Falsa Dichiarazione Patente: La Cassazione Sancisce l’Irrilevanza tra Domicilio e Residenza
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha affrontato un interessante caso di falsa dichiarazione patente, fornendo chiarimenti cruciali sulla responsabilità penale che deriva da dichiarazioni mendaci rese alla Pubblica Amministrazione. La Suprema Corte ha stabilito che, ai fini della configurazione del reato di falso, la distinzione tra domicilio e residenza è irrilevante quando la sostanza della dichiarazione è volta a ottenere illegittimamente un provvedimento, come la conversione di una patente di guida estera.
I fatti del processo
La vicenda giudiziaria ha origine dalla condanna di un soggetto per il reato previsto dall’art. 76 del d.P.R. 445/2000 in relazione all’art. 483 del codice penale (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico). L’imputato aveva presentato all’Ufficio della Motorizzazione Civile un’istanza per la conversione di una patente di guida bulgara in una italiana. A supporto della richiesta, aveva dichiarato di aver avuto il proprio domicilio in Bulgaria per un determinato periodo.
Le verifiche effettuate dalle autorità competenti, tuttavia, avevano rivelato una realtà diversa. Non solo la patente di guida bulgara risultava falsa, ma anche il “certificato di residenza a lungo termine” esibito era risultato non autentico. Di conseguenza, l’istanza di conversione era stata respinta e l’uomo era stato processato e condannato nei primi due gradi di giudizio.
Il ricorso e le argomentazioni difensive sulla falsa dichiarazione patente
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, basando la sua difesa su un’argomentazione prettamente giuridica. Egli sosteneva che i giudici di merito avessero commesso un errore di diritto nel non distinguere tra il concetto di “domicilio” e quello di “residenza”. A suo dire, il tema dell’indagine avrebbe dovuto limitarsi a verificare la veridicità della sua dichiarazione di domicilio in Bulgaria, senza estendersi alla residenza, concetto giuridicamente distinto.
Secondo la tesi difensiva, i giudici non avrebbero compreso il nucleo della questione, condannandolo sulla base di una presunta falsità della residenza, mentre la sua dichiarazione si era limitata al domicilio. Tale distinzione, a suo avviso, avrebbe dovuto portare a un esito diverso del processo.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, respingendo integralmente la tesi difensiva. Gli Ermellini hanno evidenziato come l’imputato stesse semplicemente riproponendo una censura già correttamente esaminata e disattesa dalla Corte d’Appello. La Suprema Corte ha chiarito che, ai fini dell’integrazione del reato di falso, la sottile distinzione tra domicilio e residenza è del tutto irrilevante nel caso di specie.
Il falso, spiegano i giudici, non riguarda la qualificazione giuridica del luogo in cui il soggetto si trovava, ma la dichiarazione mendace di aver conseguito legittimamente una patente bulgara, requisito fondamentale per chiederne la conversione in Italia. La conversione era stata negata proprio perché gli accertamenti avevano confermato la falsità sia della patente che del certificato attestante la presenza a lungo termine nel paese straniero. Pertanto, il nucleo dell’illecito penale consiste nell’aver attestato falsamente alla Pubblica Amministrazione una condizione (il possesso di una valida patente estera) in realtà inesistente.
Le conclusioni
La pronuncia della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale in materia di reati di falso: ciò che conta è la sostanza della dichiarazione e la sua idoneità a trarre in inganno la Pubblica Amministrazione per ottenere un vantaggio altrimenti non dovuto. I cavilli giuridici e le distinzioni dottrinali, come quella tra domicilio e residenza, non possono essere utilizzati per scardinare l’impianto accusatorio quando la falsità del fatto dichiarato è palese e provata.
In conclusione, chiunque renda una dichiarazione a un pubblico ufficiale per ottenere un provvedimento deve assicurarsi della veridicità sostanziale di quanto attesta. Il tentativo di mascherare una menzogna dietro a sottili distinzioni legali non protegge dalle conseguenze penali, come dimostra chiaramente questa ordinanza.
In un caso di falsa dichiarazione per ottenere la conversione di una patente estera, conta la differenza tra domicilio e residenza?
No. Secondo la Corte di Cassazione, ai fini del reato di falso, la distinzione tra domicilio e residenza è irrilevante. Il nucleo del reato è la dichiarazione mendace di possedere i requisiti per ottenere il provvedimento, in questo caso il legittimo conseguimento della patente estera.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Qual era la dichiarazione falsa che ha portato alla condanna nel caso specifico?
La dichiarazione falsa riguardava il fatto di aver conseguito una patente di guida bulgara e il relativo certificato di residenza a lungo termine, documenti necessari per chiedere la conversione in una patente italiana. Le indagini hanno accertato la falsità di entrambi i documenti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25690 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25690 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a LISSONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RG 5240/24
Rilevato che NOME COGNOME è stato condannato alle pene di legge per il reato dell’art. 76 d.P.R. n. 445 del 2000 in relazione all’art. 483 cod. pen., con la recidiva dell’art. 99, qua comma, cod. pen.;
Rilevato che l’imputato ha eccepito la nullità della sentenza per violazione di legge, perché i Giudici di merito non avevano compreso che il tema d’indagine fosse esclusivamente la falsità o la genuinità della dichiarazione rilasciata all’Ufficio della Motorizzazione civile relativa domiciliazione e non alla residenza in Bulgaria dall’8 aprile 2010 all’8 aprile 2011;
Rilevato che l’imputato ha riprodotto con il ricorso per cassazione la medesima censura già vagliata e disattesa con adeguata motivazione giuridica dalla Corte territoriale: non rileva, infat ai fini dell’integrazione del reato di falso, la distinzione tra domicilio e residenza, perché il attiene piuttosto alla dichiarazione di aver conseguito la patente bulgara di cui ha poi chiesto l conversione in Italia, conversione negata perché le verifiche hanno dato esito positivo per falsità sia della patente che del certificate for long-term residence;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24 maggio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente