Falsa Dichiarazione per il Gratuito Patrocinio: Dimenticanza o Dolo?
L’accesso alla giustizia è un diritto fondamentale, e il patrocinio a spese dello Stato (comunemente noto come gratuito patrocinio) ne è una garanzia essenziale per chi non ha mezzi economici. Tuttavia, per ottenere questo beneficio è richiesta la massima trasparenza. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda le gravi conseguenze di una falsa dichiarazione per il gratuito patrocinio, sottolineando come una semplice ‘dimenticanza’ non sia sufficiente a scagionare da responsabilità penali.
I Fatti del Caso: L’Omissione Decisiva
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un cittadino condannato sia in primo grado che in appello per il reato previsto dal Testo Unico sulle spese di giustizia. L’imputato aveva presentato un’istanza per essere ammesso al gratuito patrocinio, omettendo però di dichiarare una fonte di reddito rilevante: quella percepita dal figlio della sua compagna, facente parte del medesimo nucleo familiare. Questa omissione ha integrato, secondo i giudici di merito, una falsa dichiarazione punibile penalmente.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
L’imputato, tramite il suo difensore, ha presentato ricorso in Cassazione basandosi su due argomenti principali:
1. Vizio di motivazione sulla sussistenza del dolo: La difesa sosteneva che la condotta non fosse intenzionale, ma frutto di una mera dimenticanza o leggerezza. Si contestava quindi la presenza dell’elemento soggettivo del reato, ovvero la volontà cosciente di ingannare lo Stato.
2. Mancato riconoscimento delle attenuanti generiche: Si lamentava la mancata concessione di una riduzione di pena, nonostante fosse stata richiesta.
La Decisione della Corte: la falsa dichiarazione per il gratuito patrocinio e la prova del dolo
La Corte di Cassazione ha rigettato completamente le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso ‘manifestamente infondato’ e quindi inammissibile. I giudici hanno ritenuto che i motivi presentati non fossero altro che una ripetizione di tesi già esaminate e correttamente respinte dalla Corte d’Appello, senza introdurre nuove critiche argomentate contro la sentenza impugnata.
Le Motivazioni della Sentenza
Il cuore della decisione risiede nella valutazione dell’elemento psicologico del reato. La Corte ha chiarito che per escludere il dolo in un caso di falsa dichiarazione per il gratuito patrocinio, non è sufficiente invocare una semplice dimenticanza o una leggerezza nella compilazione dei moduli.
Il richiedente ha un preciso dovere di verifica. La normativa è chiara nell’indicare che devono essere dichiarati tutti i redditi dei componenti del nucleo familiare. L’imputato, omettendo di autocertificare le entrate del figlio della compagna, convivente e quindi parte del nucleo, ha violato questo dovere. Il dolo generico, richiesto dalla norma, è stato ritenuto provato proprio dal fatto che l’imputato era sicuramente a conoscenza di tali redditi, ma li ha deliberatamente omessi. Secondo la Corte, per dimostrare l’assenza di dolo, l’imputato avrebbe dovuto provare una ‘falsa rappresentazione della realtà’, e non una semplice ‘mancata verifica’, che in questo contesto è considerata una negligenza colpevole.
Per quanto riguarda le attenuanti generiche, la Cassazione ha confermato la decisione dei giudici di merito. Il diniego era stato motivato sulla base dei precedenti penali del reo, un elemento che, ai sensi dell’art. 133 del codice penale, permette al giudice di valutare negativamente la personalità dell’imputato e, di conseguenza, di non concedere benefici.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale: la responsabilità nella richiesta di benefici statali. Chi compila un’autocertificazione per accedere al gratuito patrocinio deve agire con la massima diligenza e accuratezza. La legge non ammette superficialità. Affermare di ‘aver dimenticato’ un reddito non è una scusante valida e non protegge dalle conseguenze penali. Questa decisione serve da monito sull’importanza della correttezza e della completezza delle informazioni fornite alla Pubblica Amministrazione, specialmente quando si tratta di accedere a diritti pensati per tutelare i più deboli.
Una semplice dimenticanza nell’autocertificazione per il gratuito patrocinio è sufficiente per escludere il reato?
No, secondo la Corte di Cassazione non è sufficiente. Chi richiede il beneficio ha un preciso dovere di verifica e, per escludere il dolo, deve dimostrare una falsa rappresentazione della realtà, non una mera negligenza o una mancata verifica delle informazioni da dichiarare.
Quale tipo di dolo è richiesto per il reato di falsa dichiarazione per l’ammissione al gratuito patrocinio?
Per questo reato è sufficiente il dolo generico. Ciò significa che è necessaria la coscienza e la volontà di presentare una dichiarazione non veritiera o incompleta, omettendo informazioni rilevanti di cui si è a conoscenza, come i redditi di un familiare convivente.
Perché al ricorrente non sono state concesse le circostanze attenuanti generiche?
Alla luce dei suoi precedenti penali, la Corte ha ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti generiche. I precedenti sono stati considerati un indicatore negativo della personalità del reo, giustificando così la decisione del giudice di non applicare una riduzione della pena.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42071 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42071 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/11/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Lecce ha confermato la decisione del Tribunale di Lecce che aveva riconosciuto COGNOME NOME iAntnir1 colpevole del reato di cui agli artt. 79 e 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
2.COGNOME, per mezzo del proprio difensore, ricorre per la cassazione della sentenza della Corte di appello per due distinti motivi:
Con due motivi di ricorso il ricorrente lamenta vizio di motivazione del provvedimento che non risulta coerente con il canone valutativo obbligatoriamente prescritto dall’art. 533 c.p.p. e vizio di motivazione per travisamento della prova relativa alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
2.1 Con una seconda articolazione si duole del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
I motivi del ricorso sono manifestamente infondati, in quanto si risolvono in doglianze in fatto, che costituiscono una pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e altri, Rv. 24383801). Contrariamente a quanto dedotto, infatti, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici, circa il profilo della penale responsabilità del prevenuto. La corte territoriale ha invero precisato che il dolo generico risulta dimostrato dal fatto che il ricorrente aveva omesso di autocertificare entrate reddituali di cui era sicuramente a conoscenza quali il trattamento economico assicurato dal figlio della compagna, il quale pure era stato inserito nel nucleo familiare.
Orbene per escludere la ricorrenza dell’elemento soggettivo non è sufficiente affermare la ricorrenza di una dimenticanza o di una leggerezza sulla norma extra penale (art.76 e 79 TU spese di giustizia che valgono a integrare il precetto penale di cui al successivo art.95, ma è necessario fornire dimostrazione di una falsa rappresentazione della realtà sulla ricorrenza di alcune entrate reddituali, laddove nella specie per stessa ammissione del ricorrente, si sarebbe trattato di una mancata verifica dell’esistenza di tali redditi, verifica che ovviamente era doverosa, stante il chiaro tenore delle disposizioni sopra richiamate con particolare riferimento ai redditi che devono essere compresi nella dichiarazione autocertificativa.
3.1 Manifestamente infondato è il motivo relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche atteso che il giudice distrettuale aveva già ravvisato la genericità della deduzione, priva della indicazione dei profili di meritevolezza che ne avrebbero giustificato il riconoscimento e al contempo ne aveva esclusa la concessione richiamando i criteri direttivi di cui all’art.133 comma 2 cod.pen. in ragione dei precedenti penali del reo che ne connotavano negativamente il profilo della personalità.
4.Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, che va determinata come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2024
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Il Consigliere estensore
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