Falsa dichiarazione redditi per benefici: la Cassazione conferma la condanna
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 44486/2023) offre importanti spunti sulla gestione dei ricorsi e sulla prova del dolo nel reato di falsa dichiarazione redditi. Il caso in esame riguarda un’imputata condannata per aver falsamente attestato la propria condizione economica al fine di ottenere un beneficio previsto dalla legge. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo principi fondamentali sia in materia sostanziale che processuale.
I fatti del processo
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di una donna, emessa in primo grado dal Tribunale e confermata dalla Corte d’Appello di Napoli. L’accusa era quella di aver commesso il reato previsto dall’art. 95 del d.P.R. 115/2002, ovvero di aver reso una dichiarazione non veritiera riguardo al proprio reddito e a quello del suo nucleo familiare per ottenere un beneficio.
L’imputata, ritenendo ingiusta la condanna, ha proposto ricorso per cassazione, contestando principalmente la valutazione dell’elemento soggettivo del reato, ossia il dolo.
I motivi del ricorso per falsa dichiarazione redditi
Nel suo ricorso, la difesa ha sostenuto che non vi fosse prova della volontà cosciente di mentire. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha osservato come i motivi presentati non fossero altro che una ripetizione delle argomentazioni già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello.
Secondo gli Ermellini, il ricorso non conteneva una critica puntuale e necessaria delle motivazioni della sentenza impugnata, ma si limitava a proporre una diversa lettura dei fatti. Questo approccio è inammissibile in sede di legittimità, dove il compito della Corte non è riesaminare le prove, ma verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione.
le motivazioni
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile sulla base di due considerazioni principali.
In primo luogo, dal punto di vista processuale, il ricorso è stato giudicato aspecifico e ripetitivo. La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che un ricorso non possa limitarsi a riproporre le stesse questioni già decise in appello senza confrontarsi criticamente con le ragioni della decisione impugnata. L’appello alla Cassazione non costituisce un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti.
In secondo luogo, sul piano sostanziale, i giudici hanno ritenuto che la Corte d’Appello avesse correttamente e logicamente motivato sulla sussistenza del dolo. L’elemento psicologico del reato è stato desunto dalla ‘rilevante difformità’ tra il reddito dichiarato e quello effettivamente accertato, peraltro riconducibile a soggetti legati da uno stretto vincolo di parentela con la dichiarante. Questa discrepanza è stata considerata un elemento oggettivo sufficiente a dimostrare la consapevolezza e la volontà di fornire una rappresentazione non veritiera della realtà economica, superando così il vaglio di ammissibilità.
le conclusioni
Con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, la condanna dell’imputata è diventata definitiva. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: chi intende contestare una falsa dichiarazione redditi in Cassazione deve formulare censure specifiche contro la logica giuridica della sentenza di appello, non tentare di ottenere una nuova valutazione delle prove. La significativa differenza tra reddito dichiarato e reddito reale, specialmente se coinvolge familiari stretti, costituisce un solido indizio della volontà di commettere il reato.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una mera reiterazione di quelli già discussi e respinti in appello e proponevano una diversa lettura dei fatti, attività non consentita nel giudizio di cassazione, che è un giudizio di legittimità e non di merito.
Come è stato provato il dolo (l’intenzione di commettere il reato)?
Il dolo è stato provato sulla base della rilevante difformità tra il reddito dichiarato e quello accertato. Questa significativa discrepanza, che peraltro riguardava soggetti in stretto legame di parentela con la dichiarante, è stata considerata sufficiente a dimostrare la sua volontà cosciente di fornire informazioni false.
Quali sono le conseguenze economiche della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44486 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44486 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Rilevato che l’imputata COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazion avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, indicata in epigrafe, co qup m sla confermata la pronuncia emessa il 10 settembre 2020 dal Tribunale di t4che la ha condannata per il reato di cui all’art.95 d.P.R. 30 m 2002, n.115, aggravato dall’ottenimento del beneficio, commesso in Avellino i data 11 ottobre 2017;
ritenuto che il motivo di censura non è scandito da necessaria analisi cri delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenut essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtell Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche ricorso per cassazione);
considerato, in particolare, che le argomentazioni poste a base del rico afferenti la valutazione dell’elemento soggettivo del reato, rappresentan reiterazione dei motivi di appello, i quali hanno trovato puntuale replica sentenza impugnata, con motivazione congrua e non manifestamente illogica, e propongono una diversa lettura dei fatti, inammissibile in fase di legittimità;
ritenuto che il giudice di appello ha valutato gli elementi istrutt conformità all’orientamento interpretativo del giudice di legittimità riferimento alla prova del dolo dei reato contestato, evidenziando la rilev difformità tra il reddito dichiarato e quello accertato, peraltro inerente a s in stretto legame di parentela con la dichiarante, e che per i motivi indic censura non superi il vaglio di ammissibilità;
considerato che alla inammissibilità segue la condanna della ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de Ammende.
Così deciso il 5 ottobre 2023