Falsa Dichiarazione Gratuito Patrocinio: Quando il Ricorso è Inammissibile
L’accesso alla giustizia è un diritto fondamentale, garantito anche a chi non dispone dei mezzi economici attraverso l’istituto del patrocinio a spese dello Stato. Tuttavia, questo beneficio è subordinato alla veridicità delle dichiarazioni presentate. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito il rigore con cui viene trattata la falsa dichiarazione gratuito patrocinio, dichiarando inammissibile il ricorso di un imputato e confermandone la condanna. Analizziamo i dettagli di questa importante decisione.
Il Contesto Processuale: dalla Condanna al Ricorso
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo, pronunciata prima dal Tribunale e poi confermata dalla Corte di Appello, per il reato previsto dall’art. 95 del d.P.R. 115/2002. L’imputato era stato ritenuto colpevole di aver presentato una dichiarazione non veritiera per essere ammesso al gratuito patrocinio, con l’aggravante della recidiva reiterata infraquinquennale. In particolare, la falsità riguardava il reddito percepito in un determinato anno d’imposta, superiore ai limiti di legge consentiti.
Contro la sentenza di secondo grado, la difesa proponeva ricorso per cassazione, basandolo su due principali motivi di doglianza.
I Motivi del Ricorso: Errore Materiale e Tenuità del Fatto
La difesa dell’imputato sollevava due questioni principali:
1. Erronea correlazione tra accusa e sentenza: Si lamentava un vizio procedurale (violazione dell’art. 522 c.p.p.) poiché nel capo d’imputazione era stato indicato un numero di ruolo errato (quello del registro generale delle notizie di reato anziché quello del procedimento di esecuzione). Secondo il ricorrente, questo errore avrebbe compromesso la corrispondenza tra il fatto contestato e quello ritenuto in sentenza.
2. Mancata applicazione della causa di non punibilità: Si contestava il vizio di motivazione per non aver riconosciuto la particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131 bis del codice penale, che avrebbe escluso la punibilità.
Le Motivazioni della Cassazione sulla falsa dichiarazione gratuito patrocinio
La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, dichiarandolo inammissibile con argomentazioni chiare e precise che meritano un’analisi approfondita.
La Repetitività e Genericità delle Censure
In primo luogo, i giudici di legittimità hanno qualificato le censure come meramente “riproduttive” di doglianze già esaminate e correttamente respinte dalla Corte di Appello. Il ricorrente, secondo la Corte, non si è confrontato in modo critico con le argomentazioni della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre le stesse questioni. Questo approccio rende il ricorso generico e, quindi, inammissibile.
L’Irrilevanza dell’Errore Materiale
Sul primo motivo, la Corte ha confermato la valutazione del giudice d’appello: l’indicazione di un numero di ruolo errato costituisce un semplice errore materiale, non un vizio che inficia la validità dell’accusa. Il fatto contestato, ovvero la presentazione di una specifica istanza di ammissione al gratuito patrocinio in una certa data con riferimento a un determinato anno di reddito, era stato identificato in modo inequivocabile. L’errore formale non ha modificato la sostanza dell’accusa né ha leso il diritto di difesa dell’imputato.
La Gravità della Condotta Esclude la Tenuità del Fatto
Riguardo al secondo motivo, la Cassazione ha ritenuto che la Corte di Appello avesse motivato in modo logico e congruo le ragioni per cui non era applicabile la causa di non punibilità ex art. 131 bis c.p. La decisione si fondava su tre elementi chiave:
* La gravità concreta della condotta: La falsa dichiarazione per accedere a un beneficio statale è considerata un’azione di per sé grave.
* Il notevole margine di reddito: L’imputato aveva un reddito che eccedeva in modo significativo il limite consentito per ottenere il beneficio.
* La persistenza della condotta: Questo elemento suggerisce una non occasionalità del comportamento illecito.
Questi fattori, complessivamente valutati, hanno portato i giudici a escludere che il fatto potesse essere qualificato come di “particolare tenuità”.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza in esame consolida alcuni principi fondamentali. In primo luogo, un ricorso per cassazione non può essere una semplice riedizione delle argomentazioni già respinte, ma deve contenere una critica specifica e puntuale alle motivazioni della sentenza che si impugna. In secondo luogo, non ogni errore formale nell’atto di accusa ne determina l’invalidità; è necessario che l’errore incida concretamente sulla comprensione del fatto contestato e sul diritto di difesa. Infine, la decisione conferma che la valutazione sulla particolare tenuità del fatto non è automatica, ma richiede un’analisi complessiva della condotta, tenendo conto della sua gravità, delle modalità di esecuzione e delle conseguenze, specialmente in reati che ledono la corretta amministrazione della giustizia, come la falsa dichiarazione gratuito patrocinio.
Un errore materiale nel capo d’imputazione, come un numero di ruolo sbagliato, rende nulla la sentenza?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che un semplice errore materiale, come l’indicazione di un numero di ruolo anziché un altro, non invalida la sentenza se il fatto contestato è chiaramente identificabile attraverso altri elementi (come la data dell’istanza e il suo contenuto).
Perché la Corte non ha applicato la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.)?
La Corte di Appello, con motivazione ritenuta adeguata dalla Cassazione, ha escluso l’applicazione dell’art. 131 bis c.p. a causa della gravità concreta della condotta, del notevole margine di reddito che superava il limite legale per il gratuito patrocinio e della persistenza della condotta.
Cosa significa che un ricorso per cassazione è ‘riproduttivo’ e perché viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso è definito ‘riproduttivo’ quando si limita a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte nei gradi di giudizio precedenti, senza confrontarsi criticamente con le motivazioni della sentenza impugnata. Viene dichiarato inammissibile perché non solleva vizi di legittimità specifici della decisione appellata, ma si limita a un dissenso generico.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40980 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40980 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 02/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 04/06/2025 della Corte d’appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia del Tribunale di Velletri in data 13 giugno 2024 che aveva ritenuto NOME COGNOME colpevole del reato di cui all’art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, con la recidiva reiterata, infraquinennale, commesso in Velletri il 14 febbraio 2020.
Avverso detta sentenza l’imputato propone, a mezzo del difensore di fiducia, ricorso per cassazione formulando due motivi con cui deduce l’erronea applicazione dell’art. 522 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione relativamente alla mancata correlazione tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza. La Corte ha ritenuto un semplice errore materiale l’indicazione nell’imputazione del numero di ruolo r.g.n.r. e non l’indicazione del numero s.i.e.p. . Lamenta, inoltre, il ricorrente il vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen.
Il ricorso é inammissibile. Ed invero le censure sono riproduttive di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scandite dalla necessaria analisi e critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e, pertanto, immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame hanno ampiamente spigato che «dall’esame dell’istanza di ammissione depositata nella cancelleria del Tribunale di Velletri si evince che questa riguardava un incidente di esecuzione (n. 669NUMERO_DOCUMENTO2019 SIEP) in cui l’COGNOME rivestiva la posizione di condannato; il processo di merito da cui era scaturita la condanna definitiva a carico dell’imputato era quello di cui al n. NUMERO_DOCUMENTO indicato nel capo d’imputazione. In sostanza l’ammissione al gratu ito patrocinio era stata richiesta per la fase di esecuzione del procedimento indicato nel capo d’imputazione». H a ulteriormente precisato la Corte territoriale che l’indicazione del numero R.G.N.R. anziché di quello S.I.E.P. non modifica il fatto contestato avuto riguardo al riferimento all’istanza presentata il 14 febbraio 2020 e al reddito complessivamente accertato per l’anno 2018.
La Corte di Appello ha anche adeguatamente motivato in ordine alla non configurabilità, nel caso di specie, della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. con un richiamo alla gravità concreta della condotta e al notevole margine di reddito eccedente il limite consentito ai fini dell’ottenimento del beneficio e alla persistenza della condotta.
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Deciso il 2 dicembre 2025
La Consigliera est. Il Presidente NOME COGNOME