Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 39748 Anno 2025
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIROITTO Penale Sent. Sez. 4 Num. 39748 Anno 2025 Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale di Crotone del 9.04.2024 che ha dichiarato NOME responsabile del reato di cui all’art. 95 del D.P.R. 30 maggio 2002 nr. 115 e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche e applicata la diminuente per la scelta del rito abbreviato, l’ha condannata alla pena Data Udienza: 02/12/2025
di giustizia.
Nella ricostruzione in fatto descritta nella sentenza di primo grado si dà atto che, in data 09.03.21, l’imputata presentava al Giudice del Tribunale di Crotone istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, dichiarando di aver percepito nell’anno 2020 redditi per un importo pari ad euro 9.367,00, di non essere proprietaria di beni immobili o mobili registrati e di risiedere in un appartamento a titolo di comodato gratuito. Dichiarava altresì di convivere con NOME COGNOME e NOME COGNOME, i quali non percepivano redditi. L’istante otteneva perciò l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato con decreto del 09.06.2021, in relazione al procedimento penale n. 3/2020 R.G.N.R. Tuttavia, dall’accertamento condotto dalla Guardia di Finanza di Crotone e trasfuso nell’informativa di reato, emergeva che nell’anno di imposta 2020 l’imputata aveva percepito redditi per un importo pari ad euro 14.327,29 (di cui 13.127,29 per lavoro dipendente ed assimilati erogati dalla società RAGIONE_SOCIALE, ed euro 1.200,00 quali redditi esenti erogati dall’RAGIONE_SOCIALE), superiori a quelli dichiarati e a quelli che le consentivano l’ammissione al beneficio.
L’imputata, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello, lamentando:
con un primo motivo, violazione di legge stante l’erronea applicazione dell’art. 95 del D.P.R. 115/2002 in quanto i giudici avrebbero ritenuto sussistente il reato nonostante l’assenza del dolo richiesto dalla norma incriminatrice;
-con un secondo motivo, vizio di motivazione stante la contraddittorietà delle argomentazioni in relazione l’elemento soggettivo del reato. Con un terzo motivo censura una violazione di legge e un vizio dell’apparato motivazionale in riferimento agli artt. 640, 483 cod. pen. e 192 cod. proc. pen.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
4.Il Procuratore generale in sede ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
5.I motivi in questione, suscettibili di essere trattati congiuntamente, risultano manifestamente infondati in quanto riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici del giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata.
Quanto all’elemento soggettivo, va ricordato che le false indicazioni o le omissioni, anche parziali, che integrano l’elemento oggettivo del reato di cui all’art. 95, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l’ammissione al beneficio, devono essere sorrette dal dolo generico, rigorosamente provato, che esclude la responsabilità per un difetto di controllo, di per sé integrante condotta colposa, e salva l’ipotesi del dolo eventuale (Sez. 4, n. 37144 del 05/06/2019, Bonelli, Rv. 277129). Sempre in tema di patrocinio a spese dello Stato, nel caso di istanza che contenga falsità od omissioni, l’effettiva insussistenza delle condizioni di reddito per l’ammissione al beneficio, seppure non è necessaria per l’integrazione dell’elemento oggettivo del delitto di cui all’art. 95, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, può, tuttavia, assumere rilievo con riguardo all’elemento soggettivo dell’illecito, quale sintomo del dolo (Sez. 4 – n. 35969 del 29/05/2019 Ud. (dep. 13/08/2019) Rv. 276862 01).
Ciò posto sui principi operanti in materia, nella specie, la Corte territoriale, con motivazione congrua e non contraddittoria, coerente coi principi affermati in sede di legittimità, ha ritenuto il dolo generico pienamente provato alla NOME della falsa dichiarazione circa il reddito da lei stessa percepito nell’anno 2020 (euro 9.397,00 dichiarati a fronte degli euro 14.327,29 effettivamente percepiti). I giudici di merito hanno altresì argomentato la sussistenza dell’elemento soggettivo anche alla luce del fatto che le dichiarazioni infedeli dell’imputata, avendo avuto ad oggetto il proprio reddito, sono stati sorrette dalla coscienza e volontà, non potendo non rientrare nella sfera di conoscenza della stessa. Inoltre, è stata valutato anche il fatto che la discrasia tra i redditi, non essendo affatto minima, non fosse attribuibile ad una leggerezza o a semplice negligenza ma che, piuttosto, grazie alla condotta falsificatoria, l’imputata fosse riuscita ad avere accesso ad un beneficio a cui non avrebbe avuto altrimenti diritto,(fogli 6-7 della sentenza di primo grado e foglio 3 della sentenza impugnata).
6. Ne deriva che il ricorso proposto va dichiarato inammissibile. All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che appare equo e conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il……2.12. 2025 …………………
Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME