Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 5946 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 5946 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORTORICI il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 27/03/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME che ha concluso chiedendo
udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME COGNOME, tramite il difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Messina in data 27 marzo 2023, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di cui agli artt. 46 e 76 d.P.R. 445 del 2000, in all’art. 483 cod. pen., per avere attestato falsamente nella dichiarazione sostitutiva dell’ notorietà, allegata all’istanza di concessione al pascolo di terreni demaniali, che non sussiste nei suoi confronti le cause ostative di cui all’art. 67 d.lgs. n. 159 del 2011, quand’invece ri che egli era stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbli di soggiorno, senza essere stato riabilitato (fatto commesso in Messina il 3 maggio 2016).
L’impugnativa consta di tre motivi, quivi enunciati nei limiti stabiliti dall’art. 173 cod. proc. pen..
Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 67 d.lgs. n. 159 del 2011, sul riliev nel caso al vaglio, la detta norma non sarebbe stata idonea ad integrare il precetto penale, n essendo stata richiesta la concessione al pascolo di terreni dennaniale per l’esercizio di att imprenditoriale; attività, questa, che, peraltro, non era stata neppure indicata nel d’imputazione, di modo che, oltretutto, si era verificata una lesione del diritto di dell’imputato.
Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 131-bis cod. pen., perché la Cor territoriale, evocando i precedenti penali dell’imputato, anche ai fini del diniego della c non punibilità della particolare tenuità del fatto, aveva, al più, valorizzato la mera abitual condotta, senza motivare in ordine al profilo concorrente della gravità della stessa.
Il terzo motivo denuncia il vizio di motivazione apparente con riguardo al diniego riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, giustificato mediante formule di me stile.
Con requisitoria in data 10 ottobre 2023, il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona del Sostituto NOME COGNOME, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo è manifestamente infondato e, comunque, articola censura non consentita in questa sede.
Priva di pregio è la doglianza relativa al difetto di valida contestazione del fatto d oggetto di addebito, posto che il riferimento contenuto nel capo d’imputazione all’art. 67 d n. 159 del 2011 identifica inequivocabilmente la destinazione ad attività imprenditoriale
terreni demaniali richiesti in concessione come inclusa nella contestazione, dal momento che nella detta norma la destinazione ad uso imprenditoriale dei beni demaniali richiest concessione è specificamente indicata (art. 67, comma 1, lett. b) d.lgs. n. 159 del 2011).
In ogni caso, la deduzione relativa al mancato esercizio di attività imprenditoriale destinare i beni demaniali da condurre in concessione al fine di praticarvi il pascolo – sfugg possibilità di sindacato di questa Corte, trattandosi di questione (caratterizzata da profili inedita – ossia, non previamente sottoposta al giudice di appello, né con il gravame a fi dell’AVV_NOTAIO, depositato in data 7 novembre 2022, né con il gravame a firma dell’AVV_NOTAIO, depositato in data 30 novembre 2022 -, di modo che n è precluso l’esame ai sensi del combinato disposto degli art. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen..
2. Il secondo motivo è generico.
Le argomentazioni, sviluppate a sostegno della doglianza che attinge il diniego d riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., sono pr confronto con la ratio decidendi della statuizione impugnata.
Infatti, la Corte territoriale ha negato l’applicazione dell’istituto ritenendo che la c tenuta dall’imputato non potesse ritenersi di particolare tenuità non essendosi egli fatto scru di dichiarare il falso pur di ottenere dall’ente pubblico concedente terreni che egli sapeva di non potere ottenere: e ciò, senza oltretutto allegare ragioni atte a giustificare diversame suo comportamento, di per sé caratterizzato da peculiare spregiudicatezza.
Si tratta di motivazione non palesemente illogica e, comunque, conforme al principio d diritto secondo cui, ai fini dell’applicabilità della causa di esclusione della punibilità per p tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell’offesa effettuato con riferimento ai criteri di cui all’art. 133, comma 1, cod. pen., ma non è neces la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Rv. 283044; Sez. 6, n. 55107 08/11/2018, Rv. 274647).
3. Il terzo motivo deduce un vizio non consentito nel giudizio di legittimità.
Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato correttamente motivato d giudice censurato, che ha mostrato di essersi attenuto alle indicazioni direttive d giurisprudenza di legittimità in materia, secondo cui, al fine di ritenere o escludere le circo attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati d 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento de beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente (Sez. 2, n. 2 del 15/07/2020, Rv. 279549), come, ad esempio, richiamando in sentenza i numerosi precedenti
penali dell’imputato (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269), ovvero con il mer riferimento all’ assenza di elementi positivi che possono giustificare la concessione del benef (Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018, Rv. 275440; Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, dep. 2016, Rv. 266460).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 ottobre 2023
Il consigliere estensore
Il Presidente