Falsa Dichiarazione Redditi per Gratuito Patrocinio: La Cassazione Conferma la Condanna
L’accesso alla giustizia è un diritto fondamentale, garantito anche a chi non ha i mezzi economici attraverso l’istituto del patrocinio a spese dello Stato. Tuttavia, per beneficiarne è necessario dichiarare il vero. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito le gravi conseguenze di una falsa dichiarazione redditi presentata a tale scopo, chiarendo aspetti cruciali sulla specificità del ricorso e sulla configurazione del dolo. Questo caso offre spunti importanti per comprendere la responsabilità penale che deriva da dichiarazioni mendaci o omissive.
I Fatti del Caso: Omissioni e Dichiarazioni Incomplete
Il caso riguarda una ricorrente condannata in primo e secondo grado per il reato previsto dall’art. 95 del DPR 115/2002, per aver falsamente attestato le condizioni reddituali necessarie per essere ammessa al gratuito patrocinio. Nello specifico, la ricorrente aveva omesso di indicare nella propria dichiarazione sia alcuni redditi arretrati percepiti dal marito, sia i redditi della figlia, che risultava convivente e fiscalmente a carico.
La difesa sosteneva che l’omissione fosse frutto di un errore, attribuendo la responsabilità a un presunto consiglio errato da parte di un’addetta del CAF. Inoltre, contestava la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, ovvero il dolo.
La Decisione della Cassazione: Il Ricorso è Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la condanna. La decisione si fonda su due pilastri principali: la genericità del ricorso e la corretta valutazione dell’elemento soggettivo da parte dei giudici di merito.
La Corte ha sottolineato un principio consolidato nella sua giurisprudenza: un ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre le stesse argomentazioni già esaminate e respinte nei gradi di giudizio precedenti, senza un confronto critico con le motivazioni della sentenza impugnata. Nel caso di specie, la ricorrente non ha introdotto nuovi e specifici motivi di diritto, ma ha semplicemente reiterato le sue difese, rendendo il ricorso non specifico e, quindi, irricevibile.
Le Motivazioni: L’Irrilevanza delle Giustificazioni e la Configurazione del Dolo
Entrando nel merito delle argomentazioni, la Suprema Corte ha ritenuto la motivazione della Corte d’Appello esaustiva, congrua e non illogica, smontando le giustificazioni dell’imputata.
La Responsabilità nella Compilazione
I giudici hanno evidenziato come la presunta scusante del consiglio errato da parte dell’operatrice del CAF fosse irrilevante. La stessa operatrice, sentita come testimone, aveva confermato di aver assistito l’imputata nella compilazione, ma aveva negato di averle mai suggerito di omettere i redditi del coniuge. La responsabilità della veridicità della dichiarazione ricade sempre sul dichiarante.
L’Onere della Prova sulla Convivenza
Per quanto riguarda i redditi della figlia, la Corte ha ribadito che, di fronte a certificazioni anagrafiche che attestano la convivenza e la condizione di familiare a carico, spetta alla parte interessata fornire la prova contraria, ovvero dimostrare la non convivenza. In assenza di tale prova, i redditi del familiare convivente devono essere inclusi nel calcolo complessivo.
La Sussistenza del Dolo nella Falsa Dichiarazione Redditi
Il punto cruciale della decisione riguarda l’elemento soggettivo. La Cassazione ha confermato che per integrare il reato di falsa dichiarazione redditi ai fini del gratuito patrocinio è sufficiente il dolo generico. Questo significa che basta la consapevolezza e la volontà di presentare una dichiarazione non veritiera, senza che sia richiesto un fine specifico. Inoltre, la giurisprudenza ammette che tale reato possa essere commesso anche con dolo eventuale: l’agente, pur non volendo direttamente l’evento, si rappresenta la possibilità che la sua dichiarazione sia falsa o incompleta e accetta il rischio che ciò accada. L’omissione di redditi rilevanti, come quelli del coniuge e della figlia convivente, è stata ritenuta sufficiente a integrare tale forma di dolo.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
L’ordinanza in esame ribadisce la serietà degli obblighi dichiarativi per l’accesso al gratuito patrocinio e la rigidità con cui la giurisprudenza valuta le omissioni. Le conclusioni pratiche sono chiare:
1. Massima Attenzione: Chi richiede il beneficio deve prestare la massima attenzione nella compilazione della domanda, includendo tutti i redditi di tutti i componenti del nucleo familiare.
2. La Responsabilità è Personale: Affidarsi a un intermediario (come un CAF) non esonera dalla responsabilità penale per una dichiarazione falsa o incompleta.
3. Onere della Prova: In caso di contestazioni sulla composizione del nucleo familiare, spetta al dichiarante dimostrare la situazione effettiva, se diversa da quella risultante dai registri anagrafici.
4. Rischio Dolo Eventuale: Anche la semplice accettazione del rischio che la propria dichiarazione possa essere incompleta è sufficiente per configurare il reato. La negligenza o la superficialità non costituiscono una scusante valida.
È valido un ricorso in Cassazione che si limita a ripetere le stesse argomentazioni già presentate in appello?
No, un ricorso di questo tipo è considerato generico e, pertanto, inammissibile. Per essere valido, deve contenere motivi specifici che si confrontino criticamente con le ragioni esposte nella sentenza impugnata, non limitarsi a riproporre le stesse difese.
In caso di richiesta di gratuito patrocinio, chi deve provare la non convivenza di un familiare il cui reddito andrebbe sommato?
L’onere di provare la non convivenza di un familiare, specialmente se risulta anagraficamente convivente e a carico, grava sulla persona che presenta la domanda. In assenza di prove contrarie, si presume la convivenza e i redditi devono essere inclusi.
Per il reato di falsa dichiarazione per il gratuito patrocinio è necessario un intento specifico di frodare lo Stato?
No, non è necessario un intento specifico. È sufficiente il dolo generico, cioè la coscienza e la volontà di presentare una dichiarazione non veritiera. La giurisprudenza ammette anche la configurabilità del dolo eventuale, che si ha quando il soggetto accetta il rischio che la sua dichiarazione possa essere falsa o incompleta.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23860 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23860 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della C Appello di Messina indicata in epigrafe con la quale era stata confermata la conda reato di cui all’art. 95 DPR n.115/2002.
L’esponente lamenta vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in rela ritenuta configurabilità del reato e alla sussistenza dell’elemento soggettivo.
Il ricorso è inammissibile, in quanto la ricorrente ha riproposto le stess già devolute in appello, e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese con mo del tutto coerente e adeguata. E’ ormai pacifica acquisizione della giurisprudenz Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fo motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal g gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità d infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeter anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione im quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ig le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che cond dell’art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugn senso sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, COGNOME non mass.; conf. sez. 5, n. 15/2/2013, COGNOME, Rv. 255568; sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, COGNOME, Rv. 253849; n. 19951 del 15/5/2008, COGNOME, Rv. 240109; sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, Sci Rv. 236945; sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, Burzotta, Rv. 230634; sez. 4, n. 22/2/2002, Palma, Rv. 221693).
3.1 giudici di merito hanno reso infatti motivazione esaustiva e congrua, non manif illogica e pienamente rispettosa della consolidata giurisprudenza di questa Corte di con la quale hanno sottolineato la totale irrilevanza delle dichiarazioni rese dalla t CAF la quale, secondo la prospettazione difensiva, avrebbe consigliato all’imputata di n gli arretrati percepiti dal marito per l’anno di imposta in questione. I giudici d riportato le dichiarazioni suddette, dalle quali emerge che la teste ha ammesso di a l’imputata nella compilazione delle dichiarazioni reddituali, escludendo però di averl alcunchè. Quanto ai redditi della figlia, risultante convivente in base alle anagrafiche, va considerato che grava sulla parte interessata l’onere di dare situazione di non convivenza (Sez. 4 n. 36559 del 22/09/2021, Rv. 281979 – 01). Orbene, non emerge che sia stata data alcun prova in tal senso, mentre risulta che la figlia era carico dei genitori.
La Corte territoriale ha dunque correttamente escluso la dedotta insussistenz che, secondo giurisprudenza consolidata, è generico e può anche rivestire la form
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eventuale GLYPH ( GLYPH Sez. 4 -, GLYPH n. 37144 del 05/06/2019 / GLYPH Rv. 277129 GLYPH 01; Sez. 4, n. 45786 del 04/05/2017, Rv. 271051 – 01).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Co sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indi dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento del processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle A
Così deciso in Roma, il 29 maggio 2024
Il Consiglier estensore
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Il Presidente