Falsa Testimonianza: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
Il reato di falsa testimonianza rappresenta un grave attacco al corretto funzionamento della giustizia, minando la ricerca della verità processuale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come vengono trattati i ricorsi che non sollevano reali questioni di diritto, ma cercano impropriamente di ottenere una nuova valutazione dei fatti. Analizziamo insieme la decisione per capire i limiti del giudizio di legittimità.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dalla condanna inflitta a due individui dalla Corte d’Appello per il delitto di falsa testimonianza, previsto dall’articolo 372 del codice penale. Gli imputati, non accettando la sentenza di secondo grado, hanno proposto ricorso per Cassazione, affidandolo a due motivi principali. In primo luogo, contestavano l’attendibilità della parte civile, le cui dichiarazioni erano state ritenute decisive per la loro condanna. In secondo luogo, negavano la sussistenza del dolo, ovvero l’intenzione cosciente e volontaria di dichiarare il falso.
Le Censure e l’analisi della falsa testimonianza
I ricorrenti hanno tentato di smontare l’impianto accusatorio sostenendo che la versione della parte civile fosse inattendibile a causa di alcune discrepanze nelle denunce. Hanno inoltre messo in discussione l’elemento psicologico del reato, affermando che non vi fosse prova della loro volontà di mentire.
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha respinto categoricamente tali argomentazioni. I giudici supremi hanno chiarito che il ricorso era meramente riproduttivo di censure già esaminate e adeguatamente confutate dalla Corte d’Appello. Quest’ultima aveva infatti basato la sua decisione su una valutazione logica e coerente degli elementi a disposizione:
Valutazione dell’Attendibilità
La Corte d’Appello aveva giudicato la testimonianza della parte civile come “lineare” e “confortata dalla documentazione medica”. Le piccole discrasie evidenziate dalla difesa erano state correttamente interpretate come semplici errori materiali, inidonei a inficiare la credibilità complessiva del narrato. Al contrario, erano emerse “anomalie nel ricordo dei fatti” da parte degli imputati, le cui dichiarazioni contrastavano con le prove raccolte nel procedimento originario.
La Prova del Dolo nella falsa testimonianza
Anche il secondo motivo di ricorso, relativo al dolo, è stato ritenuto infondato. L’intenzionalità della menzogna era resa palese, secondo i giudici, da un fatto oggettivo e inverosimile: la testimonianza degli imputati collocava una persona (imputata nel processo principale) in un determinato luogo, quando era stato giudizialmente accertato che, in quello stesso momento, si trovasse in un altro luogo distante. Tale impossibilità logica rendeva evidente la volontà di dichiarare il falso.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. La motivazione di fondo risiede nel ruolo stesso della Corte Suprema, che non è un “terzo grado di merito”. Il suo compito non è rivalutare i fatti o la credibilità dei testimoni, attività che spettano esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado. Il ricorso per Cassazione è ammissibile solo se denuncia vizi di legge, come un’errata applicazione di una norma o un difetto di motivazione palesemente illogico.
Nel caso di specie, i ricorsi non presentavano vizi di questo tipo, ma si limitavano a riproporre le stesse argomentazioni di fatto già respinte, sperando in una diversa valutazione. Per questo motivo, sono stati dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso per Cassazione non può trasformarsi in un appello mascherato. Le censure devono essere specifiche, pertinenti e devono evidenziare errori di diritto. Quando ci si limita a contestare la valutazione dei fatti operata dai giudici di merito in modo logico e coerente, l’esito non può che essere una dichiarazione di inammissibilità. La decisione serve da monito sull’importanza di fondare i ricorsi su solide argomentazioni giuridiche, anziché su tentativi infruttuosi di rimettere in discussione l’accertamento dei fatti.
Perché il ricorso per falsa testimonianza è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le argomentazioni presentate erano una mera ripetizione di quelle già esaminate e motivatamente respinte dalla Corte d’Appello, senza indicare specifici vizi di legge o illogicità manifeste nella motivazione della sentenza impugnata.
Come è stato provato il dolo, cioè l’intenzione di mentire?
Il dolo è stato considerato palese a causa dell’inverosimiglianza della testimonianza. Gli imputati avevano affermato che una persona si trovasse in un luogo, mentre era stato giudizialmente accertato che in quel preciso momento si trovava in un altro luogo distante, rendendo la loro dichiarazione una menzogna evidente e intenzionale.
Quali sono le conseguenze di una dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione?
La parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata diventa definitiva e non può più essere contestata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39521 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39521 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a LECCE il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a TORCHIAROLO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/10/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME
OSSERVA
Rilevato che entrambi i ricorsi risultano riproduttivi di censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che, quanto alla attendibilità della costituita parte civile in ordine al di cui all’art. 372 cod. pen. ha rilevato la lineare versione confortata dalla documentazio medica, evidenziando come alcune discrasie tra le denunce fossero riferibili ad errori materiali che è stata al contempo apprezzata, a sostegno di una corretta valutazione degli elementi di prova, la presenza di anomalie nel ricordo dei fatti da parte degli imputati, in quanto contrastan con gli esiti del procedimento nel cui ambito i testi vennero escussi;
rilevato che analogo limite incontra il secondo motivo in ordine al dolo della falsa testimonianza, reso palese dall’inverosimile possibilità che COGNOME NOME (che nel procediment in cui è stata commessa la falsa testimonianza era imputato) potesse trovarsi contemporaneamente in due luoghi, uno dei quali distante da quello in cui si erano verificatati fatti giudizialmente accertati;
rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30/09/2024