Falsa Dichiarazione a Pubblico Ufficiale: la Cassazione Conferma la Condanna
Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso di falsa dichiarazione resa a un pubblico ufficiale durante un controllo di polizia. La decisione ribadisce principi fondamentali sui limiti del giudizio di legittimità, chiarendo perché un ricorso basato sulla richiesta di una nuova valutazione delle prove sia destinato a essere dichiarato inammissibile.
I Fatti del Processo
Un automobilista veniva condannato in primo grado e successivamente in appello per il reato previsto dall’art. 495 del Codice Penale. Durante un controllo stradale, l’uomo aveva fornito false generalità agli agenti di polizia. Lo scopo di tale condotta era quello di nascondere il fatto che gli era stata precedentemente ritirata la patente di guida.
Contro la sentenza della Corte d’Appello, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, lamentando una violazione delle regole di giudizio (art. 533 c.p.p.) e sostenendo che le prove a suo carico non fossero state correttamente valutate. In sostanza, il ricorrente chiedeva ai giudici di legittimità di riesaminare nel merito le fonti di prova già analizzate nei precedenti gradi di giudizio.
La Decisione della Corte di Cassazione sul ricorso per falsa dichiarazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione si fonda su due ragioni principali: la manifesta infondatezza e l’aspecificità del motivo di ricorso. I giudici hanno stabilito che le censure mosse dal ricorrente non rientravano tra quelle esaminabili in sede di legittimità, poiché si traducevano in una richiesta di rivalutazione dei fatti, compito che spetta esclusivamente ai giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello).
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha sottolineato che il ruolo della Cassazione non è quello di un “terzo grado” di giudizio sui fatti, ma di un controllo sulla corretta applicazione della legge (giudizio di legittimità). Il ricorso presentato, invece, era volto a ottenere una nuova interpretazione delle prove, attività preclusa in questa sede.
La Corte d’Appello, secondo i giudici supremi, aveva già fornito una motivazione logica e adeguata per confermare la condanna. Aveva spiegato in modo coerente le ragioni per cui la falsa dichiarazione integrava il reato contestato, evidenziando anche il movente, ovvero la volontà di eludere le conseguenze del provvedimento di ritiro della patente.
Inoltre, il motivo di ricorso è stato ritenuto aspecifico, poiché riproponeva una doglianza già avanzata e respinta in sede di appello, senza introdurre nuovi ed effettivi vizi di legittimità della sentenza impugnata.
Di conseguenza, la Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un ricorso privo dei requisiti di legge.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un’importante conferma dei limiti del ricorso per Cassazione in materia penale. Non è possibile utilizzare questo strumento per contestare l’apprezzamento delle prove fatto dai giudici di merito, a meno che la motivazione della sentenza non sia palesemente illogica, contraddittoria o inesistente. Chi intende ricorrere in Cassazione deve concentrarsi su vizi di diritto (violazione di legge o vizi procedurali), non su una diversa ricostruzione dei fatti. La decisione serve da monito: un ricorso infondato non solo viene respinto, ma comporta anche ulteriori sanzioni economiche per il proponente.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché contestava la valutazione delle prove effettuata dalla Corte d’Appello, chiedendo di fatto un nuovo giudizio sui fatti, attività che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione. Inoltre, il motivo era manifestamente infondato e aspecifico, poiché riproponeva una lamentela già respinta nel grado precedente.
Cosa significa che un motivo di ricorso è “manifestamente infondato”?
Significa che il motivo appare, a una prima e sommaria analisi, privo di qualsiasi fondamento giuridico. La sua inconsistenza è talmente evidente da non richiedere un esame approfondito per essere respinto, portando a una declaratoria di inammissibilità.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, il cui importo è stabilito dal giudice (nel caso di specie, tremila euro).
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47590 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47590 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a VERONA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Venezia ne ha confermato la condanna per il reato di cui all’art. 495 c.p.;
Ritenuto preliminarmente che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione della regola di giudizio di cui all’art. 533 del codice di procedura penale, è inammissibile poiché manifestamente infondato e formulato secondo direttrici di censura sottratte al sindacato di legittimità poiché volte a chiedere una rivalutazione delle fonti di prova, invece adeguatamente poste in ordine e sequenza logica dalla Corte d’appello, che ha spiegato le ragioni di configurabilità del reato di falsa dichiarazione sulle proprie generalità (coerenti con la consolidata giurisprudenza di questa Corte regolatrice) nel corso di un controllo di polizia, evidenziando anche la finalità di evitare che apparisse il provvedimento di ritiro della patente di guida subito (par. 3.1. e 3.2. della sentenza impugnata).
Il motivo risulta anche aspecifico poiché analoga doglianza era stata già prospettata in sede di appello.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18/10/2023