Falsa Dichiarazione Gratuito Patrocinio: Quando il Ricorso è Inammissibile
L’accesso al gratuito patrocinio, o patrocinio a spese dello Stato, è un diritto fondamentale che garantisce a tutti la possibilità di difendersi in giudizio. Tuttavia, questo diritto è subordinato alla veridicità delle dichiarazioni fornite dal richiedente. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito le gravi conseguenze di una falsa dichiarazione gratuito patrocinio, sottolineando un importante principio processuale: la specificità dei motivi di ricorso. Analizziamo insieme la decisione per comprenderne la portata.
I Fatti del Caso: Una Dichiarazione Incompleta
Il caso riguarda un individuo condannato in primo e secondo grado per il reato previsto dall’art. 95 del D.P.R. 115/2002. Questo articolo punisce chiunque presenti dichiarazioni false o ometta informazioni rilevanti nell’istanza per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Nello specifico, l’imputato aveva dichiarato falsamente di non aver riportato condanne per reati ostativi alla concessione del beneficio, mentre, in realtà, aveva a suo carico una condanna definitiva per gravi reati legati agli stupefacenti (artt. 73 e 80 D.P.R. 309/1990).
La Decisione e la falsa dichiarazione gratuito patrocinio
L’imputato ha presentato ricorso per cassazione, lamentando un vizio di motivazione. Sostanzialmente, la sua difesa si concentrava su un aspetto del tutto diverso da quello che aveva fondato la condanna. Egli argomentava che la sua responsabilità fosse stata affermata sulla base di una presunzione legale relativa al superamento dei limiti di reddito, senza però confrontarsi con il vero fulcro dell’accusa: la falsa attestazione circa il proprio casellario giudiziale.
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno evidenziato come la censura fosse “generica e aspecifica”, in quanto ignorava completamente la motivazione, chiara e giuridicamente corretta, della Corte d’Appello. Quest’ultima aveva infatti basato la condanna sulla provata falsità della dichiarazione relativa alle condanne penali, un punto che il ricorso non ha minimamente scalfito o contestato.
Il Principio della Specificità dei Motivi di Ricorso
La Corte ha colto l’occasione per ribadire un principio consolidato nella giurisprudenza: un’impugnazione è inammissibile se non esiste una correlazione diretta tra le ragioni esposte nella decisione impugnata e i motivi posti a fondamento del ricorso. In altre parole, non si può impugnare una sentenza criticando aspetti irrilevanti o diversi da quelli che hanno effettivamente portato alla decisione. L’atto di impugnazione deve “dialogare” con la sentenza, non ignorarla.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte Suprema si fondano sulla palese genericità del ricorso. L’appellante ha costruito la sua difesa su un argomento (la presunzione di superamento del reddito) che non era mai stato il fondamento della sua condanna. La condanna si basava, in modo inequivocabile, sulla menzogna relativa ai precedenti penali. Non avendo l’imputato contestato questo punto specifico, il suo ricorso è risultato privo di fondamento e non meritevole di essere esaminato nel merito. La Corte ha quindi applicato il principio secondo cui l’impugnazione non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, pena la caduta nel vizio di aspecificità.
Conclusioni
La decisione in esame offre due importanti lezioni. La prima, di carattere sostanziale, è che l’onestà e la completezza nelle dichiarazioni per l’accesso al gratuito patrocinio sono requisiti non negoziabili, la cui violazione costituisce reato. La seconda, di natura processuale, è che un ricorso, per essere efficace, deve essere specifico e pertinente, contestando punto per punto le argomentazioni della sentenza che si intende riformare. Un ricorso generico, che devia l’attenzione su questioni non centrali, è destinato all’inammissibilità, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Per quale motivo il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico e aspecifico. Non contestava la reale motivazione della condanna (la falsa dichiarazione sui precedenti penali), ma si concentrava su un argomento irrilevante e non pertinente alla decisione della Corte d’Appello.
Qual era esattamente la falsa dichiarazione contestata nel caso di specie?
All’imputato è stato contestato di aver falsamente dichiarato, nella sua istanza per il gratuito patrocinio, di non avere riportato condanne per reati ostativi alla concessione del beneficio, mentre in realtà aveva una condanna definitiva per gravi reati in materia di stupefacenti.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per colpa del ricorrente?
Comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende. In questo caso specifico, la somma è stata determinata in 3.000,00 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12604 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12604 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CASTELVETRANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza de di Appello di Palermo indicata in epigrafe con la quale era stata confermata la co ricorrente per il reato di cui all’art. 95 DPR n.115/2002.
L’esponente lamenta vizio di motivazione in relazione alla ritenuta configurabili e alla sussistenza dell’elemento soggettivo.
La prospettata censura è generica e aspecifica, non tenendo conto della sat giuridicamente corretta motivazione della sentenza impugnata. La Cotte palermitana h rilevato che il ricorrente aveva falsamente dichiarato di non essere stato condannat dei reati ostativi alla concessione del beneficio, quando, invece, aveva riport definitiva per il reato di cui agli artt. 73 e 80 DPR 309/1990, rilevando quindi la c del reato contestato, consistente appunto nelle falsità o omissioni nelle dichiaraz nella istanza di ammissione al beneficio. A fronte di tali argomentazioni, il ricor che “verrebbe affermata la responsabilità dell’imputato sulla base di una presunzione iu tantum del superamento del reddito massimo previsto ai limiti dell’ammissione al patrocinio spese dello stato inserita nella norma di cui all’art. 76 DpR 115/2002 che appunto prevede detta presunzione nel comma 4 bis” senza minimamente confrontarsi con quanto rilevato dall Corte territoriale.
Orbene, è consolidato il principio per cui l’impugnazione è inammissibile per dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dall impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ign affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, COGNOME; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. COGNOME).
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorre Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna della ricorrente medesimo al pagamento spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favo cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de processuali e al versamento della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle amm
Così deciso in Roma il 20 marzo 2024