Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 6381 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 6381 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/11/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a CALTANISSETTA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso !a sentenza del 18/01/2023 RAGIONE_SOCIALE CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
visti gli atti, ii provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; udito ;i Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME
che ha concluso chiedendo
I! Proc. Gen. conclude per il rigetto
udito i! difensore
AVV_NOTAIO COGNOME insiste nell’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa in data 18.01.2023v la Corte d’appello di Caltanissetta( ha confermato la pronuncia di primo grado emessa dal Tribunale RAGIONE_SOCIALE medesima città in data 04.04.2022, che aveva affermato la responsabilità degli imputati COGNOME NOME e COGNOME NOME in ordine ai reati di cui agli art. 110 e 353, comma 1 cod. pen. ( 1) e agli artt. 61 n.2, 110 e 489 cod. pen. (capo 2) e dei solo Tuiumello anche per il r di cui all’art. 495, comma 1 cod. pen. (capo 3) e aveva condannato, rispettivamente NOME alla pena di anni uno di reclusione e la NOME alla pena di mesi sei di reclusione euro 300,00 di multa.
Avverso l’indicata sentenza. ricorrono per cassazione gli imputati, tramite medesimo difensore di fiducia, affidando le censure a sette motivi.
2.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione di legge penale e vizio motivazione in riferimento alla affermata sussistenza del reato di falsa dichiarazion pubblico ufficiale su qualità personali proprie in relazione al capo 3 RAGIONE_SOCIALE rubrica.
È stato erroneamente applicato l’art.495 cod. pen. l che tutela il bene giuridico RAGIONE_SOCIALE fede pubblica e sanziona chi dichiara i al pubblico ufficiale proprie qualità difformi d tai vero e/o inesistenti. La Corte territoriale ha ricostruito la fattispecie di cui all’art. 495 sulla base dell’incompatibilità di cui all’art.50 d.p.r. 335/1982 relatva ì nel caso di specie ad esercizio abusivo RAGIONE_SOCIALE libera professione da parte del COGNOME in ragione del suo status pubblico dipendente – quale appartenente alla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE – , il quale di conseguen non COGNOME dovuto spendere, al cospetto del pubblico ufficiale deputato al rilascio de certa di identità e poi effettivamente rilasciata riportando tale dicitura la indebitamente assunta di libero professionista.
L’illecito, secondo la Corte – che ha richiamato a sostegno RAGIONE_SOCIALE suddetta te giurisprudenza non pertinente, riguardante professionisti che avevano violato l’art.495 co neo. in quanto privi dell’ obbligatoria iscrizione all’albo professionale , laddove rispetto all’attività svolta dal ricorrente non è prevista alcuna abilitazione – si sarebbe configu quanto il sig. COGNOME COGNOME dichiarato al cospetto del pubblico ufficiale una qua indebitamente assunta invece di dichiarare quella sua propria di pubblico dipendente; nell realtà dei fatti il ricorrente ha dichiarato una qualità, ossia l’esercizio di u professione, effettivamente rivestita, pur essendo incompatibile con la qualità appartenente al RAGIONE_SOCIALE.
Ai sensi dell’art.51 d.p.r.335/1982 la sanzione prevista in relazione all’art.5 suddetto d.p.r., consiste nella decadenza eventuale dall’appartenenza al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e nell’azione disciplinare interna.
La difesa contesta inoltre l’inosservanza del disposto dell’art.1, comma 2 I. 4/2013,c riconosce l’esistenza di libere professioni intellettuali non organizzate in ordini o colle /e che non prevede che esse siano nulle o inesistenti ove l’interessato versi in situazion incompatibilità nel rapporto di pubblico impiego. Dunque / il sig. NOME ha fornito una dichiarazione conforme alla legge e allo stato di fatto nel quale versava dichiarando essere libero professionista.
L’incompatibilità, espressamente dichiarata tale da una norma di legge, ha conseguenze solo sul piano dello specifico rapporto di pubblico impiego e non anche su quello dell’esistenza RAGIONE_SOCIALE qualità di “libero professionista”. Lo stesso dott. commissario RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ha confermato la qualità di libero professionista del Tuiumello nelle sue dichiarazioni.
Ne consegue che il ricorrente / al momento in cui si dichiarò libero professionista rese una dichiarazione conforme sia alla legge sia allo stato di fatto nel quale egli versava.
In altri termini NOME era allo stesso tempo poliziotto e libero professionista e soprattutto /era libero professionista sia formalmente che concretamente, pur se versante in situazione di incompatibilità nel ruolo di poliziotto da lui ricoperto.
Si evidenzia inoltre una manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALE motivazione in quanto ammettendo la sussistenza del reale presupposto per la decadenza dall’impiego per ncompatibilità /ovvero l’esercizio dell’attività di libera professione, in maniera irragione sostiene poi che comunque tale presupposto non sia vero e che la dichiarazione di tale attività in sede di rilascio RAGIONE_SOCIALE carta di identità integri un falso.
La Corte non ha infine considerato l’art 53 d.p.r. 917/1986 secondo il quale “son redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall’esercizio di arti le professioni”. Per intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva di attività di la autonomo. La norma fa riferimento all’abituahtà, ancorchè non esclusiva, di attività di lav autonomo diverse da quelle di impresa; schè non occorre l’esclusività; il sig. COGNOME COGNOMEnvero regolarizzato – come era dunque tenuto a fare la propria posizione tributaria c l’attribuzione RAGIONE_SOCIALE Partita I.V.A. in ragione RAGIONE_SOCIALE abitualità delle presta consulenza/perizia svolte, come era tenuto a fare.
La qualità di libero professionista, che lo obbligava comunque ad aprire una posizione fiscale con P_IVA, derivava all’odierno ricorrente già dall’abituale at consulente/perito informatico, non sanzionata da invalidità o inesistenza RAGIONE_SOCIALE professio bensì esclusivamente sul piano disciplinare e del mantenimento dell’impiego quale appartenente al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
In ogni caso, si sottolinea in ricorso che, a differenza di quanto affermato dalla C appello, non si possa asserire che sia stata lesa la pubblica fede tutelata dalla no incriminatrice in argomento in quanto, ove pure si volesse accedere alla ricostruzione svol
dai giudici di merito, la spendita RAGIONE_SOCIALE qualità di libero professionista non ha co pubblica fede ad una qualità non vera.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso si contesta violazione di legge e vizio motivazione in riferimento all’elemento soggettivo del reato di falsa dichiarazione a pubbl ufficiale su qualità personali proprie (in relazione al capo 3 RAGIONE_SOCIALE rubrica).
La Corte ha ritenuto che l’imputato non fosse libero professionista ) in quanto dipendente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, ancorché in aspettativa sindacale; inoltre, che lo st conoscendo il regime di incompatibilità, avesse ugualmente consapevolmente reso !a u,chiarazione.
Si sottolinea come l’imputato avesse invece la certezza di esercitare una liber professione, benché ciò rendesse incompatibile il contestuale mantenimento dell’appartenenza ai ruoli di RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE; egli ha dunque accettato @unqués il rischi subire le conseguenze disciplinari previste dall’art. 51 d.p.r. 335/1982 e’ sapeva di po andare incontro proprio in considerazione del fatto che esercitava una libera profession ni-oorio perché ciò che esercita – va era reale.3
Sono stati erroneamente applicati gli artt. 42, comma 2, 43, comma 1, e 495 cod. pen.fin quanto il dolo richiesto dalla norma incriminatrice è il dolo generico, che deve ess valutato non solo in relazione all’aspetto RAGIONE_SOCIALE volontà RAGIONE_SOCIALE condotta, ma anche riferimento a ciò che attiene ai contenuto RAGIONE_SOCIALE dichiarazione, ossia la coscienza RAGIONE_SOCIALE fa dichiarata al pubblico ufficiale. Nel caso di specie, il sig. COGNOME ha voluta menzionato la qualità di libero professionista ,rendendo all’impiegato una dichiarazione scienza fondata su una circostanza di fatto e derivante dalla certezza di versare in u situazione di incompatibilità, non rispetto alla detta professione, bensì solamente l’appartenenza al RAGIONE_SOCIALE. Nessuna consapevolezza RAGIONE_SOCIALE presunta falsit può farsi dunque risalire alla condotta contestata, proprio in ragione dell’effettivo es RAGIONE_SOCIALE professione.
Si evidenzia linfine,una manifesta contraddittorietà RAGIONE_SOCIALE motivazione anche nel punto in cui la Corte ha sostenuto che il ricorrente abbia dolosamente dichiarato !a falsa qualit libero professionista, salvo poi ribadire che egli sapeva di versare in una situazio incompatibilità, proprio a causa RAGIONE_SOCIALE libera professione esercitata e 2 quindi che egli era consapevole di esercitare una libera professione.
2.3. Con il terzo motivo denunciano violazione di legge e vizio di motivazione / -riferimento all’esclusione RAGIONE_SOCIALE punibilità di cui all’art. 47, comma 3′ cod. pen. per il falsa dichiarazione a pubblico ufficiale su qualità personali proprie in relazione ai c RAGIONE_SOCIALE rubrica.
Non si ritiene adeguata la motivazione con cui la Corte, sostenendo che nei caso di specie si sarebbe trattato di un irrilevante errore di diritto, non ha riconosciuto la ric RAGIONE_SOCIALE causa di esclusione di punibilità invocata dal ricorrente ai sensi del 47, comma 3, cod.
pen., che invece si sarebbe dovuta applicare essendosi verificato un errore sul fat costituente reato, derivato dall’errore su una norma giuridica non penale; la dichiarazi dei sig. COGNOME COGNOME‘impiegato del Comune di Caltanissetta ; ai fini del rilascio RAGIONE_SOCIALE carta di identità, infatti, non è stata conseguenza di errore di diritto su legge penale – e dunqu fuori dalla portata dell’art. 5 cod. pen – bensì su una legge diversa dalla legge penale che causato un errore sul fatto che costituisce reato.
L’errore in cui si ipotizza sia incorso il sig. COGNOMECOGNOME COGNOME ad oggetto l’art. 5 335/1982 ‘nella misura in cui esso sancirebbe che l’incompatibilità in esso prevista priv poliziotto che esercita una libera professione RAGIONE_SOCIALE qualità di libero professionista, ha i io stesso in un errore sul fatto (cioè l’errata attribuzione RAGIONE_SOCIALE qualità di libero profe data a sé stesso) che costituisce reato (cioè la falsa dichiarazione resa in sede di ril RAGIONE_SOCIALE carta di identità) ) allorché COGNOME errato nel dichiarare una qualità desumendola da norme che invece COGNOMEro dovuto essere interpretate diversamente.
2.4. Con il quarto motivo di ricorso contestano violazione di legge penale e vizio motivazione in relazione alla insussistenza derivata dei reato di uso di atto falso di capo 2 RAGIONE_SOCIALE rubrica e del reato di turbata libertà degli incanti di cui al capo 1 RAGIONE_SOCIALE rubrica.
La copia RAGIONE_SOCIALE carta dì identità contenente l’indicazione “libero professionista’ è s presentata a corredo di una istanza di partecipazione ad una gara di pubblica evidenza ed in oarticolare di una “dichiarazione di avvalimento”; con la suddetta allegazione, il signor COGNOME e la signora COGNOME COGNOMEro fatto uso di un atto ideologicamente falso e dunque ciò COGNOME avuto conseguenze concrete nell’andamento RAGIONE_SOCIALE gara.
Per le ragioni esposte con i precedenti motivi, la carta di identità non conteneva alcu falsa rappresentazione RAGIONE_SOCIALE realtà: sicché viene meno anche l’ipotizzato e ritenuto uso atto falso e conseguentemente il reato di turbata libertà degli incanti.
2.5. Con il quinto motivo di ricorso denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento all’inapplicabilità dell’art.489 cod. pen. al fatto contestato al capo 2 RAGIONE_SOCIALE rubrica.
La norma sanziona l’uso di atto falso, ma prevede una clausola di sussidiarietà (‘chiunque, senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso”), che esclude punibilità di chi si sia reso autore RAGIONE_SOCIALE falsità.
Il concorso al quale fa riferimento l’art.489 cod. pen. non può essere interpretato nei senso disciplinato dall’art.110 cod. pen., ma deve ricomprendere l’ipotesi in cui, come è accaduto nella fattispecie, il documento icontenente una annotazione asseritamente falsa. sia stato formato da una terza persona indotta in errore da colui il quale poi abbia fatto del documento medesimo.
La Corte ha interpretato la clausola di sussidiarietà in senso contrario alla norma e non ha ritenuto potesse operare nel caso di specie, ritenendo falsa la dichiarazione del s
COGNOME e non la carta di identità rilasciata dall’ufficiale dell’anagrafe del comune in emessa dall’ufficio competente al rilascio per richiesta di rinnovo.
Si evidenzia una contraddizione nell’intero apparato motivazionale: se la carta n fosse falsa, verrebbe meno la turbata libertà degli incanti procurata con il documento questione ed anche il reato di uso di atto falso, in quanto si sarebbe verificato /se mai)l’uso di un atto non falso, così potendosi prescindere dalla clausola di sussidiarietà; se inve documento fosse frutto RAGIONE_SOCIALE condotta di colui il quale ha poi fatto uso del docume medesimo, allora la certificazione RAGIONE_SOCIALE libera professione non può che essere falsa e de trovare applicazione la causa di sussidiarietà contenuta nella norma incriminatrice in esam
Si sottolinea infine che,in riferimento alla clausola di sussidiarietà, la norma ind in maniera generica la falsità, così consentendo di non limitare l’applicabilità RAGIONE_SOCIALE cl alle ipotesi di falso documentale materiale o ideologico commesso in concorso, bensì d estenderla anche a qualunque condotta in conseguenza RAGIONE_SOCIALE quale possa essere stato generato il documento asseritamente falso.
2.6. Con il sesto motivo di ricorso denunciano violazione di legge e vizio motivazione in riferimento alla sussistenza del reato di turbata libertà degli incanti d capo 1 RAGIONE_SOCIALE rubrica.
La Corte ha sostenuto che la presentazione RAGIONE_SOCIALE copia RAGIONE_SOCIALE carta di identità del sig NOME in uno all’ istanza di partecipazione alla gara di pubblica evidenza abbia turbat gara medesima ed abbia costituito manovra fraudolenta, in quanto la frode richiesta dal norma incriminatrice può essere realizzata mediante “l’utilizzo di documenti mendac attestanti la sussistenza dei requisiti necessari per l’aggiudicazione di una gara”.
La Corte ha tralasciato che l’istanza di partecipazione è stata presentata dalla RAGIONE_SOCIALE la cui legale rappresentante era la sig.ra COGNOME e non il sigi NOME (quale l rappresentante RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE), la cui carta di identità — pur volen riconoscere che contenesse l’annotazione di una circostanza falsa – non attestava l “sussistenza di requisiti necessari” per l’aggiudicazione RAGIONE_SOCIALE gara, che è stata in aggiudicata a prescindere dalla veridicità o meno dell’attività esercitata dal ricorren quanto indifferente ai fini dell’aggiudicazione RAGIONE_SOCIALE gara medesima. La copia RAGIONE_SOCIALE cart identità è stata allegata ;infatti soltanto perché si trattava di una dichiarazione, n contenente alcuna falsità, resa ai sensi del d.p.r. 445/2000′ alla quale doveva ess allegata copia del documento di identità del dichiarante.
Il sig. NOME, al contrario di ciò che ha affermato la Corte, non ha mai dichia che non COGNOME potuto partecipare alla gara in mancanza RAGIONE_SOCIALE sua qualifica professionale e la sentenza di primo grado a sua volta ha solo affermato che lo stesso non COGNOME potuto indicare nel documento di essere un poliziotto.
In ogni caso, corrisponde a verità che il sig. NOME non COGNOME potuto partecipa alla gara, ma effettivamente non vi ha partecipato, in quanto lo ia fatto la RAGIONE_SOCIALE
ed è stata tale società e non RAGIONE_SOCIALE ad avere subito la sospensione/esclusion dell’aggiudicazione RAGIONE_SOCIALE gara (la società fu anche esclusa provvisoriamente dalla turnazio nella gestione degli incarichi provenienti dalla Procura, a causa del procedimento penale carico dei coniugi ricorrenti e non per specifiche ragioni collegate alla turbativa der dall’indicazione RAGIONE_SOCIALE “libera professione” sulla copia RAGIONE_SOCIALE carta di identità dell’imputa
La difesa contesta erronea applicazione dell’art.353 cod. pen., in quanto la sussisten del reato presuppone che quanto meno “sussista l’idoneità degli atti ad influenza l’andamento RAGIONE_SOCIALE gara” (Cass. Peri. n.1027/2019), nel caso di specie invece la “libe professione” del sign. COGNOMECOGNOME ha costituito circostanza indifferente e non risulta du integrato l’elemento oggettivo del reato in quanto lo specifico contenuto, ritenuto falso documento, non è stato utilizzato in alcun modo quale strumento fraudolento per l’aggiudicazione RAGIONE_SOCIALE gara.
2.7. Con il settimo motivo di ricorso denunciano violazione di legge e vizio motivazione in riferimento dell’elemento soggettivo del reato di turbata libertà degli i di cui al capo 1 RAGIONE_SOCIALE rubrica.
Agli imputati è stata addebitata la consapevolezza di poter influire sugli esiti RAGIONE_SOCIALE grazie all’annotazione nella carta di identità del sig. NOME RAGIONE_SOCIALE qualità di professionista, che la Corte territoriale ha considerato come requisito desumibile anche d capitolato tecnico e dai requisiti soggettivi indicati nelle lettere di invito e dunque fa conoscibile. Si ribadisce che la dichiarazione è stata resa ai sensi del d.p.r. 445/2000, a di rendere valida la dichiarazione stessa. La copia è stata utilizzata quale mero document di identità e non come certificazione RAGIONE_SOCIALE qualità di libero professionista. Ciò sottra sfera cognitiva e volitiva di entrambi i ricorrenti qualunque coscienza e finalità di influ l’andamento e gli esiti RAGIONE_SOCIALE gara, atteso che la carta di identità non era destinata ad e presa in considerazione per il contenuto riguardante la professione del titolare documento.
Si contesta dunque l’erronea applicazione degli artt. 42 comma 2, 42 comma 1 e 353 cod. pen. in quanto il dolo generico richiesto dalla norma incrirninatrice prevede ch soggetto attivo abbia consapevolezza dell’idoneità anche solo potenziale RAGIONE_SOCIALE presunt condotta fraudolenta; nel caso dì specie, i requisiti sarebbero dovuti sussistere in capo persona giuridica RAGIONE_SOCIALE e non in capo a persone fisiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1! ricorso è fondato,
1.1. Fondato è, innanzitutto, il primo motivo di ricorso nella parte in cui denu plurimi vizi motivazionali che affliggono la sentenza impugnata. Ed invero, la Corte di ap fonda la sussistenza del reato di cui all’art. 495 cod. pen. sull’assunto dell’
svolgimento dell’attività di libero professionista da parte dell’imputato versante in sit di incompatibilità ai sensi dell’art. 50 dpr 335/1982 per essere egli dipendente pubbl quale appartenente al RAGIONE_SOCIALE – sia pure in aspettativa sindacale, ladd come correttamente fatto rilevare in ricorso, la dichiarazione resa all’ufficiale del civile, ai fini del rinnovo RAGIONE_SOCIALE carta d’identità, ha in realtà avuto ad oggetto l attività professionale svolta, di fatto, dall’imputato, sicché da tale punto di vista a r si porrebbe un profilo di falsità. La circostanza che essa fosse esercitata in situazi ncompatibilità con l’altra qualità pure rivestita dall’imputato non entra nel fuoco del argomentopella cui valutazione assume piuttosto rilevo la corrispondenza del dichiarato a realtà (e si tratta(va) piuttosto di comprendere se quella dichiarazione fosse esaustiva di una compiuta indicazione RAGIONE_SOCIALE qualità professionale – che non si esauriva in quella libero professionista – che all’epoca era ancora richiesta sulla carta Ci identità).
Erra dunque la Corte di appello che, nei rigettare il motivo dì appello che evidenzia appu come andasse tenuta distinta la sottostante circostanza RAGIONE_SOCIALE incompatibilità, si limi osservare che l’imputato, in ragione del suo stato di pubblico dipendente e RAGIONE_SOCIALE connes incompatibilità, aveva l’obbligo di rispettare i divieti e le incompatibilità espres previsti per gli appartenenti al ruolo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, e su tale base conclude c possa assumere rilievo l’esercizio di fatto RAGIONE_SOCIALE libera professione ai fini RAGIONE_SOCIALE qualità professionista spesa dinanzi all’ufficiale dell’anagrafe, trattandosi di qualità indebi assunta; e per altro verso finisce altresì col confondere il piano dell’esercizio di professionale in situazione di incompatibilità cc:in quello dell’esercizio abusivo professione citando giurisprudenza in realtà pertinente a tale diversa ipotesi.
Esaurendo in tal modo la ben più complessa questione sottoposta al suo vaglio dalla difesa, Corte di appello è incorsa nei vizi denunciati col primo motivo.
S’impone pertanto l’annullamento RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, assorbiti gli altri motiv ricorso con rinvio ad altra Sezione RAGIONE_SOCIALE Corte di Appello di Caltanissetta per nuovo giudiz
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione RAGIONE_SOCIALE Corte Appello di Caltanissetta.
Così deciso il 13/11/2023.