Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45516 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45516 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 21/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MARSALA il 16/12/1982
avverso la sentenza del 24/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del GIP del Tribunale di Marsala del 14 settembre 2022, con cui NOMECOGNOME in sede di rito abbreviato, era stato condannato alla pena di anni uno e giorni 20 di reclusione ed euro cinquecento di multa, in ordine al reato di cui agli artt. 79 e 95 d.P.R. n. 115/2002, per aver falsamente dichiarato, al fine di ottenere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, di trovarsi nelle condizioni di reddito previste per ottenere il beneficio, mentre il proprio nucleo familiare aveva maturato redditi superiori, con recidiva reiterata.
L’imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi; con il primo, deduce la nullità manifesta della sentenza impugnata e la illogica carenza di motivazione in punto di responsabilità penale; con il secondo motivo, denuncia il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l’eccessiva severità del trattamento sanzionatorio.
I motivi di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità.
Quanto, al primo, va rilevato che lo stesso riproduce, senza formulare specifica critica, il medesimo profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso correttamente dalla Corte di appello, che, confermando la sentenza di primo grado, ha evidenziato, alla pagina 4, come anche l’elemento soggettivo del reato fosse reso evidente dall’esame delle concrete modalità della condotta, posto che la sproporzione tra il reddito dichiarato per il nucleo familiare e quello accertato era tale (circa 20000 euro), da rendere impossibile lo stato di buona fede.
Anche il profilo relativo alla sussistenza dei presupposti per la concessione delle attenuanti generiche è inammissibile in quanto meramente riproduttivo del motivo adeguatamente disatteso dalla Corte territoriale, che ha considerato la gravità del comportamento ingannevole posto in essere dall’imputato, la presenza di precedenti e l’assenza di elementi favorevoli da valorizzare.
I motivi di ricorso in definitiva non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dal giudice di merito; non sono scanditi dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione)
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 21 novembre 2024
La Consigliera est.
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