Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 4325 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 4325 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PRISTINA (KOSOVO) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/11/2023 della Corte d’appello di Palermo. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO; lette la requisitoria scritta del Procuratore generale, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa il 01/06/2021 dal GUP presso il Tribunale di Trapani, con la quale NOME COGNOME, all’esito di giudizio abbreviato, era stato giudicato responsabile del reato previsto dall’art.95, in relazione all’art.76, del T.U. emesso con d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (TUSG); commesso per avere, in procedimento pendente di fronte al Tribunale di Trapani, con istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, falsamente attestato che il reddito del proprio nucleo familiare nell’anno di imposta 2015 era pari a € 19.066,04, laddove lo stesso era invece pari a € 26.763,76, superiore rispetto al limite previsto per l’ammissione al beneficio; reato in relazione al quale il Tribunale procedente, previa applicazione RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti all’aggravante di avere ottenuto il beneficio e operata la riduzione per il rito, lo aveva condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi otto di reclusione ed € 240,00 di multa.
In motivazione, la Corte ha rilevato che l’imputazione era stata elevata in quanto, all’esito di accertamenti svolti dall’RAGIONE_SOCIALE dopo l’ammissione dell’imputato al patrocinio a spese dello Stato, era risultato che il nucleo familiare dello stesso era titolare di un reddito superiore rispetto al limite massimo per l’ottenimento del beneficio.
La Corte ha quindi rigettato il motivo di appello inerente al dedotto difetto dell’elemento soggettivo per la asserita mancata conoscenza dei redditi effettivamente percepiti dai familiari conviventi; ha osservato che la fattispecie ascritta si caratterizza per la sufficienza del dolo generico, concretizzato dalla coscienza e volontà di dichiarare un reddito non corrispondente a quello effettivo; ha quindi osservato che la notevole differenza tra reddito dichiarato e reddito reale e l’omessa dichiarazione d i quello di un familiare convivente, rendevano del tutto inverosimile che l’imputato fosse nella condizione di mancata conoscenza tale da escludere l’elemento soggettivo, ravvisabile quanto meno nella forma del dolo eventuale.
Ha altresì rigettato il secondo motivo, riguardante la richiesta di riconoscimento della prevalenza RAGIONE_SOCIALE già riconosciute circostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante, ritenendo il trattamento sanzionatorio del tutto adeguato alla concreta gravità del fatto e in considerazione della determinazione della pena in corrispondenza del minimo edittale.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, tramite il proprio difensore, articolando due motivi di impugnazione.
Con il primo motivo, ha dedotto -ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. la violazione e falsa applicazione dell’art.95 del TUSG.
Ha dedotto che al ricorrente sarebbe stata ascritta una circostanza aggravante non effettivamente contestata nel capo di imputazione, a propria volta ritenuta equivalente alle ritenute attenuanti generiche; assumendo come la relativa aggravante non potesse ritenersi contestata neanche sulla base del tenore letterale dell’atto di esercizio dell’azione penale; il tutto in violazione del principio di necessaria correlazione tra accusa e sentenza.
Con il secondo motivo ha dedotto -ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. -il vizio di motivazione per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità in relazione agli artt. 75, 79, 92 e 95 del TUSG.
Ha dedotto il travisamento, da parte dei giudici di merito, della acquisizioni probatorie, con particolare riferimento alla dichiarazione dei redditi dei componenti del nucleo familiare; osservando che la condotta del ricorrente, con specifico riferimento all’omessa dichiarazione del reddito di NOME, quale componente del nucleo familiare, portava a ipotizzare con ragionevole certezza
che l’istante non avesse effettiva conoscenza della sussistenza di un reddito dichiarabile; ritenendo, quindi, che il difetto di controllo non fosse idoneo a perfezionare il dolo neanche sotto la forma di quello eventuale; esponendo che tali circostanze, se correttamente valutate, avrebbero potuto condurre i giudici di merito a ritenere non punibile il fatto ai sensi dell’art.131 -bis cod.pen..
Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza impugnata va annullata senza rinvio, per essere il reato estinto per prescrizione.
In ordine alla normativa applicabile in tema di prescrizione in riferimento alla successione di norme intervenuta in materia è recentemente intervenuto l’arresto espresso da Sez.U, n.20989 del 05/06/2025, COGNOME; la quale ha chiarito (come precisato dal punto 7.4 del ‘considerato in diritto’) la coesistenza di diversi regimi di prescrizione, applicabili in ragione della data del commesso reato e in particolare, come già chiarito anche da Sez. 4, n. 39170 del 2023, COGNOME e che, quindi:
per i reati commessi fino al 2 agosto 2017, si applica la disciplina della prescrizione dettata dagli artt. 157 e ss. cod. pen., così come riformulati dalla legge 5 dicembre 2005 n. 251 (c.d. legge ex Cirielli);
per i reati commessi a far data dal 3 agosto 2017 e fino al 31 dicembre 2019, si applica la disciplina della prescrizione come prevista dalla legge 23 giugno 2017 n. 103 (c.d. legge Orlando), con i periodi di sospensione previsti dall’art. 159, comma secondo, cod. pen. nel testo introdotto da detta legge;
per i reati commessi a far data dal 1° gennaio 2020, si applica in primo grado la disciplina della prescrizione come dettata dagli artt. 157 e ss. cod. proc. pen, senza conteggiare la sospensione della prescrizione di cui all’art. 159, comma 2, cod. pen., essendo stata tale norma abrogata dall’art. 2, comma 1, lett. a) della legge 27 settembre 2021 n. 1 e sostituita con l’art. 161-bis cod.pen. (c.d Riforma Cartabia), e nei gradi successivi la disciplina della improcedibilità, introdotta appunto da tale legge.
Ne consegue che, in ragione della data del commesso reato (23 giugno 2017) si applicano le disposizioni contenute nella abrogata legge 251 del 2005, derivandone che il reato si è prescritto in epoca successivo al deposito del dispositivo della sentenza di appello.
Occorre quindi esaminare se i motivi di ricorso siano ammissibili, sulla base del consolidato principio in base al quale la prescrizione sopravvenuta rispetto alla sentenza di appello non è rilevabile in caso di ricorso inammissibile, essendo lo stesso inidoneo a costituire un valido rapporto processuale.
Va quindi osservato che il primo motivo di ricorso non è manifestamente infondato.
Dalla lettera RAGIONE_SOCIALE due sentenze di merito, si evince che le stesse hanno ritenuto come contestata -ponendola in bilanciamento con le ritenute attenuanti generiche -l’aggravante prevista dall’art.95 del TUSG, in base al quale la pena è aumentata se alle false dichiarazioni presentate in sede di istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato segua l’effettivo ottenimento del beneficio.
Va però osservato che, dal tenore del capo di imputazione, la relativa aggravante non risulta in alcun modo contestata in quanto, al di là del globale riferimento all’art.95 del TUSG, non vi è menzione della relativa condotta circostanziale.
Quindi, impregiudicata ogni valutazione in ordine alla possibilità di operare la contestazione di una circostanza aggravante ‘in fatto’, nel caso di specie la contestazione medesima non è evidentemente avvenuta; ciò comporta che, in relazione all’art.522 c od.proc.pen., la sentenza di condanna pronunziata riconoscendo una circostanza aggravante mai contestata, neppure in fatto, costituendo violazione di disposizioni concernenti l’iniziativa del pubblico ministero nell’esercizio dell’azione penale pertanto è, nella parte relativa a tale statuizione, affetta da nullità assoluta, come tale insanabile e rilevabile dal giudice in ogni stato e grado del procedimento (Sez. 5, n. 11412 del 19/01/2021, COGNOME, Rv. 280748- 01; Sez. 5, n. 32682 del 18/06/2018, COGNOME, Rv. 273491).
La non manifesta infondatezza del motivo, con logico assorbimento dell’esame della seconda doglianza, comporta quindi -sulla base dei principi predetti, che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così è deciso, 27/01/2026
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
La Presidente NOME COGNOME