Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23024 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23024 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 10/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a FIORENZUOLA D’ARDA il 03/02/1968
avverso la sentenza del 15/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Motivi della decisione
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia del Tribunale di Piacenza del 21 settembre 2023 con la quale NOME COGNOME era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione ed euro 400,00 di multa, per il reato di cui all’art. 95, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, affidato a tre motivi con i quali deduce: a) la mancata valutazione dell’elemento soggettivo del reato per il quale si procedeva; b) la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.; c) l’eccessività del trattamento sanzionatorio.
Il ricorso è inammissibile in quanto generico, riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalle sentenze conformi e non scandito dalla necessaria analisi critica degli argomenti posti alla base della decisione impugnata.
La Corte territoriale, rigettando lo specifico motivo di gravame, ha valorizzato le emergenze probatorie acquisite da cui emerge che il COGNOME era formale intestatario di beni, quote di immobili e conti correnti oltre che di una autovettura che era stata sottoposta a fermo amministrativo la cui stessa natura esclude che il dichiarante potesse non essere consapevole delle loro titolarità. Ha poi evidenziato come la sussistenza dell’elemento soggettivo si evinceva dalla notevole differenza tra il reddito dichiarato per l’anno in esame pari a 3.620,00 euro e quello reale che corrispondeva a oltre diecimila euro in più. Con gli argomenti spesi, il ricorso non si confronta, limitandosi ad affermare che l’imputato riteneva che l’unico reddito da dichiarare fosse quello che aveva percepito nel periodo in cui era detenuto.
Considerato che il motivo del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), deve indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Rilevato che, se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, si confronta solo genericamente o parzialmente con la motivazione del provvedimento impugnato, che alle pagg.2-4 esamina specificamente la doglianza inerente all’elemento soggettivo del reato, per ciò solo si destina all’inammissibilità, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con tale riproduzione il provvedimento ora formalmente impugnato, lungi dall’essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 26060801).
3.2. Parimenti inammissibile il secondo motivo di ricorso. Posto l’accento sulla circostanza che il ricorrente ha omesso di dichiarare beni di cui era certamente a conoscenza essendo a lui intestati, la sentenza si colloca nell’alveo del dictum delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, co. 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo (Sez. Un. n. 13681 del 25/2/2016, COGNOME, Rv. 266590). S.U. Tushai ricordano che «la nuova normativa non si interessa della condotta tipica, bensì ha riguardo alle forme di estrinsecazione del comportamento, al fine di valutarne complessivamente la gravità, l’entità del contrasto rispetto alla legge e conseguentemente il bisogno di pena. Insomma, si è qui entro la distinzione tra fatto legale, tipico, e fatto storico, situazione reale ed irripetibile costituita da tutti gli eleme di fatto concretamente realizzati dall’agente».
Va, peraltro, ricordato che, ai fini dell’applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell’offesa dev’essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all’art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (così Sez. 7, Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 – 01; conf. Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, COGNOME, Rv. 274647 – 01).
3.3. Il terzo motivo, afferente al trattamento sanzionatorio, non è consentito in quanto non aveva costituito motivo di appello. Si legge a pagina due della sentenza impugnata che l’eccessività del trattamento sanzionatorio non è stata oggetto di impugnazione nell’atto di gravame. E’ noto che non sono deducibili con il ricorso per Cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, COGNOME, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Deciso il 10 giugno 2025
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