Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39850 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39850 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a LAMEZIA TERME il DATA_NASCITA TERME
avverso la sentenza del 17/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
il
Motivi della decisione
COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro indicata in epigrafe, che ha confermato la sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 emessa dal Tribunale di Lamezia Terme.
Il ricorrente deduce: violazione di legge in ordine al mancato raggiungimento della prova in ordine alla colpevolezza ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod.proc.pen., in difetto di prova rigorosa sul dolo generico; violazione di legge e vizi di motivazione per non essere stata ritenuta applicabile la causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen. Sostiene che la motivazione fornita dalla Corte di appello sarebbe illogica e contraddittoria, atteso che l’imputata non è gravata da precedenti specifici e le argomentazioni sviluppate dalla Corte di appello non spiegano perché, nel caso di specie, potrebbe essere esclusa l’esiguità del danno o del pericolo.
Il primo motivo non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del merito hanno dato conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, ed in particolare, quanto all’elemento soggettivo del reato, hanno logicamente rilevato come l’imputato ha mostrato piena consapevolezza nell’aver dichiarato al proprio commercialista in modo chiaro ed inequivoco che il proprio reddito complessivo fosse pari a euro 4.214, mentre poi nel 2022, mediante una asserita dichiarazione integrativa, a correzione di quella relativa all’anno 2017, aveva riferito dell’esistenza di ulteriori propri redditi che non poteva non conoscere anche al tempo della prima dichiarazione.
Né l’eventuale errore in cui si assume essere incorso può essere considerato scusabile. Il reato in questione – va ricordato – è figura speciale del delitto di falso ideologico commesso da privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.) e, come quello, ha natura di reato di pura condotta, sicché il relativo perfezionamento prescinde dal conseguimento di un eventuale ingiusto profitto che, anzi, qui costituisce un’aggravante. Consegue che il dolo del delitto in questione, essendo anch’esso costituito dalla volontà cosciente e non coartata di compiere il fatto e nella consapevolezza di agire contro il dovere giuridico di dichiarare il vero, non può essere escluso nel caso di specie in cui è stato anche motivatamente escluso un errore sull’identificazione dei redditi da inserire nella dichiarazione.
In tema di patrocinio a spese dello Stato, le false indicazioni o le omissioni, anche parziali, che integrano l’elemento oggettivo del reato di cui all’art. 95, d.P.R.30 maggio 2002, n. 115, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l’ammissione al beneficio, devono essere sorrette dal dolo
generico, rigorosamente provato, che esclude la responsabilità per un difetto di controllo, di per sé integrante condotta colposa, e salva l’ipotesi del dolo eventuale (cfr. ex multis, Sez. 4, n. 37144 del 05/06/2019, Bonelli, Rv. 277129 – 01).
Il secondo motivo di ricorso non si confronta criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato secondo il quale la particolare tenuità del fatto sarebbe esclusa dalla radicale falsità della dichiarazione resa dall’imputato nell’autocertificazione allegata all’istanza di ammissione, atteso che dichiarò di aver percepito un reddito di euro 4.214 nel 2017, mentre aveva personalmente percepito un reddito da lavoro dipendente di euro 11.249.
Tale motivazione, oltre a non essere né illogica né contraddittoria, è conforme ai principi affermati da questa Corte di legittimità, secondo la quale «Ai fini dell’applicabilità al delitto di cui all’art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dell causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, la rilevanza dell’offes deve essere apprezzata avuto riguardo alle modalità ingannatorie della condotta falsa od omissiva, ossia alla sua idoneità a trarre in inganno il giudice all’atto della presentazione dell’istanza» (Sez. 4, n. 30042 del 29/05/2024, Rv. 286818).
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e che, in ragione della causa di inammissibilità, la ricorrente debba essere condannata anche al pagamento della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
te