Falsa Dichiarazione: La Cassazione e i Limiti del Ricorso
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i requisiti di ammissibilità di un ricorso avverso una condanna per il reato di falsa dichiarazione. Il caso in esame offre spunti fondamentali su come debbano essere strutturati i motivi di ricorso per evitare una declaratoria di inammissibilità, specialmente quando si contesta l’elemento soggettivo del reato e si invoca la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna al Ricorso in Cassazione
Il ricorrente era stato condannato in primo grado per il reato previsto dall’art. 483 del Codice Penale, per aver reso una dichiarazione non veritiera in un atto pubblico. La Corte d’Appello, in parziale riforma della prima sentenza, aveva escluso la recidiva e rideterminato la pena, ma aveva confermato nel resto la condanna per la falsa dichiarazione.
L’imputato ha quindi proposto ricorso per Cassazione, basandolo su due motivi principali:
1. La presunta scorrettezza della motivazione della sentenza d’appello riguardo all’elemento soggettivo, ovvero la consapevolezza di rendere una dichiarazione falsa.
2. L’erronea applicazione dell’art. 131-bis del Codice Penale, che prevede la non punibilità per particolare tenuità del fatto.
La Decisione della Corte: La Falsa Dichiarazione e i Requisiti del Ricorso
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del processo penale di legittimità: il ricorso non può essere una semplice riproposizione delle proprie tesi difensive o una generica contestazione della valutazione del giudice di merito.
La Contestazione sull’Elemento Soggettivo
Riguardo al primo motivo, la Cassazione ha sottolineato come il ricorrente non si sia confrontato specificamente con le argomentazioni della Corte d’Appello. La sentenza impugnata aveva chiaramente motivato sulla piena consapevolezza dell’imputato nel momento in cui rendeva la falsa dichiarazione. Il ricorso, invece, si è limitato a contestare tale conclusione senza individuare un vizio logico manifesto o una contraddizione interna alla motivazione, unici difetti che possono essere fatti valere in sede di legittimità ai sensi dell’art. 606, comma 2, lett. e) c.p.p.
L’Esclusione della Causa di Non Punibilità (Art. 131-bis c.p.)
Anche il secondo motivo è stato giudicato infondato. La Corte d’Appello aveva escluso l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto valorizzando le ‘conseguenze derivate dalla falsa dichiarazione’. Il ricorrente, nel suo ricorso, non ha attaccato questo specifico punto della motivazione, limitandosi a lamentare genericamente la mancata applicazione della norma. La Cassazione ha ribadito che, anche in questo caso, il motivo di ricorso era aspecifico e non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata, risultando quindi inammissibile.
Le motivazioni
La motivazione centrale della decisione della Corte risiede nella natura del giudizio di Cassazione. Questo non è un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione delle sentenze precedenti. Un ricorso, per essere ammissibile, deve individuare con precisione i vizi della sentenza impugnata, dialogando criticamente con le sue argomentazioni. Limitarsi a esprimere il proprio dissenso rispetto alla ricostruzione dei fatti o alla valutazione delle prove, senza evidenziare un errore giuridico o un palese vizio logico, equivale a chiedere alla Cassazione un nuovo giudizio di merito, che non le compete. L’inammissibilità del ricorso, in casi come questo, è la conseguenza diretta della sua genericità e astrattezza.
Le conclusioni
L’ordinanza in esame rappresenta un importante monito per la prassi legale. Chi intende impugnare una condanna per falsa dichiarazione, o per qualsiasi altro reato, deve strutturare il ricorso in modo puntuale e specifico. È indispensabile analizzare a fondo la motivazione della sentenza d’appello e costruire censure che ne mettano in luce le effettive debolezze giuridiche o logiche. Un appello generico non solo è destinato all’insuccesso, ma comporta anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, aggravando la posizione del ricorrente.
Quando un ricorso in Cassazione per falsa dichiarazione rischia di essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso è inammissibile quando i suoi motivi sono generici e non si confrontano specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, ma si limitano a contestare la valutazione dei fatti senza individuare un preciso vizio logico o un errore di diritto.
È sufficiente affermare di non essere consapevoli della falsità di una dichiarazione per ottenere l’assoluzione in Cassazione?
No. Se il giudice di merito ha motivato in modo logico e coerente l’esistenza della consapevolezza, il ricorrente non può semplicemente negarla, ma deve dimostrare un vizio manifesto e specifico nel ragionamento del giudice esposto nella sentenza.
Perché può essere negata la non punibilità per particolare tenuità del fatto in un caso di falsa dichiarazione?
Secondo l’ordinanza, la non punibilità può essere esclusa se il giudice di merito valuta che le conseguenze derivate dalla falsa dichiarazione sono significative. Se il ricorso in Cassazione non contesta specificamente questa valutazione, il motivo viene considerato inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10602 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10602 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 12/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CANICATTI’ il 12/09/1980
avverso la sentenza del 02/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che in parziale riforma della pronunzia di primo grado ha escluso la contestata recidiva con rideterminazione della pena, confermando nel resto la condanna per il reato di cui all’ art. 483 cod. pen. in relazione all’art. 76 D.P.R. 445/2000.
Considerato che il primo motivo di ricorso con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità con riferimento all’elemento soggettivo è manifestamente infondato non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 2, par.1 sulla consapevolezza della falsa dichiarazione) che non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.
Rilevato che il secondo e ultimo motivo con cui il ricorrente lamenta l’erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in riferimento all’art. 131 bis cod. pen., è manifestamente infondato perché non si confronta con la motivazione in fatto immune da vizi logici che ha escluso i presupposti per l’applicazione della condizione di punibilità invocata (p.2 par.2.1. che valorizza le conseguenze derivate dalla falsa dichiarazione).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
ere estensore GLYPH
Così deciso il 12 febbraio 2025
Il Presidente