Falsa Dichiarazione ISEE: La Cassazione Conferma la Condanna
L’attestazione ISEE è uno strumento fondamentale per accedere a numerose prestazioni sociali agevolate. La sua compilazione richiede la massima attenzione, poiché una falsa dichiarazione ISEE può integrare un reato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito questo principio, dichiarando inammissibile il ricorso di una cittadina condannata per aver falsamente attestato la composizione del proprio nucleo familiare. Analizziamo insieme la vicenda e le importanti conclusioni della Suprema Corte.
I Fatti del Caso: Una Dichiarazione Mendace
Il caso riguarda una persona condannata per i reati di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.) e per dichiarazioni mendaci (art. 76 D.P.R. 445/2000). Nello specifico, nell’ambito della richiesta di attestazione ISEE per l’anno 2018, aveva presentato una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) in cui autocertificava che il proprio nucleo familiare era composto unicamente da se stessa. Tuttavia, successivi accertamenti hanno rivelato una realtà diversa: alla data della richiesta, la dichiarante risultava anagraficamente convivente con i propri genitori e fratelli.
La Difesa dell’Imputata e il Motivo del Ricorso
Di fronte alla condanna, l’imputata ha proposto ricorso in Cassazione, basandolo su un unico motivo: la violazione di legge e il vizio di motivazione riguardo all’elemento psicologico del reato. La sua tesi difensiva sosteneva che, pur vivendo formalmente con la famiglia, di fatto conduceva una vita autonoma da anni e non era a conoscenza del suo esatto “stato di famiglia” ufficiale. In altre parole, non avrebbe agito con la consapevolezza e la volontà di dichiarare il falso.
La Decisione della Cassazione sulla falsa dichiarazione ISEE
La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo di ricorso del tutto generico e fattuale, e come tale lo ha dichiarato inammissibile. I giudici hanno sottolineato come le corti di merito avessero già accertato in modo inequivocabile la natura mendace della dichiarazione. La discrepanza tra quanto autocertificato e le risultanze anagrafiche ufficiali era palese e oggettiva.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione della Corte si fonda su un principio chiaro: la dichiarazione sostitutiva era palesemente falsa perché contrastava con i dati risultanti dai registri anagrafici. Questi ultimi dimostravano che l’imputata viveva con i genitori e i fratelli. Inoltre, è emerso che un precedente tentativo di cambiare la propria residenza non era andato a buon fine, un fatto che, secondo la Corte, smentisce la presunta ignoranza della propria situazione anagrafica. La condotta dell’imputata, quindi, non poteva essere giustificata da una mera percezione soggettiva della propria condizione abitativa, quando i dati ufficiali affermavano il contrario. La responsabilità penale per una falsa dichiarazione ISEE sorge dal semplice contrasto oggettivo con la realtà documentata, che l’autore della dichiarazione ha l’onere di conoscere.
Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio di fondamentale importanza: chi compila un’autocertificazione ha il dovere di verificare la veridicità dei dati che dichiara, specialmente quando questi sono facilmente riscontrabili presso pubblici registri, come l’anagrafe comunale. L’ignoranza del proprio stato di famiglia non può essere invocata come scusante. La conseguenza della declaratoria di inammissibilità è stata, come previsto dall’art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questo caso serve da monito sulla serietà e sulle conseguenze legali che derivano dalla compilazione di documenti come la DSU per l’ISEE.
È possibile essere condannati per falsa dichiarazione ISEE se si crede sinceramente di vivere da soli?
Sì. Secondo la Corte di Cassazione, se le risultanze anagrafiche ufficiali dimostrano che il nucleo familiare è diverso da quello dichiarato, la dichiarazione è considerata mendace. La convinzione personale non è sufficiente a escludere la responsabilità penale se contrasta con i dati ufficiali.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito della questione. Di conseguenza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro, equitativamente fissata, in favore della Cassa delle ammende.
Qual è stata la prova decisiva utilizzata dai giudici in questo caso?
La prova decisiva è stata il contrasto oggettivo tra quanto autocertificato dalla ricorrente (nucleo familiare composto solo da lei) e le risultanze anagrafiche, le quali attestavano che alla data della richiesta ella viveva ancora con i genitori e i fratelli.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25699 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25699 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/12/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO
Rilevato che NOME COGNOME è stata condannata alle pene di legge per il reato degli art. 483 cod. pen. e 76 d.P.R. n. 445 del 2000, perché, nell’ambito della richiesta di attestazione NUMERO_DOCUMENTO, nelle dichiarazioni sostitutive uniche, aveva autocertificato il falso, dichiarando che proprio nucleo familiare era composto solo da lei, mentre dagli accertamenti era emerso che alla data della richiesta vi erano altri componenti;
Rilevato che l’imputata con un unico motivo di ricorso ha eccepito la violazione di legge e il vizi di motivazione con riferimento all’elemento psicologico perché da anni viveva da sola e non era a conoscenza del suo stato di famiglia;
Rilevato che il motivo è generico e fattuale: i Giudici di merito hanno accertato che la ricorrent aveva presentato una dichiarazione sostitutiva mendace perché contrastante con le risultanze anagrafiche da cui era emerso che invece viveva con i genitori e i fratelli, infatti, non era andat a buon fine la pratica del cambio di residenza;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativannente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24 maggio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente