Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8546 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8546 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PICERNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/05/2025 della CORTE APPELLO di POTENZA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esamiNOME il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME NOME, ritenuta responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all’art. 95 d.P.R. 115/2002.
Rilevato che la difesa lamenta: I) Erronea applicazione della legge penale, mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine all’accertamento di penale responsabilità dell’imputata per insussistenza del reato sotto il profilo oggettivo e soggettivo; II) vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod.pen.; III) Erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzioNOMErio.
Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione della legge penale sostanziale e vizio della motivazione con riferimento all’affermazione di penale responsabilità dell’imputata è inammissibile, in quanto non si confronta con la decisione impugnata che ha rilevato la genericità del motivo d’appello; inoltre, la Corte territoriale ha richiamato i profili fondanti dell’accertamento del reato (omessa dichiarazione dei redditi percepiti da familiari per ben due anni) evidenziando l’inadeguatezza del motivo d’appello rispetto a tali specifiche acquisizioni, con ciò motivando in modo logico e completo il proprio assunto, con cui il ricorrente anche in questa sede omette un effettivo confronto; la Corte territoriale ed il G.I.P. del Tribunale, infatti, hanno indicato sia gli elementi concreti da cui desumere la prova del dolo (entità dello scarto tra reddito dichiarato e reddito effettivo), sia le ragioni per le quali la mancata, debita indicazione dei redditi di tutti i componenti della famiglia anagrafica della ricorrente – due dei quali erano stati pretermessi – fosse frutto di una volontà deliberata dell’imputata (sul punto i giudici, con argomentare logico, hanno evidenziato l’inverosimiglianza della circostanza che la COGNOME si fosse affidata alla compilazione da parte di terzi non meglio indicati. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Considerato, quanto alla dedotta violazione dell’art. 131-bis cod. pen., che la stessa è inammissibile perché dedotta per la prima volta in cassazione e la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, se tale disposizione, come nel caso di specie, era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza di appello, ostandovi la previsione di cui all’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 2, 20/03/2019, n. 21465 (rv. 275782-01);
Considerato, quanto alla dosimetria della pena – rimessa alla discrezionalità del giudice – che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto, come nel caso in esame, di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014, Rv. 259142).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 febbraio 2026
Il Consigliere estensore
Il P