Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42057 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42057 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CARBONIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato la decisione del Tribunale di Avellino che aveva riconosciuto COGNOME NOME responsabile del reato di cui all’art. 95 D.P.R. n. 115/2002, condannandolo alla pena di giustizia.
Il MEI, a mezzo del proprio difensore, ricorre per RAGIONE_SOCIALEzione avverso la sentenza della Corte di appello assumendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato e in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art.131 bis cod.pen.
In ordine al motivo di ricorso, va premesso che, ai fini dell’individuazione delle condizioni necessarie per l’ammissione al patrocinio, rileva ogni componente di reddito, imponibile e non, siccome espressivo di capacità economica (Sez. 4, n. 12410 del 06/03/2019, Leonzio, Rv. 275359) e le false indicazioni o le omissioni anche parziali dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione ogni altra dichiarazione prevista per l’ammissione al patrocinio integrano il reato di cui si tratta solo allorquando riguardino la sussistenza delle condizioni di reddito per l’ammissione al beneficio, ma non anche quando cadano su elementi a tal fine irrilevanti (Sez. 4, n. 20836 del 16/04/2019, COGNOME Vito, Rv. 276088). La correttezza di tale ultimo approccio ermeneutico sembra trovare un appiglio testuale in quanto incidentalmente affermato delle Sezioni Unite di questa Corte in una decisione riguardante la diversa, seppur correlata, tematica della revoca del beneficio, con specifico riferimento alla falsità o all’incompletezza della dichiarazione sostitutiva d certificazione, prevista dall’art.79, c. 1, lett. c) d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, i caso di redditi che non superino il limite di ammissibilità (Sez. U. n. 14723 del 19/12/2019, dep. 2020, COGNOME, non massimata sul punto).
Ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nel reddito complessivo dell’istante, ai sensi dell’art. 76 del d.P.R. n. 115 del 2002, deve essere computato anche il reddito di qualunque persona che con lui conviva e contribuisca alla vita in comune (Sez. 4, n. 44121 del 2012, Indiveri, Rv. 253643) e risulta del tutto irrilevante che l’eventuale falsa attestazione cada su componenti di redditi irrilevanti ai fini del riconoscimento del beneficio, atteso che la condotta incriminata è proprio quella di una dichiarazione falsa o incompleta ai fini dell’ottenimento del beneficio.
Il ricorrente si limita a reiterare le censure precedentemente prospettate, senza tuttavia apportare elementi concreti per disarticolare l’apparato argomentativo della sentenza impugnata.
Il motivo concernente il riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art.131 bis cod.pen. è generico e non si confronta con il contenuto della decisione impugnata che non è manifestamente illogica o contraddittoria
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla RAGIONE_SOCIALE delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma il 3 ottobre 2024
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Il Consigliere estensore