Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 39780 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 39780 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 26/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a CALTANISSETTA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 11/02/2025 della Corte d’appello di Caltanissetta Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del P.G., in persona del Sostituto Procuratore, NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale locale aveva condannato NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 95 d.P.R., n. 115 del 2002, contestatogli per avere, nell’istanza volta ad ottenere l’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, falsamente attestato un reddito inferiore a quello accertato a seguito di controlli eseguiti dalla Guardia di Finanza.
In specie la Corte ha respinto i motivi di appello con cui si deduceva l’insussistenza dell’elemento soggettivo, stante il modesto livello culturale del ricorrente che gli impediva di comprendere la differenza tra reddito prodotto e quello indicato nella dichiarazione ISEE e con cui, in subordine, si invocava il riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen. nonché, in via ulteriormente gradata, il riconoscimento delle
circostanze attenuanti generiche oltre che della sospensione condizionale della pena.
Avverso la sentenza è stato proposto ricorso nell’interesse del COGNOME affidato ad un unico articolato motivo.
2.1. Si deduce la violazione dell’art. 606, lett. e) cod. proc. pen. e, in specie, cumulativamente, la mancanza, contraddittorietà o illogicità della motivazione. In tesi difensiva, il modesto livello culturale del ricorrente non gli avrebbe consentito di comprendere la differenza tra il reddito percepito e le risultanze dell’attestazione ISEE. Difetterebbe, dunque, la prova in merito alla sussistenza del dolo. A ciò aggiunge il ricorrente di essersi affidato all’epoca ad un commercialista che, dopo qualche tempo, è stato tratto in arresto per truffa e altri reati contro il patrimonio.
2.2. Per altro verso si invoca il riconoscimento dell’art. 131 bis cod. pen. stante l’occasionalità della condotta.
2.3. Sotto ulteriore profilo si chiede il giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante e il beneficio della sospensione condizionale della pena.
Lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte territoriale, ha richiamato e fatto proprie, a giustificazione del ravvisato dolo del reato, le considerazioni svolte dal primo giudice, rispetto alle quali la difesa aveva opposto i medesimi argomenti oggi ribaditi, senza un reale confronto con le sentenze conformi. La motivazione censurata è del tutto coerente con i principi più volte affermati da questa Corte di legittimità.
Le sentenze conformi hanno evidenziato che con la sottoscrizione dell’istanza il COGNOME si è assunto la responsabilità di quanto dichiarato e hanno escluso che la falsa dichiarazione sia frutto di un errore o dell’affidamento nelle informazioni fornitegli dal commercialista.
Detta affermazione, secondo i giudici di merito, è risultata del tutto priva di riscontro ed è stato posto l’accento sulla circostanza che lo stesso COGNOME ha affermato di avere lavorato e percepito i redditi che aveva dichiarato. Né risulta che COGNOME abbia omesso il pagamento delle imposte calcolate sulla base del
reddito imponibile inserito nella dichiarazione dei redditi o che abbia denunciato eventuali condotte illecite del commercialista.
Con motivazione non manifestamente illogica né contraddittoria e men che meno carente è stato ritenuto che trattandosi di redditi percepiti dall’imputato «egli avrebbe ben potuto e dovuto conoscerne la consistenza, al di là di quanto asseritamente indicatogli dal proprio commercialista», avuto riguardo allo scarto tra il reddito imponibile dichiarato (€ 28.909,00) e quello contenuto nell’istanza di ammissione al patrocinio (€ 9.300,00). Proprio detta sproporzione è stata ritenuta, nelle sentenze conformi, idonea a rendere priva di plausibilità logica l’ipotesi che la falsità sia stata frutto di una mera ‘leggerezza’.
Non ha mancato la Corte di rilevare, nel rigettare lo specifico motivo di appello proposto sul punto che la censura «non collima con le dichiarazioni da lui stesso rese, in udienza, in ordine alle svariate attività lavorative (lavori di pulizia, un impiego in un bar e persino la gestione di una pizzeria) che aveva esercitato nel corso del 2018.
In proposito si intende in questa sede riaffermare il principio già richiamato dai giudici di merito secondo cui «in tema di patrocinio a spese dello Stato, l’errore sulla nozione di reddito ai fini dell’ammissione al beneficio non esclude l’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, non trattandosi di errore su legge extrapenale, posto che l’art. 76 del medesimo decreto è espressamente richiamato dalla predetta norma incriminatrice» (Sez. 4, n. 418 del 25/11/2021, dep. 2022, Rv. 282560 -01; Sez. 4, n. 47760 del 11/07/2018, Rv. 274354 -01).
Il ricorso è inammissibile anche con riferimento agli ulteriori profili relativi al mancato riconoscimento dell’art. 131 bis, delle circostanze attenuanti generiche in termini di prevalenza e alla sospensione condizionale della pena.
Questa Corte di legittimità ha costantemente affermato il principio secondo cui in tema di ricorso per cassazione, la denuncia promiscua e perplessa della inosservanza ed erronea applicazione di legge nonché della mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, rende i motivi aspecifici e il ricorso inammissibile ai sensi degli artt. 581, co. 1, lett. c) e 591, co. 1, lett. c), cod. proc. pen. «non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l’impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dai motivi quelli suscettibili di utile scrutinio» (Sez. 4 n. 8294 del 01/02/2024 non massimata, Sez. 1, n. 39122 del 22/9/2015, Rv. 264535; conf. Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Rv. 263541).
E’, infatti, onere del ricorrente indicare sotto quale profilo la motivazione risulti mancante, in quale parte risulti contraddittoria e dove manifestamente
illogica (così Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Rv. 277518, nella cui motivazione, la Corte ha precisato che, al fine della valutazione dell’ammissibilità dei motivi di ricorso, può essere considerato strumento esplicativo del dato normativo dettato dall’art. 606 cod. proc. pen. il “Protocollo d’intesa tra Corte di cassazione e il RAGIONE_SOCIALE sulle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia penale”, sottoscritto il 17 dicembre 2015).
Già in precedenza (Sez. 2, n. 31811 dell’8/5/2012, COGNOME, Rv. 254328 che richiama Sez. 6, n. 32227 del 16/7/2007, Sez. 6, n. 800 del 6/12/2011 dep. 2012, COGNOME) erano stati ritenuti inammissibili per aspecificità quei ricorsi che si limitavano a prospettare vizi di legittimità del provvedimento impugnato enunciando i motivi in forma perplessa o alternativa.
Nel caso in esame la modalità espositiva si discosta dal modello legale di ricorso per cassazione che deve strutturarsi per motivi tipici a critica vincolata. I motivi, infatti, sono quelli tipizzati nella previsione tassativa dell’art. 606 cod. proc. pen., mentre il «vincolo della critica è rappresentato, ovviamente, dal testo del provvedimento impugnato». Il ricorso, a ben vedere, che ripropone anche graficamente l’atto di appello, si limita a riformulare le richieste già avanzate alla Corte territoriale, ribadendole dinanzi a questa Corte di legittimità.
Per altro verso, le doglianze sottoposte all’esame della Corte territoriale erano connotate da patente genericità il che impone di riaffermare il principio secondo cui «il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria, quand’anche il giudice dell’impugnazione non abbia pronunciato in concreto tale sanzione» (Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Rv. 283808 -01).
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 26 novembre 2025
La Consigliera est. Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME