Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 18171 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 18171 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME IMMACOLATA nato a NAPOLI il 08/09/1946
avverso la sentenza del 10/12/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del procuratore generale in persona della sostituta NOME COGNOME con le quali si è chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette, altresì, le conclusioni rassegnate dalla difesa della COGNOME con memoria del 21 aprile 2025, ribadite con altra del 02 maggio 2025, con le quali si è insistito per raccoglimento del ricorso.
Ritenuto in fatto
1. La Corte d’appello di Firenze ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale d Siena, con la quale NOME era stata condannata per il reato di cui all’art. del d.P.R. 115/02, aggravato dalla conseguita ammissione al beneficio, per avere falsamen dichiarato nell’istanza di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato pe abbienti, in relazione a un procedimento penale, un reddito pari a euro 5.500,00, in luogo di accertato di euro 15.061,00 (in Siena il 09/04/2021). La Corte del gravame, esaminati i mot appello (essenzialmente riguardanti l’asserita insussistenza dell’elemento psicologico del l’invocata particolare tenuità del fatto e il riconoscimento delle generiche), li ha affermando, quanto al primo, che la prova dell’elemento psicologico del reato (integrata anche dolo eventuale) era ricavabile dalla circostanza che l’imputata aveva indicato lei stessa la fo reddito (una pensione), aggiungendo la dicitura a penna, laddove il divario tra il reddito dich quello effettivo non consentiva di ritenere che la stessa fosse incorsa in mero errore per dife poi, ritenuto il bisogno di pena, ritenendo infondato il motivo del gravame, con il qual prospettata una grossolanità del falso, osservando che da esso era derivata l’ammissione beneficio, solo i successivi controlli avendo impedito di procedere alle relative liquidazion quanto alla dosimetria della pena, ha ritenuto insussistenti elementi per riconoscere le generi la mancanza di segni di resipiscenza, avendo la donna mantenuto il silenzio anche dop l’ammissione al beneficio, richiamando in conclusione la ratio dell’art. 62 bis, cod. pen.
2. La difesa dell’imputata ha proposto ricorso, formulando tre motivi.
Con il primo, ha dedotto vizio di illogicità della motivazione quanto all’elemento sog del reato, richiamando l’art. 606 lett. c), cod. proc. pen. Secondo la prospettazione difen Corte del merito non avrebbe considerato l’età avanzata della COGNOME NOME e il suo minimo grado di istruzione, non potendosi considerare prova a carico il fatto che la stessa avesse aggiunto a p la fonte del reddito, ciò potendo dimostrare solo la sua consapevolezza di percepire la pensione non l’ammontare di essa rispetto all’anno d’imposta interessante la dichiarazione.
Con il secondo motivo, ha dedotto violazione di legge quanto al diniego della causa di punibilità prevista dall’art. 131 bis, cod. pen., giustificato alla stregua del fatto che alla dichiaraz falsa era conseguita l’ammissione al beneficio, laddove avrebbe dovuto porsi attenzione all’esi del danno che sarebbe conseguito solo dopo l’erogazione delle somme liquidate al difensore. Inol la circostanza che il reato è aggravato non potrebbe di per sé considerarsi ostativa all’appli dell’istituto.
Con il terzo, infine, ha dedotto i vizi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 606, cod. relazione al diniego delle generiche, non avendo la Corte territoriale considerato l’età dell’im il suo grado di istruzione, oltre alla sua incensuratezza.
Il Procuratore generale, in persona della sostituta NOME COGNOME ha deposit conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
La difesa della COGNOME NOME ha depositato una prima memoria, con la quale ha insistito per l’accoglimento delle istanze di cui al ricorso e una successiva di analogo contenuto.
Considerato in diritto
1. Il ricorso va rigettato.
2. Il primo motivo è manifestamente infondato.
La decisione censurata è del tutto coerente con il consolidato orientamento di questa Corte legittimità, quanto alla prova dell’elemento psicologico del reato per il quale si procede: costituito dal dolo generico, anche nella declinazione più lieve del dolo eventuale (Sez. 4 n. del 06/03/2017, n.m.; n. 21577 del 21/04/2016, COGNOME, Rv. 267307 – 01). E, se è vero che prova deve essere particolarmente rigorosa, nel caso di effettiva sussistenza delle condizion reddito per l’ammissione al beneficio, non essendo sufficiente che l’istanza contenga falsit omissioni (Sez. 4, n. 45786 del 04/05/2017, COGNOME, Rv. 271051 – 01; n. 4623 del 31/1/201 COGNOME, Rv. 271949 – 01; n. 35969 del 29/05/2019, COGNOME, Rv. 276862 – 01; n. 7192 d 11/01/2018, COGNOME, Rv. 272192 – 01; n. 37144 del 05/06/2019, COGNOME, Rv. 277129 – 01; sez. n. 21577/2016, cit., in cui, ai fini dell’integrazione del reato si è affermata la necessità del richiede, oltre alla previsione dell’evento la prova, anche nella forma eventuale, di un atteggia psichico che manifesti adesione all’evento previsto), è anche vero che, nella specie, c correttamente evidenziato dalla Corte territoriale, dalla falsità é conseguita l’ammissi beneficio e i dati alterati inerivano a redditi propri della imputata che, peraltro, ne ave indicato la fonte a penna. Trattasi di argomento del tutto logico e, peraltro, minimamente sc dalle considerazioni difensive, con le quali si è peraltro richiamato un vizio non deducib illogicità della motivazione che, per poter formare oggetto di ricorso, deve essere manife secondo quanto stabilisce l’art. 606, co. 1 lett. e), cod. proc. pen.], laddove il richiamo a dello stesso articolo evoca violazioni di legge insussistenti e neppure argomentate. 3. Il secondo motivo è infondato. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Non erra la difesa nel rilevare la violazione dell’art. 131 bis cod. pen. per avere la Corte valorizzato il conseguimento del beneficio per escludere la non particolare lievità del essendosi già chiarito, in tema di patrocinio dei non abbienti, che la circostanza aggravant delitto di cui all’art. 95, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per l’avvenuta ammissione al benef mancanza dei requisiti, non osta, ex se, al riconoscimento della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui alla norma richiamata (Sez. 4, n. 44900 del 10/10/2023, Rv. 285292 – 01; n. 31843 del 17/05/2023, Nadal, Rv. 285065 – 02).
Purtuttavia, riguardo a tale motivo, vanno operate due precisazioni. Intanto, d considerarsi che, nella specie, si versa in ipotesi di doppia sentenza conforme di merito e,
ipotesi, la sentenza impugnata si salda con quella di primo grado, laddove siano operati rip richiami a quest’ultima e adottati gli stessi criteri di valutazione delle prove, con la consegu le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 – 01; Sez. 3, n. 44418 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595 – 01; n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, COGNOME, 252615 – 01). E, sul punto specifico, il giudice di prime cure aveva correlato il bisogno d direttamente al pericolo derivante dalla condotta, considerato non esiguo in relazione all’evi divario tra reddito dichiarato e reddito effettivo, pari a oltre il triplo, collocandolo in una secondo il parametro dell’offensività crescente, che non consentiva di collocare quel peri nell’ambito della particolare tenuità e neppure della sola tenuità. Tale ragionamento è richiamato nella sentenza censurata, nella quale – e questo è l’oggetto della seconda precisazio si è pure dato atto della circostanza che il motivo di gravame era stato argomentato sull’ass della grossolanità del falso. È, pertanto, con riferimento a detta obiezione che va valu ragionamento svolto dai giudici del merito che hanno affermato l’infondatezza di prospettazione, avendo la falsità determinato l’ammissione al beneficio.
4. Infine, è manifestamente infondato il terzo motivo.
I giudici del doppio grado di merito hanno fondato il giudizio di non meritevolezza generiche sulla base di un ragionamento per nulla arbitrario e del tutto congruo, soprattutto o consideri la ratio della disposizione di cui all’art. 62 bis, cod. pen., quella cioè di adeguare la pena al caso concreto: è in ragione di ciò che al giudice di merito non è richiesto di esprimer valutazione circa ogni singola deduzione difensiva (avendo la difesa agitato l’età della donna e grado di istruzione, oltre alla incensuratezza), rientrando il riconoscimento delle circ generiche nell’ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazio l’adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (Sez. 6 n. del 28/10/2010, Straface, Rv. 248737 – 01; Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale, Rv. 25620 01; Sez. 2, n. 9299 del 07/11/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275640 – 01). Ciò che nella spe avvenuto, avendo il giudice di primo grado valorizzato la gravità della condotta data imponente discrasia tra reddito dichiarato e reddito effettivo e la Corte rilevato l’assenza di positivamente valutabili, altresì valorizzando l’assenza di segni di resipiscenza da dell’imputata.
5. Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Deciso il 07 maggio 2025