Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1739 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1739 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA parte offesa nel procedimento
c/
COGNOME NOME nato a OSTUNI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a MARTINA FRANCA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 21/06/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di VERCELLI
dato av GLYPH o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che il ricorso è stato proposto in carenza di legittimazione attiva e avverso un provvedimento non suscettibile di impugnazione;
rilevato che oggetto dell’appello previsto dall’art. 428 c.p.p. è solo la sentenza di non luogo a procedere, mentre nel caso di specie l’impugnazione ha ad oggetto una ordinanza del giudice dell’udienza preliminare che ha respinto la richiesta di differimento dell’udienza avanzata dal danneggiato, rispetto alla quale non è previsto alcun mezzo di impugnazione autonomo, essendo le ordinanze impugnabili solo con la sentenza ex art. 586 c.p.p.;
rilevato che soltanto alla parte offesa e non anche alla persona solamente danneggiata dal reato, spetta ex art. 419 cod. proc. pen., l’avviso di fissazione dell’udienza, con la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero;
ritenuto che è inammissibile, per mancanza di legittimazione, l’appello del privato danneggiato, diverso dalla persona offesa, volto a denunciare violazione dell’art. 419 cod. proc.pen., nell’ipotesi di procedimento per falsa testimonianza (art. 372 cod. pen.), reato previsto tra quelli contro l’amministrazione della giustizia, nei quali parte offesa va considerata soltanto lo Stato, titolare dell’interesse tutelato dalla norma, e non anche il privato che si ritenga processualmente danneggiato dalla falsa testimonianza;
Dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 19/12/2022