Falsa testimonianza e dichiarazioni inverosimili: la Cassazione conferma la condanna
La falsa testimonianza è un reato che mina la credibilità del sistema giudiziario. Quando un testimone fornisce versioni dei fatti palesemente contrarie alla logica, il rischio di una condanna penale diventa concreto. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito come l’inverosimiglianza delle dichiarazioni possa portare alla conferma della responsabilità penale, specialmente in presenza di un doppio conforme accertamento nei gradi di merito.
Analisi dei fatti
Il caso trae origine da un incidente stradale in cui il proprietario di un veicolo era stato rinvenuto dalle autorità in stato di ebbrezza. Un testimone, nel tentativo di scagionare il conducente, aveva dichiarato di avere lui stesso la disponibilità dell’auto al momento del sinistro. A sostegno di questa tesi, aveva addotto un presunto litigio con la propria compagna che gli avrebbe impedito di richiedere l’intervento di un carro attrezzi. Tale ricostruzione è stata però smentita dalle evidenze raccolte dagli operanti sul luogo dell’incidente.
La decisione della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno esaminato il ricorso presentato dal testimone, rilevando come i motivi addotti fossero del tutto generici. La Corte ha sottolineato che non è possibile rimettere in discussione in sede di Cassazione le valutazioni di merito già espresse in modo coerente dai giudici di primo e secondo grado. La narrazione fornita dal ricorrente è stata definita come caratterizzata da un’evidente implausibilità logica, rendendo il ricorso non solo infondato, ma tecnicamente inammissibile.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla natura del ricorso per cassazione, che non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul fatto. Il giudizio di inverosimiglianza espresso dalla Corte d’Appello è stato ritenuto incensurabile poiché basato su elementi oggettivi: la presenza del proprietario ubriaco sul luogo del sinistro e l’assenza di riscontri circa la versione del testimone. La genericità dei motivi di ricorso, che non hanno scalfito la solidità dell’accertamento precedente, ha determinato l’applicazione dell’art. 616 c.p.p., con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza ribadisce che la falsa testimonianza non può essere protetta da ricostruzioni fantasiose o prive di riscontri logici. Chi sceglie di fornire versioni dei fatti inverosimili davanti a un giudice si espone a gravi conseguenze penali e patrimoniali. La chiarezza del quadro probatorio e la coerenza delle decisioni di merito rendono quasi impossibile ribaltare una condanna in Cassazione se il ricorso non presenta vizi di legittimità specifici e fondati.
Cosa accade se un testimone fornisce una versione dei fatti illogica?
Il giudice può ritenere la testimonianza inverosimile e procedere con una condanna per falsa testimonianza, specialmente se la versione contrasta con le prove oggettive raccolte.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile in Cassazione?
Oltre alla conferma della condanna, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e, solitamente, di una sanzione pecuniaria verso la Cassa delle ammende.
Si può contestare la ricostruzione dei fatti davanti alla Cassazione?
No, la Cassazione si occupa solo di legittimità e non può rivalutare il merito dei fatti se la motivazione dei giudici precedenti è logica e coerente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44084 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44084 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ALGHERO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/11/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il primo motivo dedotto con il ricorso è genericamente proposto risp doppio conforme accertamento di responsabilità in ordine alla falsità delle dic testimoniali del ricorrente nell’ambito del procedimento a carico del COGNOMECOGNOME rispet incensurabile è il relativo giudizio di inverosimiglianza ed implausibilità in ordine all da parte sua della autovettura di proprietà del COGNOME, rinvenuto dagli operanti in oc sinistro stradale in stato di ubriachezza; come pure in ordine al preteso litig compagna dell’epoca che gli aveva impedito di chiamare il carro attrezzi;
Ritenuto che il secondo motivo è del tutto ffilalltrs r ri a’m- l ite genericamente proposto; (
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la cond ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29/9/2023