Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 28692 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 28692 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Montalbano 3onico DATA_NASCITA avverso la sentenza del 13/01/2023 della Corte d’appello di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni presentate nell’interesse delle parti civili dall’AVV_NOTAIO Guida, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa; lette le conclusioni presentate nell’interesse del ricorrenl:e dall’AVV_NOTAIO
AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa in data 13 gennaio 2023, la Corte di appello di Potenza ha confermato la sentenza del Tribunale di Matera che aveva dichiarato
la penale responsabilità di NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 76 d.P.R. n. 445 del 2000, in relazione agli artt. 46 e 47 d.P.R. cit. e 483 cod. pen., e l aveva condannato alla pena di quattro mesi di reclusione, condizionalmente sospesa, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Secondo quanto ricostruito dai giudici di merito, NOME COGNOME, nelle date del 10 gennaio 2017 e del 5 giugno 2017, agendo quale amministratore della società “RAGIONE_SOCIALE“, avrebbe dichiarato nell’attestazione sostitutiva di notorietà contenuta in una richiesta di autorizzazione regionale per lavori di “taglio di filari di alberi”, e poi nella successiva comunicazione di inizio dei lavo presentata al Comune competente, di avere titolo a procedere come proprietario esclusivo dell’area sulla quale ricadevano i 123 alberi oggetto dell’istanza, sebbene almeno 12 di questi insistessero su aree appartenenti ad altri proprietari.
Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe NOME COGNOME, con atto sottoscritto dall’AVV_NOTAIO, articolando tre motivi.
2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 5-duodecies legge n. 199 del 2022, e 23-bis d.l. n. 137 del 2020, nonché vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., avuto riguardo alla nullità del giudizio di appello, per la mancata possibilit di chiedere la trattazione orale.
Si deduce che, per gli appelli proposti prima del 10 g nnaio 2023, come nel caso di specie, avrebbero dovuto trovare applicazione le vecchie regole, anteriori alla c.d. “Riforma Cartabia”, ma anche al rito emergenziale. Si osserva, in proposito, che, in forza dell’art. 94, comma 2, d.lgs. n. 150 del 2022, l’entrata in vigore della riforma era stata posticipata al 31 dicembre 2022, data ultima di vigenza del rito emergenziale, e che l’operatività di quest’ultima disciplina è stata prorogata solo mediante l’art. 5-duodecies legge n. 199 del 2022. Si rileva, poi, che questa successione di disposizioni normative ha determinato l’impossibilità, per le parti interessate dai giudizi fissati nei primi quindici giorni del mese gennaio 2023, come appunto nel caso di specie, di poter fruire del termine di quindici giorni per poter formulare richiesta di discussione orale. Si conclude che, stante anche l’assenza di disciplina transitoria, i giudici di appello, per i giud fissati tra il 10 ed il 15 gennaio 2023, avrebbero dovuto disporre rinvio per consentire all’imputato di presentare richiesta di discussione orale.
2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 81 cod. pen., 76 d.P.R. n. 445 del 2000, 483 cod. pen., e 74 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e),
cod. proc. pen., avuto riguardo all’ammissibilità della costituzione di parte civile alla configurabilità del reato e alla sussistenza della colpevolezza.
Si deduce che l’ammissione della parte civile, e l’affermazione della sussistenza del reato, sia sotto il profilo oggettivo, sia sotto il profilo soggetti sono illegittime, in quanto la fattispecie delittuosa contestata ha ad oggetto una falsa dichiarazione, ma non si estende anche alle attività successive, autorizzate a seguito della presentazione della dichiarazione contestata.
Si osserva, in particolare, che la costituzione di parte civile è illegittima perch la dichiarazione asseritamente mendace non ha comportato alcun danno alla parte civile, tanto di natura patrimoniale, quanto di natura non patrimoniale. Si precisa che il danno patrimoniale, nella specie, non discende dalla dichiarazione asseritamente mendace, ma solo dall’abbattimento degli alberi, ossia da una condotta diversa da quella integrante il reato contestato, e che il danno morale rilevante è solo quello che costituisce diretta conseguenza del fatto tipico.
Si rileva, poi, che l’elemento oggettivo del reato è stato erroneamente individuato non nella dichiarazione asseritamente non veritiera, ma nel taglio degli alberi, come si evince anche dall’affermazione secondo cui questo sarebbe il momento di consumazione del delitto. Si rappresenta, inoltre, che l’imputato ha sempre contestato la tesi secondo cui 12 dei 123 alberi tagliati insistevano su proprietà di altri, e che il consulente tecnico del Pubblico Ministero ha dichiarato di aver formulato le sue conclusioni sulla base del confine risultante dalle mappe catastali e non sulla base del confine “reale”; si conclude che il mancato accertamento del confine reale esclude la configurabilità di una dichiarazione mendace in ordine alla proprietà degli alberi.
Si evidenzia, quindi, che l’elemento soggettivo del reato è stato erroneamente individuato nella consapevolezza di recidere alberi di proprietà dei vicini, nonostante le deduzioni dell’atto di appello avessero sottolineato la necessità di accertare la volontà di rendere una dichiarazione non veritiera.
2.3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., avuto riguardo al difetto di correlazione tra accusa e sentenza.
Si deduce che la rilevanza attribuita della sentenza impugnata alla condotta di abbattimento degli alberi determina un difetto di correlazione tra accusa e sentenza, perché il fatto da questa ritenuta è obiettivamente diverso da quello indicato in contestazione, costituito da una falsa dichiarazione. Si precisa che la difesa, proprio in considerazione del contenuto dell’imputazione, si era preoccupata di far rilevare le carenze in ordine all’accertamento del confine “reale”
tra i fondi interessati e la inidoneità, in propositi dei dati cal:astali, mentre n aveva dedotto con riferimento all’attività di taglio degli alberi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è nel complesso infondato per le ragioni di seguito precisate.
Precluse e comunque manifestamente infondate sono le censure esposte nel primo motivo, che assumono la nullità del giudizio di appello per l’impossibilità di chiedere la trattazione orale.
Innanzitutto, va rilevato che non risulta essere stata mai presentata dall’imputato o dalla sua difesa alcuna richiesta di trattazione orale del giudizio di appello, né, fino a tutto lo svolgimento del processo di secbndo grado, alcuna dichiarazione rappresentativa della volontà di procedere oralmente. Di conseguenza, risulta tardiva ogni questione sulla impossibilità di procedere a trattazione orale del giudizio di appello sollevata solo dopo la definizione di quest’ultimo.
In ogni caso, la disciplina applicabile ai processi di appello fissati per i prim quindici giorni del gennaio 2023 risulta essere stata chiaramente definita dal legislatore nel senso della necessità di presentare anche per questi, a pena di inammissibilità, la richiesta di trattazione orale quindici giorni liberi prima de data di udienza.
Invero, l’art. 5-duodecies legge n. 199 del 2022, in vigore dal 31 dicembre 2022, ha modificato l’art. 94, comma 2, d.lgs. n. 150 del 2022, così che questo dispone: «Per le impugnazioni proposte entro il 30 giugno 2023 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 9, nonché le disposizioni di cui all’articolo 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Se sono proposte ulteriori impugnazioni avverso il medesimo provvedimento dopo il 30 giugno 2023, si fa riferimento all’atto di impugnazione proposto per primo».
Con tali previsioni, il legislatore, in riferimento al giudizio di appello, prorogato fino al 30 giugno 2023 l’applicazione della disciplina di cui all’art. 23-bi d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, e successive modifiche. La proroga della previgente disciplina, da un punto di vista logico comporta che è rimasta immutata, e senza soluzione di continuità, anche per “tutti” i giudizi di appello fissati nel pri semestre del 2023, la regola, già vigente dal 2021, che fissa, per la richiesta di trattazione orale, l’onere di presentare la stessa entro il termine perentorio quindici giorni liberi prima della data fissata per l’udienz
Nel complesso infondate sono le censure formulate nel secondo motivo, che contestano l’ammissibilità della costituzione di parte civile, l’affermazione di sussistenza dell’elemento oggettivo del reato, e la sussistenza del dolo.
3.1. Con riguardo alla costituzione di parte civile, le doglianze si appuntano sul fatto che il reato contestato e ritenuto è integrato da una falsa dichiarazione, sicché da questa non potrebbe derivare alcun danno per i privati, e sarebbe perciò irrilevante, nella specie, l’attività di taglio degli alberi, realizzata dall’imputato la falsa dichiarazione, e valorizzata dalla sentenza impugnata.
Tuttavia, costituisce principio consolidato quello secondo cui i delitti contro la fede pubblica, per la loro natura plurioffensiva, tutelano direttamente non solo l’interesse pubblico alla genuinità materiale e alla veridicità ideologica d determinati atti, ma anche quello dei soggetti privati sulla cui sfera giuridica l’at sia destinato a incidere concretamente, con la conseguenza che essi, in tal caso, sono legittimati a costituirsi parte civile (così Sez. 3, n. 3067 del 08/09/2016, dep. 2017, Conti, Rv. 269024 – 01, che ha ritenuto il comune danneggiato dal reato e legittimato a costituirsi parte civile in relazione al reato di false attestaz contenute nella relazione di accompagnamento ad una dichiarazione di inizio di attività edilizia, nonché Sez. 3, n. 2511 del 16/10/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 263416 – 01, che ha ritenuto danneggiati dal reato e legittimati a costituirsi parte civile gli abitanti residenti in un quartiere che, in conseguenza delle fals attestazioni del dirigente comunale, avevano subito un peggioramento della qualità della vita e delle condizioni di vivibilità dell’intera zona a causa de eliminazione di una area adibita a verde attrezzato).
Del resto, con enunciazione di carattere AVV_NOTAIO, anche le Sezioni Unite hanno affermato che i delitti contro la fede pubblica tutelano direttamente non solo l’interesse pubblico alla genuinità materiale e alla veridicità ideologica d determinati atti, ma anche quello del soggetto privato sulla cui sfera giuridica l’atto sia destinato a incidere concretamente, con la conseguenza che egli, in tal caso, riveste la qualità di persona offesa dal reato e, in quanto tale, è legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione (così Sez. U, n. 46982 del 25/10/2007, COGNOME, Rv. 237855 – 01).
Ciò posto, nella specie, correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto lesiva la falsa dichiarazione dell’imputato contenente l’affermazione di essere titolare esclusivo dell’area su cui ricadevano centoventitrè piante, posto che, invece, tredici di queste piante insistessero sulla proprietà di altri.
Questa falsa dichiarazione, infatti, come indicato anche nel capo di imputazione, era contenuta in una Comunicazione di inizio lavori relativa ad una pratica edilizia, ed ha costituito il presupposto necessario per poter procedere al
taglio degli alberi, ivi compresi quelli insistenti su proprietà altrui, senza incorr nell’attività repressiva del Comune territorialmente competente.
3.2. Relativamente alla ritenuta sussistenza dell’elemento oggettivo del reato, le censure contestano, da un lato, la valorizzazione del taglio degli alberi, ossia una condotta estranea alla fattispecie incriminatrice, e, dall’altro, l’incertezza dell situazione di fatto.
Ora, è vero che il riferimento alla condotta del taglio degli alberi è sicuramente ininfluente, perché, ai fini della configurabilità del reato per il quale è st pronunciata condanna, rileva il contenuto oggettivamente mendace della dichiarazione, nei termini contestati nell’imputazione. E, però, la sentenza impugnata indica espressamente gli elementi necessari per affermare la falsità ideologica della dichiarazione dell’imputato, laddove richiama gli accertamenti compiuti in primo grado per individuare il confine tra la proprietà di questi e quella dei denuncianti, e per escludere rilevanza alle argomentazioni sul «confine di fatto» introdotte con l’atto di appello.
Le critiche concernenti l’accertamento dei fatti, poi, sono diverse da quelle consentite, perché mirano a suggerirne una diversa ricostruzione proponendo un diverso criterio, quello del «confine di fatto», senza evidenziare vizi logici o giuridi della sentenza impugnata. De resto, correttamente la Corte d’appello rappresenta che la nozione di «confine di fatto» è stata introdotta solo nell’atto di appello, non è stata positivamente suffragata da concrete allegazioni dell’imputato.
3.3. In riferimento all’accertamento del dolo, le doglianze deducono il mancato accertamento in concreto della volontà di rendere una dichiarazione non veritiera.
Le stesse, così articolate, non si confrontano con il rilievo dirimente esposto nella sentenza di appello, relativo all’esistenza di controversie civili pendenti, l quali avrebbero dovuto indurre l’imputato ad agire con maggiore prudenza, il quale sottintende la sussistenza (almeno) del dolo eventuale. E questo senza considerare che, come evidenziato dai Giudici di merito, il dato catastale era preciso e direttamente contrastante con quanto autocertificato dall’imputato.
Manifestamente infondate sono le censure enunciate nel terzo motivo, che deducono il difetto di correlazione tra accusa e sentenza, in quanto mentre la prima attiene ad una condotta di falsa dichiarazione, la seconda ha ad oggetto la condotta di taglio degli alberi.
Invero, chiarissime sono le affermazioni della sentenza impugnata, laddove precisano espressamente: «la contestazione ha ad oggetto la falsa dichiarazione del prevenuto in ordine alla proprietà esclusiva di parte delle particelle i comproprietà anche con i querelanti COGNOME RAGIONE_SOCIALE e COGNOME piuttosto che
il solo taglio degli alberi». E i rilievi in ordine alla condotta del taglio degli costituiscono, di fatto, indicazioni di elementi ulteriori, volti ad evidenziare consapevolezza dell’imputato in ordine alla falsità della sua attestazione sostitutiva di notorietà.
Alla complessiva infondatezza delle censure seguono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE e COGNOME NOME che liquida in complessivi euro 3.600,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE e COGNOME NOME che liquida in complessivi curo 3.600,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in data 12/04/2024.