Falsa Dichiarazione per Gratuito Patrocinio: il Dolo
L’accesso alla giustizia è un diritto fondamentale, garantito anche a chi non dispone dei mezzi economici per sostenere i costi di un processo. Lo strumento è il patrocinio a spese dello Stato. Tuttavia, per beneficiare di questo istituto, è necessario dichiarare con trasparenza la propria situazione reddituale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce le conseguenze di una falsa dichiarazione per gratuito patrocinio, soffermandosi in particolare sull’elemento soggettivo del reato, ovvero il dolo.
I Fatti del Caso
Una donna veniva condannata sia in primo grado che in appello per il reato previsto dall’art. 95 del D.P.R. 115/2002, per aver presentato una dichiarazione non veritiera al fine di ottenere il patrocinio a spese dello Stato. Nello specifico, aveva omesso di indicare i redditi percepiti dalla figlia con lei convivente. L’imputata proponeva quindi ricorso per Cassazione, lamentando tre vizi principali della sentenza d’appello: un’errata valutazione dell’elemento soggettivo del reato, il riconoscimento ingiustificato della recidiva e il mancato accoglimento della richiesta di pene sostitutive alla detenzione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato, rigettandolo integralmente. I giudici hanno confermato la correttezza delle decisioni dei tribunali di merito, fornendo importanti precisazioni su ciascuno dei punti sollevati dalla difesa. La decisione finale ha comportato la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Analisi dell’Ordinanza
L’ordinanza della Cassazione offre una disamina dettagliata dei principi giuridici applicabili in materia.
Falsa Dichiarazione per Gratuito Patrocinio e Dolo Eventuale
Il punto centrale della difesa riguardava l’intenzionalità. La Corte ha ribadito un principio consolidato: per integrare il reato di falsa dichiarazione per gratuito patrocinio è sufficiente il “dolo eventuale”. Ciò significa che non è necessario provare che l’imputata volesse deliberatamente frodare lo Stato. Basta dimostrare che si sia rappresentata la possibilità che la sua dichiarazione fosse incompleta o falsa e abbia accettato il rischio di tale eventualità. Nel caso specifico, i giudici hanno ritenuto del tutto logico presumere che la madre fosse a conoscenza del fatto che la figlia, convivente, percepisse un reddito, poiché la legge (art. 76 D.P.R. 115/2002) impone di sommare i redditi di tutti i componenti del nucleo familiare.
La Recidiva e la Valutazione della Capacità a Delinquere
La Corte ha ritenuto corretta anche la valutazione sulla recidiva. I giudici di merito avevano evidenziato come l’imputata, già gravata da numerosi precedenti penali per furto e violazioni edilizie, non avesse mostrato alcuna attenuazione della sua capacità criminale. Al contrario, la commissione di un nuovo reato dimostrava una certa “propensione a delinquere”, giustificando pienamente l’applicazione dell’aggravante della recidiva.
Il Diniego delle Pene Sostitutive
Infine, per quanto riguarda il diniego delle pene sostitutive, la Cassazione ha ricordato che si tratta di una valutazione discrezionale del giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo se manifestamente illogica o contraddittoria. Non era questo il caso. Anche alla luce delle recenti riforme (D.Lgs. 150/2022) che hanno ampliato l’applicazione di tali pene, il giudice deve sempre tenere conto dei criteri dell’art. 133 del codice penale. La Corte ha confermato che il giudice può respingere la richiesta basandosi esclusivamente sui precedenti penali dell’imputato, qualora da essi emerga una prognosi negativa sulla finalità rieducativa della pena e sul rischio di reiterazione del reato.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce l’importanza della massima diligenza e onestà nella compilazione della domanda per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Le conseguenze di omissioni o falsità possono essere gravi, portando a una condanna penale. La decisione sottolinea due aspetti cruciali: primo, l’obbligo di considerare i redditi di tutti i familiari conviventi; secondo, la sufficienza del dolo eventuale, per cui anche la semplice accettazione del rischio di dichiarare il falso è penalmente rilevante. Infine, per i soggetti con precedenti penali, l’accesso a benefici come le pene sostitutive è subordinato a una valutazione rigorosa della loro personalità e della prognosi di reinserimento sociale.
Per commettere il reato di falsa dichiarazione per il gratuito patrocinio è necessaria l’intenzione di ingannare lo Stato?
No, non è necessaria la volontà diretta di ingannare. Secondo la Corte di Cassazione, è sufficiente il ‘dolo eventuale’, ovvero che la persona si sia resa conto della possibilità di fornire una dichiarazione non veritiera e abbia accettato questo rischio, omettendo ad esempio di informarsi adeguatamente o di dichiarare tutti i redditi rilevanti.
I redditi dei familiari conviventi devono essere sempre dichiarati nella domanda per il gratuito patrocinio?
Sì. La legge stabilisce che, ai fini del calcolo del reddito per l’ammissione al beneficio, si deve tener conto della somma dei redditi di tutti i componenti del nucleo familiare convivente con l’istante. Omettere questi dati costituisce una falsità rilevante penalmente.
Un giudice può negare le pene sostitutive alla detenzione basandosi solo sui precedenti penali di una persona?
Sì. La Corte di Cassazione ha chiarito che il giudice può respingere la richiesta di pene sostitutive facendo esclusivo riferimento ai precedenti penali dell’imputato, se da questi emerge una valutazione negativa sulla possibilità di rieducazione, sul contenimento del rischio di commettere nuovi reati e sul rispetto delle prescrizioni.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39864 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39864 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte dì appello di Napoli ha confermato sentenza emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che aveva ritenuto COGNOME NOME penalmente responsabile del reato di cui all’art. 95 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. L’imputata ricorre avverso la sentenza della Corte di appello lamentando, con tr motivi di ricorso, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussist dell’elemento soggettivo del reato, alla ritenuta recidiva e al diniego di applicazione pene sostitutive.
Il ricorso è manifestamente infondato. I giudici di merito hanno fatto corretta applicazi del principio secondo cui l’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 95 DPR 115/200 è generico e può anche rivestire la forma del dolo eventuale ( Sez. 4 n. 37144 del 05/06/2019 GLYPH Rv. 277129 – 01; Sez. 4, n. 45786 del 04/05/2017, Rv. 271051 – 01). È utile inoltre ricordare che ai fini dell’ammissione al patroci spese dello Stato, nel reddito complessivo dell’istante, ai sensi dell’art. 76 del d.P. 115 del 2002, deve essere computato anche il reddito di qualunque persona che con lui conviva e contribuisca alla vita in comune (Sez. 4, n. 44121 del 2012, Indiveri, R 253643). Pertanto, non è manifestamente illogica l’argomentazione secondo cui la ricorrente ben avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che la figlia, con le convivente, percepiva reddito.
La Corte territoriale ha inoltre assolto in misura congrua e pertinente l’ o motivazionale in ordine alla ritenuta applicazione della recidiva, con particolare rigua all’apprezzamento dell’idoneità della nuova condotta criminosa a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Rv. 247838 ; Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, Rv. 263464). In particolare, i giudici di merito hanno fat pertinente riferimento al fatto che l’imputata, gravata da plurimi precedenti penali furto, violazioni edilizie e violazioni di sigilli al momento della commissione del reat cui si procede, non aveva mostrato alcuna attenuazione della capacità criminale, mettendo invece in luce una certa propensione a delinquere. In ordine al diniego di sostituzione della pena detentiva, va ribadito che la relativa motivazione atti all’esercizio di un potere discrezionale quale è quello previsto dall’art. 58 legge 689/8 poiché è congrua, non manifestamente illogica e non contraddittoria, non è sindacabile in questa sede. Ed stato già chiarito da questa Corte di legittimità che, se è vero ch d.lgs. n. 150/2022 è intervenuto sulla legge 689/81 con l’evidente obiettivo di estender l’ambito applicativo delle sanzioni sostitutive è pur vero che, anche nel testo attualmen vigente, l’art. 58 della legge n. 689/81 richiede al giudice che debba valutare se applic una pena sostitutiva di tenere conto dei criteri indicati dall’art. 133 del codice p (Sez. 4 – n. 42847 del 11/10/2023, Palumbo, Rv. 285381 – 01; Sez. 4, n.636 del 29/11/2023, nm). Inoltre, secondo il recente orientamento espresso da questa Corte di
legittimità, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice può respi la richiesta anche facendo esclusivo riferimento ai soli precedenti penali dell’imput purché dalla loro valutazione emergano elementi indiscutibilmente negativi in ordine all prognosi della finalità rieducativa della pena sostitutiva, del contenimento del rischi recidiva e dell’adempimento delle prescrizioni imposte (Sez. 5 -, n. 24093 del 13/05/2025, GLYPH Rv. 288210 GLYPH 01; Sez. 2 – , n. 45859 del 22/10/2024, Rv. 287348 – 01).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento del spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. per
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma in data 25 novembre 2025.