Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7215 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7215 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CAGLIARI il 02/08/1963
avverso la sentenza del 24/09/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
,,,
Motivi della decisione
La Corte d’appello di Cagliari, con la pronuncia di cui in epigrafe, ha confermato la condanna di NOME COGNOME in merito al reato di cui all’art. 95 d.P.R. 30 giugno 2002, n. 115, per aver attestato falsamente le condizioni reddituali con riferimento a istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Nell’interesse dell’imputato è stato proposto ricorso fondato su un motivo (di seguito enunciato ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) con il quale si deducono la mancanza oltre che la contraddittorietà e illogicità della motivazione in merito alla ritenuta sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato. I giudici di merito, in sintesi, avrebbero accertato l responsabilità del prevenuto in ragione della sostanziale differenza tra le dichiarazioni-autocertificazioni provenienti dall’imputato e dirette all’Autorit giudiziaria (sottesa alla richiesta di ammissione al beneficio in oggetto) e all’Agenzia delle entrate. Ne conseguirebbe l’illogicità della motivazione nella parte in cui fonderebbe la conferma della responsabilità su una di esse e in assenza di altri elementi probatori. Non sarebbe stato altresì considerato in favore dell’imputato, per escludere il dolo del reato in luogo della mera colpa, il contenuto descrittivo e non semplicemente numerico della dichiarazione resa all’Autorità giudiziaria, ove si darebbe comunque atto della situazione di indigenza del prevenuto con riferimento all’anno di riferimento.
Il ricorso è inammissibile per plurimi profili, oltre a quello, pariment assorbente, per cui, in difetto di specificità, si deducono, cumulativamente e con riferimento ai medesimi punti della sentenza impugnata, tanto l’omessa motivazione quanto la contraddittorietà e l’illogicità della motivazione che sarebbe stata omessa (peraltro non prospettando l’illogicità come essere «manifesta»).
3.1. Come emerge dal raffronto con i motivi d’appello (esplicitati pag. 3 della sentenza impugnata), il ricorso è fondato esclusivamente su un motivo che si risolve nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte territoriale (pag. 3 e ss.), dovendosi quindi lo stesso considerare non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis: tra le più recenti, Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024, COGNOME; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 01).
3.2. A quanto innanzi deve altresì aggiungersi l’inammissibilità della censura ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. in quanto deducente motivi diversi da quelli prospettabili in sede di legittimità (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione si vedano ex plurimis: Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024, COGNOME, cit.; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, COGNOME, Rv. 254584 – 01; si veda altresì Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822 01, in ordine ai motivi d’appello ma sulla base di principi pertinenti anche al ricorso per cassazione). Trattasi di mere doglianze in fatto in quanto volte a sostituire un proprio apprezzamento degli elementi probatori in forza dei quali i giudici di merito, con motivazione non sindacabile in sede di legittimità in quanto coerente e non manifestamente illogica, hanno ritenuto accertati gli elementi oggettivo e soggettivo. Si è argomentato dell’accertata percezione da parte del pervenuto di un reddito per l’anno 2017 (pari a 25.000,00 euro) diverso rispetto a quello dichiarato in sede di istanza di ammissione al beneficio, oltre che il dolo integrante l’illecito in capo al prevenuto, nel dichiarare un redito (di 6.025,00
euro) di circa quattro volte inferiore oltre a meri aiuti economici ricevuti da ter soggetti (nonostante la percezione di un reddito pari a 25.000,00 euro).
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen. (equa in ragione dell’evidenziata causa d’inammissibilità).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 gennaio 2025 Il pasigli rmsttsore
te