Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 39000 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 39000 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 23/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME COGNOME, nata a Sant’Agata di Militello il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/09/2024 della Corte di appello di Messina.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe, la Corte di appello di Messina ha parzialmente modificato, limitatamente alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, la sentenza emessa nei confronti di COGNOME dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, con cui la stessa era stata condannata alla pena di anni due di reclusione in relazione al reato di cui all’art. 372 cod. pen. per aver reso davanti al giudice del lavoro del Tribunale di
Barcellona Pozzo di Gotto una falsa testimonianza, consistita nell’affermare di non aver mai lavorato per la ditta “RAGIONE_SOCIALE” e di non essere al corrente del luogo di lavoro di NOME COGNOME, pur conoscendolo perché vivevano nello stesso paese.
La Corte ripercorreva nel merito le argomentazioni svolte dal giudice di primo grado, disattendendo le deduzioni difensive secondo cui l’imputata, in quanto dipendente della “RAGIONE_SOCIALE” e non della “RAGIONE_SOCIALE“, società distinte con diverse sedi legali, non avrebbe potuto essere presente presso i locali di INDIRIZZO a Milazzo, come sostenuto da COGNOME. Ciò in quanto dalle dichiarazioni del teste COGNOME è stato possibile ricondurre entrambe le società alla medesima ditta. La Corte ha conseguentemente respinto anche la tesi difensiva circa l’inadeguata valutazione di prove documentali, quali l’estratto conto RAGIONE_SOCIALE e le visure camerali, che avrebbero, secondo la prospettazione offerta, confermato la veridicità delle dichiarazioni rese dall’imputata.
I Giudici di appello disattendevano inoltre le doglianze relative all’insussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato, evidenziando che, ai fini della configurabilità del reato, è sufficiente la consapevolezza e volontà di dichiarare il falso, ritenendo altresì irrilevante la circostanza che quanto dichiarato dalla donna non avesse condizionato il giudice del lavoro chiamato a pronunciarsi sulla legittimità del licenziamento subito da COGNOME.
Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte respingeva le doglianze tese a ridurne l’entità, rilevando che la pena era attestata in misura pari al minimo edittale e che non emergevano elementi positivi per concedere le circostanze attenuanti generiche. Concedeva, viceversa, il beneficio della sospensione condizionale della pena, ritenendo di poter formulare un giudizio prognostico positivo.
Il difensore dell’imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso detta sentenza, chiedendone l’annullamento e denunziando la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo:
2.1. alla ritenuta sussistenza della responsabilità penale della ricorrente, con particolare riguardo alla mancata valutazione di prove decisive, quali l’estratto conto previdenziale RAGIONE_SOCIALE e le visure camerali delle società interessate, che confermerebbero la diversa ubicazione delle sedi di lavoro rispetto a quella indicata dal denunciante;
2.2. all’insussistenza dell’elemento oggettivo del reato contestato, là dove risulta che le dichiarazioni rese dalla ricorrente sono state veritiere e corrispondenti alla documentazione in atti;
2.3. all’insussistenza dell’idoneità decettiva della testimonianza, là dove la Corte territoriale ha omesso di considerare che la falsa testimonianza deve essere idonea a influire sulla decisione del giudice. Nel caso di specie la testimonianza, che peraltro verteva su circostanze marginali rispetto alla controversia lavoristica, non aveva inciso in alcun modo sul convincimento del giudice del lavoro, che aveva, anzi, evidenziato l’irrilevanza delle dichiarazioni rese;
2.4. all’errore sull’identità personale della ricorrente, risultando indicata nella sentenza impugnata con il cognome “COGNOME“, in luogo del corretto “COGNOME“, come risulta dalla carta d’identità e dall’estratto conto dell’RAGIONE_SOCIALE allegato;
2.5. all’eccessiva severità del trattamento sanzionatorio e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, con particolare riguardo alla mancata valutazione, ai fini dell’individuazione della pena, dell’incensuratezza dell’imputata, del suo comportamento collaborativo e dell’assenza di conseguenze pregiudizievoli sulla decisione del giudice del lavoro.
Il difensore della ricorrente ha depositato memoria con la quale, riportandosi ai motivi di ricorso, insiste per il loro accoglimento.
Il ricorso è stato trattato in forma cartolare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito evidenziati.
Sono fondati i primi due motivi di ricorso, attinenti alla ritenuta sussistenza della responsabilità della ricorrente e alla configurabilità del reato contestato in relazione all’elemento oggettivo, argomenti in relazione ai quali la sentenza impugnata sviluppa una motivazione lacunosa e parzialmente contraddittoria.
L’oggetto dell’imputazione consiste nelle affermazioni rese dall’imputata di non aver mai lavorato per la ditta” RAGIONE_SOCIALE” e di non essere stata al corrente del luogo di lavoro di NOME COGNOME, pur conoscendolo perché vivevano nello stesso paese.
Dalla sentenza impugnata si evince che la falsità delle dichiarazioni emergerebbe, in particolare, dalla testimonianza di NOME COGNOME, ex dipendente della ditta “RAGIONE_SOCIALE“, il quale aveva riferito che la ricorrente e NOME COGNOME erano colleghi di lavoro, nonché di avere visto la
donna quotidianamente presente presso la sede lavorativa di INDIRIZZO in Milazzo, amministrata da NOME COGNOME. Testimonianza, questa, supportata da un estratto conto previdenziale che confermava l’esistenza del rapporto di lavoro con la ditta ‘RAGIONE_SOCIALE “.
La sentenza impugnata cita, quali elementi di riscontro, le visure camerali sia della ditta “RAGIONE_SOCIALE” sia di altra ditta denominata “RAGIONE_SOCIALE” presso cui la ricorrente sosteneva di avere in effetti lavorato, dalle quali, tuttavia, sembrano emergere circostanze in contraddizione con quanto dichiarato dal teste COGNOME.
Infatti, la ditta “RAGIONE_SOCIALE“, il cui amministratore era NOME COGNOME, aveva sede nel Comune di Pace del Mela; viceversa, secondo quanto riferito da COGNOME, la COGNOME avrebbe lavorato nella sede di Milazzo in INDIRIZZO sotto la direzione dell’amministratrice NOME COGNOME.
La sentenza impugnata, preso atto di tali contraddizioni, afferma apoditticamente che la testimonianza di NOME COGNOME consente “di ricondurre entrambe le società alla medesima ditta”, destituendo di fondamento l’impianto difensivo, senza, però, fornire sul punto alcuna ragionevole spiegazione.
In particolare, la sentenza impugnata non spiega come possano conciliarsi i dati delle visure camerali con la divergente prospettazione di COGNOME, né enuncia le argomentazioni in base alle quali si è ritenuto di privilegiare la versione resa dal teste COGNOME rispetto a quella divergente offerta dalla ricorrente, che aveva negato di essere dipendente della “RAGIONE_SOCIALE” e di avere invece lavorato alle dipendenze della diversa ditta “RAGIONE_SOCIALE“, società distinta con diversa sede legale.
Conseguentemente la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Messina per nuovo giudizio su tali punti. L’accoglimento degli indicati motivi comporta l’assorbimento dei residui motivi di ricorso.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Messina. Così deciso il 23/10/2025