Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 13651 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 13651 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VALENTE NOME, nata a Putignano (Ba) il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza n. 4794/2022 della Corte di appello di Bari del 6 dicem 2022;
letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal AVV_NOTAIO COGNOME;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore g AVV_NOTAIO NOME COGNOME, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa in data 6 dicembre 2022, la Corte di appello di Bari, giudicando in sede rinvio, disposto dalla Corte di cassazione, Sezione IV Penale, con sentenza datata 18 gennaio 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Bari, con la quale, in data 11 dicembre 2018, l’imputata NOME era stata condannata per il reato di cui all’art. 95 del dPR n. 115 del 2002 alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi 8 di reclusione ed eurb 220,00 di multa, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, avendo la medesima, secondo l’ipotesi accusatoria, al fine di ottenere l’ammissione al patrocinio in giudizio a spese dello Stato, dichiarato di avere conseguito nell’anno 2014 un reddito pari ad euri 6.753,00, avendone, invece, conseguito uno pari ad eurb9.645,57.
Avverso la sentenza del giudice del rinvio, ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, per mezzo del proprio difensore, deducendo la violazione o l’erronea applicazione degli artt. 95 del dPR n. 115 del 2002 e 627 cod. proc. pen., nonché l’insufficienza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato.
Ad avviso del ricorrente, tale motivazione – risultando incentrata sulle ragioni della ritenuta sussistenza, nel caso di specie, del dolo generico richiesto dalla norma incriminatrice – evidenzierebbe l’avvenuto vaglio, da parte del giudice del rinvio, di temi che non gli erano stati devoluti al giudizio di rinvio dalla Corte di cassazione ed il cui esame avrebbe dovuto, per conseguenza, considerarsi precluso per la Corte barese.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il motivo di ricorso dedotto è risultato manifestamente infondato e, pertanto, l’impugnazione deve essere dichiarata inammissibile.
Considerata la natura della sentenza ora impugnata – si tratta, infatti, di una sentenza emessa a seguito di annullamento con rinvio della precedente decisione con la quale la Corte barese aveva confermato la statuizione assunta dal giudice di primo grado sia in relazione alla affermazione della penale responsabilità della NOME per il reato a lei ascritto sia in ordine alla determinazione della pena conseguentemente irrogata a carico della medesima – appare opportuno per prima cosa delineare i tratti significativi della sentenza n. 13202 di annullamento pronunziata dalla IV Sezione penale di questa Corte in data 18 gennaio 2022.
In tale occasione, infatti, fu espressamente chiarito che la precedente sentenza della Corte di appello di Bari era stata annullata sotto il profilo d mancato raggiungimento di una idonea prova in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato in contestazione, in quanto gli argomenti a suo tempo utilizzati dalla Corte territoriale per dimostrarne la effettivi finivano per ridurre l’indagine sul dolo che caratterizza il reato in questio nella mera constatazione della esistenza materiale del falso dichiarativo oggetto di imputazione, senza compiere alcuna effettiva analisi delle circostanze di fatto proprie della fattispecie concreta sebbene non fosse “di immediata evidenza l’utilità che sostiene l’azione o l’omissione tipica”.
Tanto osservato, rileva, in primo luogo, la Corte che in sede di giudizio rescissorio non era, alla luce della esposta motivazione, affatto precluso al giudice del rinvio di andare a valutare la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato contestato alla ricorrente, essendo, anzi, questo il tema che in real la Corte di legittimità aveva rimesso a quella di merito.
Appaiono, pertanto, fuori centro le doglianze formulate dalla ricorrente difesa in punto di violazione del disposto dell’art. 627 cod. proc. pen.
Infatti, i riferimenti giurisprudenziali richiamati dalla ricorrente, e incentrati sul tema del cosiddetto giudicato progressivo, in ragione del quale, nel caso di annullamento con rinvio, è precluso al giudice del rinvio l’esame delle questioni ritualmente devolute al giudice di secondo grado con i motivi di appello, ma non attinte dalle censure formulate con il ricorso per cassazione, perché non sottoposte al vaglio del Giudice di legittimità o perché non rientranti tra i motivi da questo dichiarati assorbiti dalla questione sollevata decisa (Corte di cassazione, Sezione V penale, 9 novembre 2022, n. 42329), appaiono non pertinenti al caso ora in esame, nel quale l’officium il cui adempimento era stata demandato al giudice del rescissorio con la sentenza rescindente atteneva proprio alla “verifica della volontà cosciente e non coartata di compiere il fatto (cioè la mendace dichiarazione sull’ammontare del reddito familiare prodotto nell’anno di riferimento, ndr) e l consapevolezza di agire contro il dovere di dichiarare il vero”; in altre parole s trattava di verificare se il mendacio posto in essere dalla NOME era un mendacio consapevole ovvero legato ad un errore sull’oggetto di quanto la stesstera tenuta a dichiarare onde godere del beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
E’, pertanto, di tutta evidenza che la Corte di rinvio, andando a verificare se nella condotta della COGNOME fosse o meno enucleabile la
consapevole volontà di dichiarare il falso – cosa che tali giudici hanno condivisibilmente ritenuto di potere affermare dato il tenore della dichiarazione resa dalla imputata, la quale ha sostenuto che il proprio reddito familiare ammontasse ad una certa cifra laddove lo stesso era, invece, superiore a quello da lei indicato sia per quanto attiene al reddito personal della imputata (dovendo essere lo stesso integrato rispetto a quanto dalla medesima dichiarato, in funzione del reddito fondiario a lei riveniente dalla comproprietà di un immobile), sia per quanto attiene al reddito familiare (essendo lo stesso costituito, oltre che da quello personale della NOME, anche da quello conseguito nell’anno in discorso dal marito convivente della donna) – è ampiamente rimasta entro i confini del thema che le era stato devoluto da questa Corte con la sentenza di annullamento con rinvio n. 13292 del 2022.
Il ricorso, stante la manifesta infondatezza dell’unico motivo di impugnazione in esso contenuto, deve, di conseguenza, essere dichiarato inammissibile e la ricorrente, visto l’art. 616 cod. proc. pen. va condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000,00 eurb in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2023
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente