può limitarsi a una mera riproposizione di questioni già risolte nei gradi precedenti, pena l’inammissibilità.
Il caso della falsa testimonianza in giudizio
La vicenda trae origine dalla condanna di due individui che, sentiti come testimoni in un procedimento, avevano reso dichiarazioni risultate mendaci. Dopo la conferma della condanna in secondo grado da parte della Corte d’Appello, i soggetti hanno proposto ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione, lamentando una presunta carenza di motivazione nell’accertamento della falsità delle loro dichiarazioni.
La dinamica processuale
I ricorrenti hanno tentato di rimettere in discussione i fatti già accertati, sostenendo che il giudice d’appello non avesse valutato correttamente le loro difese. Tuttavia, la funzione della Cassazione non è quella di operare un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti, ma di verificare la legittimità e la tenuta logica della motivazione fornita dai giudici precedenti.
La decisione della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno stabilito che i motivi di ricorso erano manifestamente infondati. La Corte d’Appello aveva infatti fornito una spiegazione dettagliata e coerente del perché le testimonianze fossero da considerarsi false. Quando la motivazione del giudice di merito è completa e priva di vizi logici, la Cassazione non può intervenire per sostituire la propria valutazione a quella del magistrato che ha esaminato le prove.
Le motivazioni
Le motivazioni del rigetto risiedono nella natura stessa del ricorso per cassazione. La Corte ha rilevato che i ricorrenti si sono limitati a riproporre doglianze già ampiamente analizzate e respinte nel grado precedente. La sentenza impugnata conteneva un accertamento rigoroso della falsità di quanto dichiarato dai testimoni, rendendo la critica dei ricorrenti del tutto generica e priva di mordente giuridico. L’infondatezza della critica alla motivazione della Corte d’Appello ha reso inevitabile la declaratoria di inammissibilità, poiché non sono stati evidenziati errori di diritto o illogicità manifeste.
Le conclusioni
Le conclusioni della Corte di Cassazione comportano pesanti conseguenze per i ricorrenti. Oltre al passaggio in giudicato della condanna per falsa testimonianza, l’inammissibilità del ricorso attiva l’applicazione dell’articolo 616 del Codice di Procedura Penale. Questo comporta la condanna obbligatoria al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma equitativamente determinata in tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Tale sanzione pecuniaria sottolinea l’importanza di adire la Suprema Corte solo in presenza di reali vizi di legittimità, evitando l’abuso dello strumento processuale.
Cosa accade se il ricorso in Cassazione ripropone motivi già respinti in appello?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile poiché la Cassazione non può rivalutare il merito dei fatti già congruamente motivati dal giudice d’appello.
Quali sono i costi di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente deve pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria alla Cassa delle Ammende, che in questo caso è stata fissata a 3.000 euro.
Su cosa deve vertere il ricorso per evitare l’inammissibilità?
Deve contestare specifici vizi di legittimità o gravi illogicità della motivazione della sentenza impugnata, non limitandosi a ripetere le difese precedenti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39647 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39647 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 18/09/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME NOME NOME ORIA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a ORIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che i motivi di ricorso di COGNOME e COGNOME sono inammissibili perché con essi vengono riproposte questioni già affrontate e respinte con adeguata motivazione dalla sentenza impugnata, con riferimento all’accertamento della falsità di quanto oggetto di testimonianza, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Lecce, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato su tutti i punti dedotti con l’appello.
rilevato che dalla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Il Co ere estensore
Così deciso il 18 settembre 2023
Il Pr sidente