Falsa Dichiarazione Patrocinio: L’Importanza della Specificità nel Ricorso
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del diritto processuale: un ricorso, per essere esaminato, deve essere specifico e pertinente. Il caso riguardava una condanna per falsa dichiarazione patrocinio, dove l’imputato ha commesso l’errore fatale di contestare un aspetto della vicenda diverso da quello che aveva originato la sua condanna. Analizziamo questa decisione per comprendere perché la precisione nelle argomentazioni legali è cruciale.
I Fatti del Caso
Un soggetto veniva condannato in primo grado e in appello per il reato previsto dall’art. 95 del Testo Unico sulle spese di giustizia (d.P.R. n. 115/2002). L’accusa non riguardava, come si potrebbe pensare, una falsa attestazione sul proprio reddito, bensì l’omessa dichiarazione di precedenti condanne penali. Nello specifico, l’imputato, nel presentare l’istanza per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, aveva taciuto di avere a suo carico condanne per reati in materia di imposte dirette e indirette.
Nonostante la chiarezza dell’imputazione, il soggetto decideva di presentare ricorso per Cassazione, basandolo su un unico motivo: un presunto difetto di motivazione della sentenza d’appello. Tuttavia, l’argomentazione difensiva si concentrava interamente sulla veridicità della dichiarazione reddituale, sostenendo la correttezza della quantificazione del reddito complessivo ai fini dell’accesso al beneficio.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile senza neppure entrare nel merito della questione. La decisione si fonda sulla constatazione della totale aspecificità del motivo di ricorso. In altre parole, la difesa ha discusso di un argomento (il reddito) che non era oggetto della contestazione penale, ignorando completamente il vero cuore dell’accusa (l’omissione dei precedenti penali).
Le motivazioni: perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La Corte ha spiegato che un ricorso è ‘intrinsecamente aspecifico’ quando non si confronta con le effettive contestazioni del capo di imputazione e con le argomentazioni sviluppate dal giudice di merito. L’imputato era stato condannato perché aveva omesso un’informazione richiesta dalla legge per l’accesso al gratuito patrocinio, ovvero l’esistenza di precedenti penali specifici. La sua difesa, invece, ha tentato di dimostrare la correttezza di un altro dato, quello reddituale, che però nessuno aveva messo in discussione in quel contesto.
Questo scollamento tra l’oggetto della condanna e l’oggetto del ricorso ha reso quest’ultimo inutile. Non è possibile chiedere alla Cassazione di annullare una sentenza per un difetto di motivazione su un punto che non era neanche al centro del giudizio. Di conseguenza, la Corte non ha potuto fare altro che applicare l’articolo 616 del codice di procedura penale, che prevede, in caso di inammissibilità, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, in questo caso quantificata in tremila euro.
Conclusioni: le implicazioni della sentenza
Questa ordinanza offre un’importante lezione pratica. Quando si impugna una decisione giudiziaria, è essenziale che i motivi di ricorso siano mirati, pertinenti e specifici. Bisogna attaccare il ragionamento logico-giuridico che ha portato il giudice a quella determinata conclusione, non divagare su questioni irrilevanti o non contestate. La vicenda evidenzia inoltre la serietà degli obblighi dichiarativi per chi richiede il patrocinio a spese dello Stato: non solo il reddito, ma tutte le informazioni richieste, inclusi i precedenti penali, devono essere fornite in modo completo e veritiero. Una falsa dichiarazione patrocinio per omissione può portare a una condanna penale, e un ricorso mal impostato non farà altro che aggravare la posizione del condannato con ulteriori sanzioni economiche.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto ‘intrinsecamente aspecifico’. L’imputato ha basato la sua difesa sulla correttezza della sua dichiarazione dei redditi, mentre la condanna era stata emessa per l’omessa dichiarazione di precedenti condanne penali.
Qual era l’accusa esatta mossa al ricorrente?
L’accusa era di aver violato l’art. 95 del d.P.R. 115/2002, omettendo di dichiarare, nella domanda per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, l’esistenza di precedenti condanne penali per reati in materia di imposte dirette e indirette.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45096 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45096 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SCARPULLA NOMECOGNOMEnato a CORLEONE il 03/03/1974
avverso la sentenza del 09/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
T NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata , in epigrafe e con la quale la Corte territoriale ha confermato la condanna per reato previsto dall’art.95 del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115.
Il ricorso è inammissibile.
Difatti, l’unico motivo proposto e riguardante il dedotto difetto di motivazion della sentenza in punto di mancata verifica dei presupposti inerenti all responsabilità dell’imputato risulta intrinsecamente aspecifico, non confrontandos in alcun modo con le effettive contestazioni spiegate nel capo di imputazione e affrontate dal giudice di merito con coerente motivazione.
In particolare, il motivo argomenta in ordine alla dedotta veridicità del dichiarazione presentata – ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Sta – in punto di correttezza della quantificazione del reddito complessivo, quando l contestazione sui riferisce invece al diverso presupposto rappresentato dall omessa dichiarazione in ordine a precedenti condanne penali per reati in materia di imposte dirette e indirette.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 novembre 2024
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