Falsa testimonianza: quando il ‘non ricordo’ diventa reato
La falsa testimonianza non consiste solo nell’affermare il falso, ma anche nel negare il vero o nel dichiarare falsamente di non ricordare fatti di cui si è a conoscenza. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito questo principio, dichiarando inammissibile il ricorso di un imputato condannato per aver reso dichiarazioni reticenti durante un procedimento civile relativo a un licenziamento.
L’analisi dei fatti
Il caso trae origine da una deposizione testimoniale in cui il soggetto coinvolto aveva asserito di non avere memoria di circostanze fondamentali avvenute alcuni anni prima. I giudici di merito avevano ritenuto tale condotta punibile, evidenziando come la natura degli eventi rendesse inverosimile una totale dimenticanza. La difesa ha tentato di impugnare la sentenza sostenendo l’assenza dell’elemento soggettivo del reato e la mancanza di pertinenza delle dichiarazioni rispetto all’esito della causa civile.
La decisione della Corte di Cassazione
I giudici di legittimità hanno rilevato che il ricorso presentava motivi generici e meramente riproduttivi di quanto già esposto in appello. La Cassazione ha chiarito che non è possibile richiedere un nuovo esame delle prove in sede di legittimità se la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito è logica e completa. La pretesa amnesia del testimone è stata giudicata come un espediente per eludere l’obbligo di verità, confermando la rilevanza penale del comportamento.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano sulla manifesta infondatezza delle censure proposte. Il ricorrente non ha saputo contrastare efficacemente il ragionamento dei giudici di merito, i quali avevano già ampiamente spiegato perché la versione del testimone fosse da considerarsi non credibile. In particolare, è stata evidenziata la concreta rilevanza che la falsa dichiarazione assumeva nel contesto del procedimento di impugnazione del licenziamento, rendendo il mendacio idoneo a sviare il convincimento del giudice. La genericità dei motivi di ricorso, declinati esclusivamente in fatto, ha precluso qualsiasi ulteriore analisi nel merito.
Le conclusioni
Le conclusioni tratte dalla Corte portano alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro verso la Cassa delle ammende. Questa pronuncia conferma che il dovere di testimoniare secondo verità è un pilastro del sistema giudiziario e che il ricorso strategico alla perdita di memoria può integrare pienamente il reato di falsa testimonianza, specialmente quando riguarda fatti che, per la loro importanza, non possono essere ragionevolmente dimenticati.
Cosa rischia chi dichiara il falso in un processo?
Chiunque affermi il falso o neghi il vero davanti all’autorità giudiziaria commette il reato di falsa testimonianza, rischiando la reclusione e il pagamento delle spese processuali.
Dire di non ricordare i fatti può essere considerato reato?
Sì, se il non ricordo è simulato e riguarda circostanze che il testimone dovrebbe ragionevolmente conoscere, la condotta integra il reato di falsa testimonianza.
Si può contestare in Cassazione la ricostruzione dei fatti?
No, la Corte di Cassazione si occupa solo della corretta applicazione della legge e non può rivalutare le prove o i fatti già accertati dai giudici di merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49568 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49568 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/04/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di COGNOME NOME
OSSERVA
Ritenuto che l’articolato attraverso cui si censura la sussistenza del reato anche per que che concerne l’elemento soggettivo e la pertinenza della dichiarazione testimoniale è generico, declinato in fatto e che riproduttivo di identica censura; che in ordine alla genericità si come il ricorrente non si confronti con la parte della decisione che dopo aver ricapitolat vicenda ha messo in evidenza gli elementi che facevano ritenere non credibile la versione secondo cui il COGNOME COGNOME ricordasse quanto avvenuto alcuni anni prima, spiegando quale fosse la concreta rilevanza che assumeva la falsa dichiarazione sul procedimento in sede di impugnazione del licenziamento del COGNOME;
rilevato che il ricorrente rivolge censure al complessivo inquadramento della vicenda processuale correttamente ricostruita con logicità e completezza sulla base delle emergenze processuali dai Giudici di merito, valutazione che si sottrae al vaglio di questa Corte;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/12/2023.