Falsa testimonianza: i limiti invalicabili del ricorso in Cassazione
La falsa testimonianza e l’intralcio alla giustizia sono reati che colpiscono il cuore del sistema giudiziario. Recentemente, la Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso emblematico, chiarendo quando un ricorso deve essere considerato inammissibile e quali siano le conseguenze per il ricorrente.
Il caso e la ricostruzione dei fatti
La vicenda trae origine dalla condanna di un soggetto per i reati di falsa testimonianza (art. 372 c.p.) e intralcio alla giustizia (art. 377 c.p.). Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, l’imputato avrebbe reso dichiarazioni mendaci e tentato di influenzare il corso del processo. Avverso la sentenza della Corte d’Appello, la difesa ha proposto ricorso in Cassazione articolando tre motivi principali: la contestazione della responsabilità penale, la mancata concessione delle attenuanti generiche e l’eccessività della pena inflitta.
La decisione della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile sotto ogni profilo. La Corte ha rilevato che il primo motivo di doglianza era una mera replica di censure già ampiamente vagliate e respinte dai giudici di merito con motivazioni logiche e coerenti. Per quanto riguarda le attenuanti generiche, la Cassazione ha sottolineato che la questione non era stata sollevata correttamente durante il processo d’appello, rendendo la richiesta tardiva e non esaminabile in sede di legittimità.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla natura stessa del giudizio di Cassazione. I giudici hanno chiarito che non è possibile richiedere un nuovo esame dei fatti o una diversa valutazione delle prove se la sentenza impugnata è sorretta da una motivazione sufficiente e non illogica. Nel caso di specie, la responsabilità per falsa testimonianza era stata delineata in modo puntuale e lineare. Inoltre, l’inammissibilità deriva dal fatto che i motivi di ricorso non possono limitarsi a contestare la ricostruzione fattuale, ma devono indicare specifici errori di diritto o vizi motivazionali macroscopici, qui assenti.
Le conclusioni
In conclusione, il ricorso è stato rigettato con la conseguente condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Questa pronuncia conferma che la strategia difensiva deve essere rigorosa sin dai primi gradi di giudizio: omettere di contestare specifici punti in appello preclude definitivamente la possibilità di rimediare in Cassazione. La fermezza della Corte nel sanzionare ricorsi manifestamente infondati serve a tutelare l’efficienza del sistema giudiziario contro tentativi dilatori.
Cosa accade se il ricorso in Cassazione ripropone fatti già discussi in Appello?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile perché la Cassazione è un giudice di legittimità e non può riesaminare il merito dei fatti se la motivazione precedente è logica.
Si possono chiedere le attenuanti generiche direttamente in Cassazione?
No, le attenuanti generiche devono essere richieste e discusse nei gradi di merito. Se non vengono sollevate in Appello, non possono essere oggetto di ricorso per Cassazione.
Quali sono le sanzioni per un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese del procedimento e, solitamente, di una somma tra i mille e i tremila euro a favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42538 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42538 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 06/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ì
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza esaminati gli atti e il provvedimento impugNOME;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono cons legge in sede di legittimità in quanto il primo replica profili di censura già adeguata e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito alla luce di una pun ricostruzione della vicenda a giudizio, delineando la responsabilità dell’imputato si testimonianza di cui al capo a), sia per il reato di cui all’art 377, comma 3, cp di (si vedano i punti ), mentre con il secondo motivo si contesta la mancata applica generiche, escluse in primo grado e rimaste estranee a specifiche doglianze in appel rendere la doglianza in ogni caso inammissibile) e con il terzo si contesta la gi addotta nel determinare la pena, malgrado la sentenza impugnata, anche in parte qu sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni sul punto rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’a proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 6 luglio 2023.