Falsa dichiarazione ISEE per il gratuito patrocinio: la Cassazione conferma la condanna
L’accesso alla giustizia è un diritto fondamentale, e il gratuito patrocinio ne è uno strumento essenziale. Tuttavia, ottenerlo in modo fraudolento costituisce un reato. Con l’ordinanza n. 17777/2024, la Corte di Cassazione ha affrontato il caso di una falsa dichiarazione ISEE, ribadendo principi cruciali sull’onere della prova e sull’elemento soggettivo del reato. La decisione conferma la condanna di un cittadino che aveva dichiarato redditi notevolmente inferiori a quelli reali, rendendo il suo ricorso inammissibile.
I fatti del caso: la dichiarazione reddituale infedele
La vicenda giudiziaria ha origine dalla condanna, confermata in appello, di un uomo per il reato previsto dall’art. 95 del d.P.R. 115/2002. L’imputato aveva presentato un’istanza per essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato, allegando una dichiarazione dei redditi non veritiera. In particolare, emergeva una discrepanza macroscopica tra quanto dichiarato (circa 5.400 euro) e quanto effettivamente percepito (oltre 15.100 euro).
I giudici di merito avevano già stabilito che tale condotta integrava il reato, aggravato dal fatto che il beneficio era stato effettivamente conseguito grazie alla falsa attestazione. L’imputato, non rassegnandosi alla condanna, ha proposto ricorso per cassazione.
Il ricorso e la contestata Falsa dichiarazione ISEE
Il ricorrente ha incentrato la sua difesa sulla presunta assenza dell’elemento soggettivo del reato, ovvero del dolo. A suo dire, non vi era la prova della volontà cosciente di presentare una dichiarazione mendace al fine di ottenere il beneficio. Secondo la difesa, i giudici di merito non avevano adeguatamente motivato su questo punto cruciale.
La Suprema Corte, tuttavia, ha rigettato completamente questa linea difensiva, dichiarando il ricorso inammissibile per due ragioni fondamentali.
Le motivazioni della Suprema Corte
L’ordinanza della Cassazione si basa su un’analisi rigorosa dei requisiti di ammissibilità del ricorso e sulla logicità delle motivazioni dei giudici di grado inferiore.
La ripetitività del motivo di ricorso
In primo luogo, la Corte ha osservato che il motivo presentato dal ricorrente era, in sostanza, una semplice riproposizione delle argomentazioni già avanzate e respinte dalla Corte d’Appello. La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere inammissibile un ricorso che non si confronti criticamente con le ragioni della sentenza impugnata, ma si limiti a ripetere le stesse censure. Questo comportamento processuale non attiva un vero dialogo con la decisione di secondo grado, rendendo l’impugnazione un mero tentativo dilatorio.
La valutazione dell’elemento soggettivo
In secondo luogo, e nel merito della questione, la Cassazione ha ritenuto che i giudici di primo e secondo grado avessero correttamente e logicamente desunto l’esistenza del dolo. La prova dell’intento fraudolento non derivava da un singolo elemento, ma da una valutazione complessiva della condotta. I dati presenti nella certificazione ISEE provenivano dalle stesse autocertificazioni dell’interessato. Soprattutto, l'”elevato scostamento” tra il reddito dichiarato e quello percepito è stato considerato un indice inequivocabile della volontà di ingannare lo Stato. Una differenza così ampia (quasi il triplo) non poteva essere attribuita a una mera svista o a un errore colposo, ma rivelava una precisa intenzione di rappresentare una situazione economica falsa.
Le conclusioni: le implicazioni pratiche della decisione
La decisione della Corte di Cassazione consolida un principio fondamentale: nel reato di falsa dichiarazione ISEE per l’accesso al gratuito patrocinio, la prova del dolo può essere desunta da elementi oggettivi, come la notevole divergenza tra il dichiarato e il reale. Chi richiede un beneficio basato sull’autocertificazione ha l’onere di essere veritiero e accurato. L’inammissibilità del ricorso ha comportato per il ricorrente non solo la conferma della condanna penale, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria di tremila euro alla Cassa delle ammende, a dimostrazione della severità con cui l’ordinamento sanziona i tentativi di abusare degli strumenti di tutela dei non abbienti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile principalmente perché il ricorrente si è limitato a riproporre gli stessi motivi di doglianza già presentati e respinti in appello, senza confrontarsi criticamente con le motivazioni della sentenza impugnata.
Come è stato provato l’intento di commettere il reato (elemento soggettivo)?
L’intento è stato desunto dalla valutazione complessiva della condotta, in particolare dall’elevato scostamento tra i redditi dichiarati (circa 5.400 euro) e quelli effettivamente percepiti (oltre 15.100 euro). Una differenza così significativa è stata ritenuta incompatibile con un semplice errore e indicativa della volontà di fornire una falsa rappresentazione della realtà economica.
Quali sono le conseguenze per chi presenta una falsa dichiarazione per ottenere il gratuito patrocinio?
Oltre alla condanna per il reato previsto dall’art. 95 del d.P.R. 115/2002, in caso di inammissibilità del ricorso in Cassazione, il condannato è tenuto al pagamento delle spese processuali e di una somma a titolo di sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come stabilito nel caso di specie in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17777 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17777 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME PRAIA A MARE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che il difensore di COGNOME NOME NOME proposto ricorso avverso la sentenza Corte d’appello di Catanzaro in data 19/6/2023, in epigrafe indicata, con la qu confermata quella del Tribunale di Paola di condanna per il reato di cui all’art. 95, d.P.R. n 115 del 2002, con l’aggravante di aver conseguito il beneficio in conseguenza de dichiarazione (in Paola il 12/1/2016);
ritenuto che il ricorrente, con riguardo alla sussistenza dell’elemento soggettiv ha sostanzialmente riproposto il motivo di gravame, senza un effettivo confront argomentazioni contenute nella sentenza impugnata (sul contenuto essenziale de d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584; Sez. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui princip possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), avendo i giudici del merito g una valutazione complessiva della condotta, evidenziando come i dati della certif ISEE provenissero anche dalle autocertificazioni dell’interessato, essi r sostanzialmente la falsa rappresentazione reddituale, ritenuto l’elemento soggett alla stregua dell’elevato scostamento tra i redditi dichiarati (euro 5.467,60) e qu (euro 15.118,21);
che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento dell processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende, non ravvis ragioni di esonero quanto alla causa d’inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 3 aprile 2024