Falsa Ritrattazione: la Cassazione conferma l’inammissibilità del ricorso
L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 6105/2024 offre un’importante lezione sulla falsa ritrattazione e sulle conseguenze di un ricorso basato su motivi manifestamente infondati. Il caso analizzato riguarda un soggetto che, dopo aver mosso accuse veritiere di tentata estorsione, le aveva successivamente ritrattate, incorrendo in una condanna. La Suprema Corte ha rigettato il suo appello, delineando principi chiari sulla valutazione dei fatti e sulla concessione delle attenuanti.
I Fatti di Causa
La vicenda processuale trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello nei confronti di un individuo per il reato di autocalunnia, concretizzatosi in una falsa ritrattazione. Inizialmente, l’imputato aveva accusato due soggetti di tentata estorsione. Successivamente, a distanza di circa quattro anni, aveva ritrattato tali accuse, prima davanti ai carabinieri e poi in dibattimento. Nonostante la sua ritrattazione, i due soggetti erano stati comunque condannati per il reato di tentata estorsione.
L’imputato, condannato per la sua ritrattazione, ha proposto ricorso per Cassazione, basandolo su due motivi principali: una presunta ‘diversità del fatto’ rispetto a quello contestato e la richiesta di concessione delle attenuanti generiche.
Analisi della Cassazione sulla Falsa Ritrattazione
La Suprema Corte ha esaminato entrambi i motivi di ricorso, giudicandoli entrambi manifestamente infondati e, di conseguenza, ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile.
Il Primo Motivo: La pretesa ‘diversità del fatto’
L’imputato sosteneva che i fatti per cui era stato condannato fossero diversi da quelli originariamente contestati. La Cassazione ha smontato questa tesi, chiarendo che il ricorrente confondeva la descrizione del fatto contenuta nel capo d’imputazione con le valutazioni operate dalla Corte d’Appello. Il nucleo della condanna era rimasto immutato: la falsa ritrattazione delle accuse. La Corte ha sottolineato che la collocazione temporale e il luogo della ritrattazione (prima davanti ai carabinieri, poi in aula) non avevano alterato la sostanza del reato contestato. Anzi, il lungo intervallo temporale di quattro anni tra le accuse originali e la ritrattazione è stato visto come un elemento che ne confermava l’insidiosità e la pericolosità per la corretta amministrazione della giustizia.
Il Secondo Motivo: Il diniego delle attenuanti generiche
Il secondo motivo, con cui si chiedeva il riconoscimento delle attenuanti generiche, è stato parimenti respinto come manifestamente infondato e affetto da genericità. I giudici di legittimità hanno evidenziato che la sentenza d’appello conteneva una motivazione completa ed esaustiva sul perché tali attenuanti non potessero essere concesse. La decisione si basava su due pilastri solidi: la gravità intrinseca del fatto commesso e i precedenti penali a carico dell’imputato.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto le deduzioni del ricorrente del tutto infondate. Per quanto riguarda il primo motivo, è stato ribadito che non vi è stata alcuna immutazione del fatto contestato. Il reato rimaneva quello di aver ritrattato accuse veritiere, un comportamento che prescinde dall’esito finale del processo contro gli accusati originari. Per il secondo motivo, la Corte ha confermato la correttezza della valutazione della Corte d’Appello, la quale aveva adeguatamente motivato il diniego delle attenuanti in base a elementi oggettivi come la gravità del reato e la storia criminale del soggetto. L’inammissibilità del ricorso ha comportato, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 euro alla cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: un ricorso per Cassazione deve essere fondato su motivi specifici e non manifestamente infondati. Attaccare una sentenza di condanna per falsa ritrattazione sostenendo una generica ‘diversità del fatto’ o lamentando il mancato riconoscimento delle attenuanti senza contestare specificamente la motivazione del giudice di merito si rivela una strategia processuale inefficace. La decisione evidenzia la severità con cui l’ordinamento giuridico tratta i tentativi di inquinare il corso della giustizia attraverso ritrattazioni mendaci, specialmente quando il quadro probatorio a sostegno delle accuse originali si rivela solido. Per i ricorrenti, le conseguenze di un ricorso inammissibile non sono solo la conferma della condanna, ma anche un ulteriore onere economico.
Perché la Cassazione ha ritenuto infondato il motivo sulla ‘diversità del fatto’?
La Corte ha stabilito che il ricorrente confondeva la descrizione del fatto nel capo d’imputazione con le valutazioni della Corte d’Appello. Il reato contestato e sanzionato è sempre rimasto lo stesso, ovvero la falsa ritrattazione delle accuse, e la sua rappresentazione non è mai cambiata nel corso del processo.
Su quali basi sono state negate le attenuanti generiche all’imputato?
Le attenuanti generiche sono state negate sulla base di una motivazione completa ed esaustiva fornita dalla sentenza impugnata, che teneva conto di due elementi specifici: la gravità del fatto commesso e i precedenti penali a carico del ricorrente.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile alla Corte di Cassazione?
Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000,00 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6105 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6105 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
ritenuto che le deduzioni sviluppate nei nel primo motivo di ricorso (in punto di diversità del fatto) sono manifestamente infondate poiché confondono la descrizione del fatto contenuta nel capo di imputazione – per il quale è intervenuta la condanna – con le valutazioni operate dalla Corte di appello per dare conto del pericolo per la corretta amministrazione della giustizia della falsa ritrattazione delle accuse veritiere che erano state mosse dall’imputato nei confronti di due soggetti poi comunque condannati per il reato di tentata estorsione, tenuto conto che la collocazione temporale ed il luogo in cui è avvenuta la ritrattazione delle accuse (prima davanti ai carabinieri e poi anche in dibattimento) con la conseguente autocalunnia non è stata oggetto di diversa rappresentazione in sede di condanna, nel senso che non ha comportato alcuna immutazione del fatto c:ontestato che è rimasto quello riferito alla ritrattazione avvenuta davanti ai carabinieri, tenuto conto che proprio l’intervallo temporale di quattro anni conferma la insidiosità di quella ritrattazione che prescinde dall’esito del giudizio penale svoltosi nei confronti dei predetti soggetti accusati di tentata estorsione;
ritenuto che il secondo motivo con cui si invocano le attenuanti generiche è manifestamente infondato oltre che affetto da genericità, atteso che nella sentenza impugnata, contrariamente a quanto dedotto, è contenuta una motivazione completa ed esaustiva in ordine al loro dinego per la gravità del fatto e per i precedenti penali a suo carico ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso 1’8 gennaio 2024
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Il Consigliere estensore
Il Presi ente